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Stillicidio inquilino piano di sopra
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Lettera 
19 ottobre 2019 0:00
 
Gent.mi,
la signora del piano superiore al mio getta delle secchiate d'acqua per innaffiare le sue piante, allagandomi il terrazzo e mettendo spesso a rischio la mia incolumità (se lo fa la sera, rischio di scivolare).
Ho contattato l'amministratore, che l'ha richiamata all'ordine senza risultati, anzi, ha iniziato a gettare acqua anche dall'altro balcone, sempre utilizzando le secchiate.
Mi sono ribellata a lei di persona e la sua risposta è stata che "lei deve innaffiare le piante". Cosa posso fare? Devo fare riferimento all'amministratore, fare una lettera di diffida, rivolgermi a un avvocato o fare una denuncia. Questa situazione va avanti da quando mi sono trasferita, 3 anni fa, ho avuto pazienza solo perché è anziana, ma qui abbiamo travalicato da tempo la decenza e l'educazione.
Grazie in anticipo
Carlotta, dalla provincia di LE

Risposta:
674 del cod. pen.: "Getto di cose pericolose".
Questo reato, di natura contravvenzionale, punisce con l'arresto fino ad un mese o con un'ammenda di massimo 206,00 euro chi getta o versa, in un luogo pubblico come in uno privato, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.
La Cassazione ha già prodotto sentenze di condanna al riguardo.
Oltre che dal punto di vista penale, la condotta ha anche delle conseguenze dal punto di vista civile, dal momento che il soggetto che si veda danneggiato il proprio terrazza a seguito dello sgocciolamento proveniente dal piano superiore ha la possibilità di rivolgersi anche al giudice civile, in modo tale da ottenere un provvedimento che obblighi a cessare la condotta molesta ed anche a risarcire il danno causato.
La normativa di riferimento, in questo caso, è rappresentata dalle disposizioni del codice civile in materia di immissioni di cui all'art. 844 del c.c..
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la parte non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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