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Problema Spostamento cavi ENEL, chi paga.
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Lettera 
12 settembre 2017 0:00
 
Buongiorno, vi chiedo consiglio su come procedere per risolvere un problema con ENEL DISTRIBUZIONE.
Il mio problema consiste in questo:
Ho acquistato un'abitazione da ristrutturare appartenuta a mio nonno su cui transita, fissato alla facciata, un elettrodotto, per cui ciò consiste in una servitù presente peraltro nell'atto notarile.
Ho aperto una SCIA per iniziare la ristrutturazione in cui si indica che verrà installato sulla facciata esterna un CAPPOTTO TERMICO.
Alla richiesta di DISTACCAMENTO DALLA FACCIATA dei cavi ENEL DISTRIBUZIONE ha risposto con un preventivo a mio carico di € 1.820,94 IVA COMP (di cui €122.00 IVA COMP già versati per il sopralluogo) relativo allo smontaggio cavi e il riposizionamento come cavi aerei per servire le due abitazioni adiacenti alla mia.
Essendo tale spesa per me eccessiva ho effettuato una ricerca ed ho scoperto che nel REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, Articolo 122 viene riportato che
"L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino
l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo."
Essendo che io devo effettuare un'innovazione (CAPPOTTO TERMICO ESTERNO) sulla facciata della mia abitazione su cui poi non è più possibile fissare ganci e sostegni, ENEL DISTRIBUZIONE non è tenuto a sganciare i cavi senza null'altro pretendere senza farmi pagare tale cifra? IL TRANSITO AEREO DEI CAVI RIMANE
La mia domanda in breve è:
- il Regio Decreto sopracitato è ancora vigente?
- la mia tesi è giusta?
- Ci sono altri casi da prendere come esempio per avvalorare la mia tesi?
HO effettuato una donazione come socio sostenitore tramite paypal ma il sistema non mi permetteva di spuntare l'opzione di "Socio sostenitore"...
Eventualemente posso fornire altra documentazione (atto notarile, scia, atto di stipula contratto enel...)
resto in attesa per eventuali chiarimenti.
Grazie
Davide, da Breno (BS)

Risposta:
nei frequenti casi simili al suo il distributore deve provvedere alla rimozione temporanea della linea, scopo cantiere, senza richiesta di alcun compenso a carico della proprietà. D'altronde l'apposizione del cappotto esterno non dovrebbe impedire la ricollocazine dei cavi a cantiere chiuso, nella stessa posizione; quindi sembra ingiustificato il preventivo, se compensativo di un intervento dovuto.
Qui un approfondimento dell'argomento:
https://www.aduc.it/articolo/cavi+telefonici+elettrici+nelle+proprieta+private_21674.php
 
 
 
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