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Numero deleghe
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Lettera 
22 settembre 2018 0:00
 
Buongiorno.
Siamo un condominio formato da n. 5 palazzine composte da n. 10 appartamenti ciascuna.
Quando si convoca un'assemblea per ogni singola palazzina, su un massimo di 200 millesimi, ogni partecipante può avere deleghe per un massimo di 40 millesimi (un quinto di 200).
Quando invece si convoca un'assemblea generale di tutte e cinque le palazzine per un massimo di 1000 millesimi, può un partecipante da solo avere deleghe per 200 millesimi, il che vorrebbe dire avere circa una decina di deleghe? Si può fare l' assemblea con soli 5 condomini?
Grazie per la risposta.
Pietro, dalla provincia di EE

Risposta:
Se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Nel caso di maxi condominio ex qrt. 117 bis, oppure in caso in cui partecipanti sono più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria e per la nomina dell'amministratore. (cfr. art. 67 disp.att. c.c.)
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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