testata ADUC
Contratto Affito - Decesso
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
17 ottobre 2018 0:00
 
Buongiorno. A mio nipote di 19 anni è mancato il padre con cui viveva in affitto da alcuni anni. La madre di questo ragazzo era purtroppo già deceduta tempo prima che il nucleo (di due persone. padre e figlio) si trasferissero in questa nuova casa in affitto circa due anni fa. Ora il ragazzo è rimasto solo e non ha interesse a rimanere in affitto in quell'alloggio. Il contratto è intestato al padre ora deceduto. La domanda che pongo è: mio nipote - quale superstite - è sempre soggetto al periodo di disdetta anticipata con pena la mancata restituzione della cauzione in caso di disdetta anticipata? Oppure in caso di decesso del contraente questa disdetta anticipata viene annullata?
Come è possibili recuperare la cauzione ? (Sempre lo sia...)
Grazie mille.
Tsaka

Risposta:
l'erede subentra nella stessa posizione giuridica del de cuius (padre), per cui il contratto di locazione non subisce alcuna modifica nelle clausole a suo tempo sottoscritte; di conseguenza anche la clausola relativa alla disdetta rimane invariata.
La legge consente solo all’inquilino di lasciare casa prima della scadenza dell’affitto e quindi sciogliersi dal contratto a condizione che sussista una «giusta causa». Per «giusta causa» si intende un motivo sopravvenuto e non prevedibile al momento della stipula del contratto, non dipendente dalla volontà dell’inquilino medesimo (ad esempio un trasferimento improvviso e non preventivabile). Anche nel caso di giusta causa, tuttavia, è necessario inviare la raccomandata a.r. con la disdetta almeno sei mesi prima del rilascio della casa.
Il problema del pagamento dei canoni in caso di disdetta dell’affitto anticipata o senza preavviso è stato recentemente affrontato dalla Corte di cassazione in due casi.
Con l’ordinanza 11778/17 la Corte ha chiarito che l’inquilino che ha dato regolare preavviso per la disdetta del contratto di locazione è tenuto a pagare i canoni per tutta la durata del preavviso. Tale pagamento è dovuto anche se l’immobile viene riconsegnato prima dei sei mesi, a meno che il locatore non rinunci espressamente al preavviso minimo e ai relativi canoni.
Con l’ordinanza 9271/17 la Corte ha chiarito che in caso di disdetta dell’affitto senza preavviso il conduttore è obbligato a pagare i canoni fino alla scadenza del contratto o fino al momento in cui subentra un nuovo inquilino. E ciò anche nel caso in cui abbia riconsegnato le chiavi al proprietario. Per la Corte, infatti, l’accettazione della restituzione anticipata dell’immobile da parte del proprietario non esime il conduttore dall’obbligo di versare quanto dovuto.
La cauzione è la somma che il conduttore versa all'inizio del contratto e che serve per effettuare conguagli su eventuali spese o danni apportati all'immobile. Il recupero totale o parziale è fattibile solo alla fine della locazione da farsi con disdetta, con racc.ta a/r.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS