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 ITALIA - ITALIA - Commissioni carte credito. Antitrust ricorda che sono illegittime
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Notizia 
26 novembre 2018 12:51
 
L’Autorità ha ricevuto segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi (quali biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti) mediante carta di credito / debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a 1€) in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici. L’Autorità è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti”. Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta. L’Autorità è già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui all’art. 62 del Codice del Consumo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2 (i) nel trasporto aereo, sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti; (ii) nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, alcuni primari operatori sono stati sanzionati per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito (p.es., bollettino postale) o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet; (iii) nella vendita online di servizi di viaggio, alcune primarie agenzie di viaggio online sono state sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito; sono state inoltre sanzionate, per lo stesso motivo, una agenzia di viaggio specializzata nella vendita di biglietti per trasporti marittimi ed una specializzata nella vendita di biglietti aerei; (iv) nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica. Tale divieto si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.). L’Autorità invita pertanto tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento. L’Autorità, ove riscontrasse violazioni del predetto divieto, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori, di cui all’art. 27 del Codice del Consumo. 
 
 
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