Spett. ADUC,
il mio condominio, formato da dieci villette a schiera, è amministrato da un condomino, regolarmente iscritto all’albo, con una gestione alquanto discutibile.
Otto su dieci condomini, (prima era una cooperativa), insieme ad altre, che si trovano nelle vicinanze, ci siamo opposti a un’ingiunzione del Comune, che non accoglieva le nostre argomentazioni; successivamente abbiamo fatto ricorso al TAR che è stato respinto e siamo stati condannati al pagamento delle spese. A un
nostro condomino è stato notificato l’obbligo di pagare le spese in solido, mentre ad un altro è pervenuta, dall’Agenzia delle Entrate, una cartella esattoriale relativa alla sentenza del TAR, gravata da sanzione per il mancato versamento del contributo unificato.
L’amministratore ci ha informato di aver anticipato tali pagamenti e chiede agli otto ricorrenti, due non hanno intrapreso nessuna azione legale, di versare sul conto condominiale l’importo delle spese, ripartite per otto. Ritengo che attingere dal conto condominiale per far fronte a questioni di natura individuale costituisca un illecito.Inoltre, la sentenza del TAR n. 6401/2023 in questione, afferma che i ricorrenti sono trentotto, mentre le spese sono state ripartite
inopinatamente per otto. In risposta a tale osservazione, l’avvocato ha asserito, senza fornire un’adeguata dimostrazione, che i ricorrenti al tribunale amministrativo sono in otto, smentendo in modo aleatorio la sentenza. Per quanto concerne il mancato versamento del contributo unificato non sappiamo se il legale abbia ricevuto un avviso di pagamento prima che fosse emessa la cartella, né se sia stata una sua dimenticanza.
Da un altro punto di vista, l’amministratore ha proceduto all’installazione, insieme a un altro condomino, di pannelli solari sul tetto dell’edificio, senza che io fossi preventivamente informato e senza alcuna approvazione da parte dell’assemblea condominiale.
Prima di effettuare l’installazione, i condomini dovrebbero essere messi a conoscenza, tramite una relazione tecnica, che la stabilità strutturale dell’edificio non venga compromessa.
Alla luce di tali irregolarità, è difficile procedere all’estromissione dell’amministratore tramite voto assembleare, poiché sorge il problema di benefici personali ingiustificati: alcuni condomini vedono anticipate delle somme senza doverle richiedere agli altri, mentre altri si permettono di occupare il posto macchine, che andrebbe utilizzato a rotazione, nonostante le mie obiezioni.
Pertanto, gradirei un Vostro riscontro e il supporto necessario per orientarmi su quali strumenti giuridici e amministrativi poter contare.
In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Felice (BN)
Risposta:per quanto riguarda le spese per il ricorso al Tar, il fatto che solo un condomino abbia ricevuto la richiesta di pagamento in solido e un altro condomino abbia ricevuto la cartella esattoriale, non rende la questione di "natura individuale". Infatti, tutti i ricorrenti sono obbligati in solido, il che significa che tutti possono essere escussi. Sono pertanto spese dovute da tutti i ricorrenti. Detto questo, la scelta dell'amministratore di anticipare il pagamento con i fondi condominiali è discutibile, soprattutto per quanto riguarda i due condomini che non hanno partecipato al ricorso. In ogni caso, ora i ricorrenti dovranno rimborsare il condominio per l'anticipo pagato.
Per quanto riguarda il numero dei ricorrenti tra cui dividere le spese, tenga presente che si tratta comunque di un'obbligazione solidale, ovvero, ognuno dei debitori può essere aggredito per l'intero importo, dopodiché chi paga potrà rivalersi sugli altri debitori per le loro quota parte. In breve, è possibile che paghiate voi otto (anche perché l'amministratore può solo ripartire tali spese tra i condomini da lui amministrati). Se invece si tratta di un errore, sarà necessario chiedere spiegazioni sia all'amministratore, sia all'avvocato, facendo presente che la sentenza parla di 38 ricorrenti, e non solo 8.
Per quanto riguarda i pannelli solari, prima dell'installazione era necessario coinvolgere l'assemblea condominiale, salvo il caso in cui si tratti di pannelli solari installati da un singolo condomino senza che sia compromessa la stessa possibilità agli altri condomini - in breve, se i pannelli occupano solo un minimo spazio sul tetto, e comunque non occupano spazio a sufficienza per impedire agli altri condomini di fare altrettanto, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea, purché il condomino in questione avverta l'amministratore e presenti garanzie sulla stabilità dell'edificio.
Nel caso si tratti di pannelli condominiali oppure se è stata compromessa la stabilità o l'estetica dell'edificio, sarà necessario contestare l'accaduto all'amministratore, chiedendo la rimozione degli stessi.
In tutti questi casi, che lei scriva all'amministratore o all'avvocato, si faccia valere con una lettera
raccomandata A/R o PEC di messa in mora
Per rimuovere giudizialmente l'amministratore è necessario che egli abbia commesso gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Se ritiene che siano state commesse gravi irregolarità, potrà lei agire anche individualmente presso il tribunale competente
per ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore