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Tubazione fognatura condominiale danneggiata da radici pianta privato
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Lettera 
4 agosto 2020 0:00
 
Buongiorno,
Sono a chiederVi un consiglio.
Ho ricevuto dall'amministratore di condominio una e-mail con una spesa, ripartita tra tutti i condomini, per un intervento effettuato alla tubazione fognaria condominiale ostruita e danneggiata a causa di radici provenienti da una pianta.
Ho chiesto all'amministratore se la pianta che ha causato il danno sia di proprietà condominiale o del proprietario dell'appartamento con giardino ove è sita la pianta.
L'amministratore ha riferito che la pianta è del privato e la tubazione si trova sul giardino dello stesso.
Ho chiesto quindi se il danno causato dalla pianta deve essere risarcito dal proprietario della pianta.
L'amministratore ha risposto che non si può impedire al proprietario di far uso del suo giardino secondo una destinazione normale cioè tenere delle piante. Mi ha riferito anche che dal punto di vista giuridico non crede che il privato abbia compiuto una negligenza di cui debba rispondere e che deve subire il passaggio per la manutenzione della linea fognaria. Comunica inoltre che la legge impone solo delle distanze per le piante rispetto ai fondi vicini art. 892 e seguenti; all'art. 896 stabilisce che solo il vicino può recidere le radici che entrino nel suo fondo ma non stabilisce responsabilità suscettibili di risarcimento.
A parte che non sono totalmente d'accordo con l'amministratore, in primis perché credo che il privato nel momento in cui ha comprato l'immobile, sapesse di avere le tubazioni nel giardino (tra l'altro piccolo), e quindi poteva immaginare che si sarebbe dovuto "sopportare" ogni volta i passaggi per le manutenzioni.
Ma, dato che l'amministratore cita gli articoli del codice civile, non ricorda forse l'art. 2051 che stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito?
Volevo capire, è giusto che tutto il condominio paghi per il danno che ha provocato la sua pianta?
Resto in attesa di cortese riscontro e ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Valentina, dalla provincia di VE

Risposta:
esiste una servitu' di passaggio dell'impianto fognario condominiale, forse rappresentata nel rogito di acquisto o citata nel testo sottoscritto; in tale contesto spetta al condominio la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria tubazione. Le suggeriamo la lettura della ns scheda, solo in apparenza orientata verso le servitu' elettriche e tlc, ma in realta' estesa agli impianti idrici di adduzione o fognari: https://www.aduc.it/articolo/cavi+telefonici+elettrici+nelle+proprieta+private_21674.php
 
 
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