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Utilizzo appartamento in affitto da più persone non facenti parte del nucleo famigliare
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Lettera 
16 ottobre 2018 0:00
 
Buongiorno, ho affittato un appartamento al primo piano di una villetta dove io abito al piano terra con entrata in comune, ad una signora anziana (con cane) che dallo stato di famiglia e da quanto dichiarato in Comune risulta vivere da sola. I nostri rapporti sono buoni anche se la signora (75 anni) è assai "particolare": Casa in disordine, non effettua pulizie sulle scale, intasa il Water con stracci e vari, ecc. ecc. però non disturba assolutamente.
Da più tempo (ormai da mesi) un suo figlio divorziato, la figlia dello stesso e il loro cane, abitano e dormono nell'appartamento della madre e questo avviene quattro/cinque volte alla settimana ma mai con una continuità.
Questo signore ha degli orari assai strani, va e vine in ogni momento e, in particolare, a volte (una o due volte alla settimana) anche mattutini (rientra alle ore 3 - 4 del mattino) e dorme con la figlia sopra la mia camera da letto da dove si sente ogni suo movimento, rumore, colpi di tosse ecc. Ultimamente ha preso anche l'abitudine di parcheggiare all'interno del cortile quando di posto auto riservato per contratto ne ha uno (di due) occupato fisso dall'auto della mamma e non per ultimo: dalla figlia ancora giovane (10 anni) che di abitudine lascia la porta d'entrata e il cancello sempre aperti.
Dopo visita dei ladri, da tempo, prima ancora di affittare, sulla porta d'entrata, a sbarramento all'interno, era stata posta un sbarra di ferro a sicurezza, e la signora era contenta di questo perché si sentiva più sicura. Di proposito ho posto un cartello che, sia il figlio che il sottoscritto, quando qualcuno esce alla sera, non si trovi poi al ritorno la porta sbarrata.
Purtroppo gli orari strani del figlio, alcune dimenticanze da parte sua, la luce lasciata sempre accesa sulla scala, ecc. crea dei problemi allo stesso figlio che al sottoscritto, tanto che mi ha chiesto di non mettere più la sbarra alla sera, cosa che ho risposto che quando la mamma ha affittato, ha accettato la sbarra e le sue regole e che dunque la sbarra si continuava a metterla sulla porta, Siamo d'accordo che quando esce deve mettere il cartello sul pomolo della porta per non far chiudere la sbarra ma, questo, non sempre succede anche perché con gli orari strani, le dimenticanze e dal fatto che non sa mai quando deve rientrare.
E' da sottolineare che con la presenza del figlio aumentano le spese per esempio dell'acqua concordate con una parte alla signora e due parti al sottoscritto (due persone) aumenta il disagio di chi ha affittato (io) ad una sola persona e se ne trova poi tre a dover convivere e con cani che pisciano in ogni parte del cortile.
Ora mi chiedo e vi chiedo: questo signore ha diritto di stare nella casa affittata alla sola mamma, anche se non fa parte dello suo stato di famiglia? posso un domani poter dire che la sua presenza è stata tollerata ma non ne aveva diritto. Grazie e saluti
Adriano

Risposta:
Nelle locazioni a uso abitativo, occorre distinguere tra sublocazione (totale o parziale) dei locali e mera ospitalità. Nel primo caso, il conduttore (e sublocatore) e il subconduttore sottoscrivono un contratto di sublocazione, con determinati obblighi. Nel secondo caso, invece, il conduttore si limita a prestare ospitalità, per un determinato periodo, anche lungo, a un amico o a un parente, che non è titolare di un contratto e non versa alcunché a titolo di corrispettivo, salvo un eventuale rimborso spese.
Secondo la giurisprudenza, mentre è ammissibile il patto che vieta la sublocazione, deve ritenersi illegittimo il patto che vieti l’ospitalità, con il solo limite del numero di abitanti per superficie previsto nei regolamenti edilizi.
Si veda, in questo senso, la sentenza della Cassazione 19 giugno 2009, numero 14343, secondo cui, alla stregua dell’articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, è nulla «la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia».
Il suo ci sembra un caso di ospitalità, per cui andrebbe chiarito col legittimo affittuario che deve comunque far fronte ad un maggiore aumento delle sue spese comuni, e che l'ospitalià non può essere permanente.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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