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Rinnovo contratto di affitto
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Lettera 
8 agosto 2018 0:00
 
Gentilissimi consulenti ADUC,
sono l'inquilino di un appartamento ed in questo mese mi scade il contratto di affitto 4+4 stipulato nel 2010 e non ho ricevuto, ne' inviato raccomandate A.R. per disdire o rinnovare il contratto alla scadenza. Ho letto in una Vostra scheda di qualche anno fa che in questo caso il contratto si ritiene tacitamente rinnovato per altri 8 anni, ma non ho capito bene cosa si deve fare.
Trattandosi di tacito rinnovo, è ugualmente necessario riscrivere il contratto o rimane valido quello firmato a suo tempo nell'agenzia immobiliare e basta solo che io continui a pagare i canoni mensili?
Il proprietario può pretendere di venire a controllare l'appartamento personalmente o di mandare qualche suo incaricato di fiducia prima di far partire gli altri 8 anni? Se ho ben capito, durante la locazione il proprietario può entrare in casa solo in circostanze particolari, altrimenti non ne ha diritto, ma, trattandosi di contratto in scadenza, in questo caso come ci si comporta?
Vi sarei molto grato se poteste chiarirmi le idee e Vi ringrazio ancora per la Vostra attività.
Cordiali saluti.
..., dalla provincia di VC

Risposta:
visto che Lei non ha disdetto il contratto, è evidente che il contratto si rinnovi nello stesso modo e tempo pattuiti, senza bisogno di riscrivere alcunchè.
Nel caso in cui ancora il contratto non sia giunto a scadenza, e prima che il proprietario le invii la disdetta, lo stesso può far visitare l'appartamento ad altri?
Per risolvere il problema, la prima cosa che si deve fare è leggere il contratto di affitto e vedere se, all’interno di esso, è stata prevista una clausola che stabilisce il dovere per il conduttore di consentire la visita a potenziali acquirenti o futuri inquilini su richiesta del locatore.
Secondo la Suprema Corte, il locatore, nonostante nulla preveda in proposito il contratto, può far visitare la casa in affitto, con le modalità di cui agli usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, oppure di vendere la casa affittata. Se il conduttore oppone ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite compie un inadempimento che può costituire causa di risoluzione del contratto. Insomma, l’inquilino che si oppone a quello che potremmo così chiamare «diritto di visita», può essere sfrattato (sebbene non con la procedura d’urgenza, che è prevista solo in caso di morosità o di scadenza del contratto).
Del resto, a prova di quanto sopra, ricordiamo che il proprietario-locatore conserva il più ampio obbligo di vigilanza sull’immobile affittato in quanto la detenzione del conduttore non lo esime dal dovere di controllare – eventualmente mediante visite periodiche – l’efficienza del fabbricato e provvedere ad eliminare quelle situazioni che ne possano compromettere le strutture.
 
 
 
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