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tabelle millesimali
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Lettera 
17 ottobre 2018 0:00
 
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento che insiste su un condominio di 40 immobili. Da sempre sono state utilizzate per la suddivisione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, delle tabelle millesimali approvate tantissimi anni fa (25-30?), ma mai modificate. Circa 2 anni fa è stato dato mandato ad un professionista per stilare delle nuove ed aggiornate tabelle millesimali che lo stesso ha prodotto circa 1 anno fa, delle quali l'amministratore ha consegnato copie per una prima valutazione e successiva approvazione. Fino ad oggi, per svariati motivi, non sono state ancora approvate e si pensa di farlo nella prossima assemblea prevista per il 24 ottobre 2018 con espressa indicazione nell'ordine del giorno. Negli ultimi mesi sono stati approvati ed eseguiti alcuni lavori straordinari nelle terrazze condominiali e l'amministratore ha suddiviso le relative spese adottando le nuove tabelle NON approvate, sostenendo che il riparto previsto da quelle vecchie non è conforme alla normativa vigente. Alcuni proprietari (tra cui lo scrivente), che dovrebbero sostenere una spesa altamente diversa e molto più onerosa con quest'ultima tipologia di ripartizione, vorrebbero contestare tale uso di tabelle NON approvate ritenendolo improprio, anche alla luce di altri innumerevoli lavori già ripartiti in passato maniera diversa ma consoni alle tabelle in vigore. Che utile consiglio potreste darmi? Se ritenete giusto il ragionamento, come potremmo portarlo avanti?
Grazie per il vostri consueti utili consigli.
Saverio, dalla provincia di PA

Risposta:
le spese necessarie per la conservazione dell'edificio e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà, espressa in millesimi in base alla tabella vigente allegata al regolamento.
L'amministratore non può applicare tabelle non ancora approvate, anche se i provvedimenti nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori; tuttavia questi sono i rimedi concessi: a) contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea appositamente richiesta che deve esprimersi in una delibera. b) Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine di 30 giorni (cfr. 1137 c.c.).
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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