Salve e grazie in anticipo, vi pongo questo quesito:
Io e mia moglie siamo coniugati in regime di separazione dei beni.
Lei è proprietaria di un appartamento in una provincia lombarda
dove di fatto viviamo per ragioni del mio servizio, siccome sono
un appartenente alle Forze dell'Ordine. Io sono proprietario di un
appartamento, non di lusso, in una cittadina della provincia
agrigentina. Documentandomi ho individuato l'art. 2 comma 5 del
D.L. 102/2013 (convertito in Legge nr. 124 del 28.10.2013) il
quale stabilisce che non sono richieste le condizioni di abituale
dimora e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione
della disciplina IMU, concernente l'abitazione principale, ad un
unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dagli
appartenenti alle forze dell'ordine. Inoltre l'art. 707 della
Legge 147 del 2013 ha equiparato per noi l'abitazione principale
all'unico immobile posseduto sempre che non venga concesso in
locazione. Vi chiedo quindi se in questo caso dovrei pagare l'IMU
per l'immobile di mia proprietà perché il comune mi ha già
anticipato che con ogni probabilità rigetterà la mia richiesta di
esenzione IMU presentata già lo scorso anno 2020, ritenendo non
sussistere i presupposti perchè io possa usufruire di tale
agevolazione per motivi che ancora, dopo più di un anno, attendo
di conoscere.
Grazie mille.
Dalla provincia di MB
Risposta: dalla sua descrizione appare evidente il diritto all'esenzione IMU per l'unico immobile posseduto se sfitto e non abitato principalmente. Purtroppo, moltissimi Comuni non rispettano questa norma relativa agli appartenenti alle forse dell'ordine, a meno che non viva in caserma (basandosi su un'interpretazione restrittiva della legge, secondo noi errata).
Potra' ricorrere presso la CTP qualora il comune procedesse con un accertamento.
Per un eventuale ricorso:
https://sosonline.aduc.it/scheda/commissione+provinciale+tributaria+giudice_11217.php