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problematiche resoconto condominiale
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Lettera 
16 febbraio 2019 0:00
 
Buongiorno,
L’amministratore di condominio redige attualmente i conti sulla base dell’art. 1135 cc chiedendo l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condomini, rinnovo annuale dell’amministratore e impiego del residuo attivo della gestione. Sulla base di questa disposizione l’amministratore di condominio, da sempre, redige il rendiconto consuntivo e il preventivo di spese dell’anno successivo.
La riforma ha introdotto il nuovo articolo 1130 bis del codice civile, che ha reso obbligatori dei modelli finanziari da predisporre, i quali servono ad informare i condòmini su ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.
Registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota sintetica esplicativa della gestione. Non consegnandoci nessuno di questi 3 modelli, saltando completamente l’applicazione art 1130 bis e la norma uni 10801-2016 e rendendo secondo me illegittime le approvazioni dei bilanci, ho pensato di ricorrere a dei revisori condominiali per il controllo delle 5 annualità pregresse. Igm point prato icaf spesa 2200+iva prima annualità successive 1700+iva. Puo’ essere l’idea giusta o è una strada rischiosa. Grazie, saluti
Massimo, dalla provincia di FI

Risposta:
Ogni amministratore ha il dovere di ornire a richiesta del condomino la documentazione inerente la sua gestione nonchè attestazione relativa ai pagamenti degli oneri condominiali (art.1130 n.8 e 9).
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Circa la rendicontazione è bene che sia l'assemblea a nominare un revisore, come stabilito dall'art.1130 bis, altrimenti la spesa la dovrebbe sostenere Lei che lo incarica singolarmente.
 
 
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