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Ripristino vizi occulti cappotto termico condominiale
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Lettera 
5 novembre 2024 0:00
 
Buonasera.
Abito in un condominio composto da dieci condomini. Il cappotto termico del nostro nuovo condominio (vita tre anni) presenta dei vizi dovuti all’insorgenza di muffa esterna. L’assemblea condominiale ha deliberato di non intraprendere azioni legali contro il costruttore per il ripristino del cappotto termico ma ciononostante le pareti esterne della mia abitazione, posta al piano terra con giardino, sono anch’esse piene di macchie di muffa che vorrei eliminare. Al riguardo, le mie domande sono queste:
1)posso intervenire in autonomia per ripristinare il cappotto termico limitandomi al cappotto che circonda la mia abitazione o è considerato parte condominiale così precludendomi di effettuare manutenzioni in autonomia?
2)seppur l’assemblea abbia votato di non intraprendere azioni legali contro il costruttore, posso intraprendere io singolarmente e/o insieme a qualche altro condomino favorevole, un’azione legale contro il costruttore per il ripristino del cappotto termico esterno del condominio?
3)qualora dovessi intraprendere io singolarmente un’azione legale contro il costruttore per il ripristino del cappotto termico e si dovesse giungere ad una mediazione, chi sosterrebbe le spese legate ad un eventuale intervento di ripristino? (soltanto io che ho intrapreso l’azione legale o anche tutti gli altri condomini che ne beneficerebbero seppur non abbiano votato a favore di un’azione legale?).
Grazie.
Vito

Risposta:
andiamo in ordine:
1) lo può fare, ma solo dietro autorizzazione dell'assemblea, in quanto i lavori riguarderebbero comunque parti comuni;
2) generalmente è il condominio, su impulso dell'assemblea e rappresentato dall'amministratore, che deve agire. Tuttavia, avendo lei un danno diretto al suo appartamento, e trattandosi di un contenzioso con il costruttore, potrà agire anche in proprio, anche se si tratta di vizi su parti comuni.
3) dovrà lei accollarsi tutte le spese. Se invece vuole che partecipino i condomini, sarà necessario ottenere la maggioranza in assemblea.
Tutto ciò premesso, è suo diritto avere l'eliminazione di quelle macchie. Il condominio non può semplicemente decidere di non agire, magari perché il problema riguarda solo pochi condomini. Pertanto, lei potrebbe inviare all'amministratore una diffida, chiedendo che convochi un'assemblea straordinaria sulla questione, avvertendo che qualora il condominio non agisca contro il costruttore, Lei agirà contro il condominio. E' infatti il condominio che deve agire per sistemare le parti comuni. Se non lo fa, lei potrà agire contro il condominio, che dovrà pagare per i lavori (e se ha deciso di non agire contro il costruttore, dovranno quindi pagare tutti i condomini in base ai millesimi).
 
 
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