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Nuovo contatore acqua?
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Lettera 
14 gennaio 2020 0:00
 
Buongiorno,
sono proprietario di una villetta contigua di un immobile di sei villette a schiera, con sei proprietari tutti condomini.
Queste villette sono servite da un unico contattore generale dell'acqua e contestualmente vengono calcolati i consumi di ogni singola villetta con dei conta litri per ogni singolo condomino.
In questo ultimo bimestre, dal contattore generale risulta un consumo d'acqua maggiore dal totale delle somme dei sei conta liti di 250 mq.
Fatta una prova di 12 ore con rubinetti chiusi, non risultano perdite.
Ora 5 condomini vogliono cambiare il contattore generale senza la certezza che il problema sia del contattore generale o invece, come penso io, dai sei conta litri in proporzione più piccoli.
Io non sono d'accordo e ho chiesto di fare un ulteriore prova di due mesi per cercare di capire dove sta il problema ma inutilmente: vogliono sostituire il contattore generale.
Con l'Ente titolare dell'acqua funziona in questo modo: se chiedi l'intervento e la sostituzione del contattore generale per motivi da accertare e risulta il contattore guasto, questo viene sostituito gratuitamente dall'Ente, se invece viene sostituito e questo è ancora buono, lo devono pagare i condomini proprietari.
Cortesemente vi chiedo: io che non sono d'accordo di sostituire il contattore generale senza certezze, qualora l'Ente facesse pagare il costo dello stesso contattore perché ancora valido e funzionante, ho l'obbligo di pagare all'amministratore pro tempore comunque la mia quota del costo del nuovo contattore pur non essendo d'accordo sulla sua sostituzione?
Vi ringrazio.
Cordiali saluti
Adriano

Risposta:
la sostituzione del contatore generale deve essere decisa dall'assemblea con le maggioranze del 2° coma dell'art. 1136 cc.
La successiva delibera presa dall'assemblea a norma di legge è obbligatoria per tutti i condomini. Solo contro le deliberazioni contrarie alla legge (tra cui quelle senza il quorum) il condomino dissenziente può adire l'autorità giudiziaria per l'annullamento nel termine di 30 giorni (art. 1137 cc). Nel frattempo la delibera non perde efficacia se non viene sospesa dal giudice. Quindi Lei anche se impugna la delibera è costretto ad anticipare la sua quota fino alla decisione del giudice.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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