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 ITALIA - ITALIA - Bollettini ingannevoli alle imprese. Condanna Antitrust
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Notizia 
12 aprile 2018 16:12
 
A conclusione della sua istruttoria, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo, nei confronti della società A-286 Suarl.
In particolare, sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto indicato in numerose richieste di intervento pervenute a decorrere dal 12 giugno 2017, trasmesse dalla Guardia di Finanza, dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, dal Comune di Silea e da numerose imprese con sede in Italia, la pratica veniva attuata tramite la diffusione di una comunicazione, inviata per posta ad imprese con sede in Italia che avevano effettuato in precedenza una domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti.
La comunicazione commerciale diffusa dalla società A-286 si presenta come un modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione di un proprio marchio presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti. L’invio di tale modulo e il pagamento ivi richiesto, in realtà, nulla hanno a che fare con la domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti in precedenza effettuata dalle imprese contattate essendo, invece, diretti ad ottenere l’inconsapevole pagamento di una somma di denaro per un servizio non richiesto, consistente nell’inserimento in una banca dati pubblicitaria su internet.
L’Autorità ha accertato che le specifiche modalità con cui A-286 Suarl realizza e veicola il proprio messaggio dal punto di vista grafico come dal punto di vista del contenuto e temporale costituiscono espedienti che la società utilizza per condizionare indebitamente le imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole artatamente ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.
La comunicazione, infatti, è strutturalmente concepita come un modulo prestampato finalizzato a richiedere il pagamento relativo all’iscrizione ad un registro definito “Registro dei marchi italiani”. 
In tale modulo ricorrono, in particolare, espressioni quali “Registro dei Marchi Italiani”, “classificazione di Nizza”, nonché l’espressione ”REGISTRAZIONE DEL SUDDETTO MARCHIO D’IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI PER IL PERIODO DI 10 ANNI”.
Le imprese destinatarie di tale modulo sono dunque portate a ritenere che tale “Registro” sia effettivamente un registro ufficiale gestito dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, considerato che nel testo del modulo è fatto espresso riferimento alla tutela legale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e al fatto che l’impresa destinataria della comunicazione ha precedentemente presentato la domanda di tutela legale di un proprio marchio a livello nazionale.
Concorre ad aumentare l’indebito condizionamento della libertà di scelta delle imprese destinatarie l’indicazione prescrittiva di un termine entro cui l’impresa contattata sembra essere categoricamente obbligata a versare la somma richiesta (termine specificamente individuato per ogni singola impresa contattata).
In ragione della notevole insidiosità del messaggio diffuso dalla società A-286 Suarl, che risponde ad una precisa strategia di comunicazione diretta a ingenerare una deliberata confusione nelle imprese destinatarie, l’Autorità ha irrogato alla società una sanzione amministrativa pari a 500.000 euro.
 
 
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