L'amministratore ci comunica che il manutentore dell'ascensore deve sostituire con urgenza il limitatore di velocità, ci allega la ripartizione della spesa secondo la tabella C (manutenzione ordinaria) del regolamento di condominio, anzichè la tabella A (manutenzione straordinaria)come previsto dallo stesso regolamento, adducendo la motivazione alla recente guirisprudenza (art.1124 c.c.). Premesso che il regolamento condominiale è stato redatto ed incluso al rogito, è valido quanto richiesto dall'amministratore, quindi una deroga del C.C. a quanto previsto dallo stesso?
Giuseppe
Risposta: L'art. 1124 parla di manutenzione e sostituzione degli ascensori, senza alcuna specificazione tra ordinaria o straordinaria manutenzione. Quindi si può ritenere che la manutenzione va comunque fatta, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Non ha rilevanza ricorrere alle tabelle previste dal regolamento, ed alla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì alla effettiva spesa ed ai metodi di ripartizione.
La spesa relativa è ripartita tra i proprietari delle singole unità immobiliari, per metà in ragione del valore e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.