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 U.E. - U.E. - Corte di giustizia: affidamento a coppie separate, sentenza nazionale valga in tutta la Ue
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24 dicembre 2009 6:43
 
Una sentenza della Corte europea di giustizia ha stabilito  a Lussemburgo che per l'affidamento dei minori di coppie separate deve essere riconosciuta e applicata in tutti i paesi dell'Ue la prima sentenza emessa in uno degli Stati membri; un giudice di un altro paese dell'Unione, dunque, non puó concedere l'affidamento all'altro genitore, neanche in via provvisoria, quando il minore si trovi sul territorio di quel paese. Il riconoscimento di una situazione d'urgenza in un simile caso, secondo la Corte, contravverrebbe al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli Stati membri, nonch‚ alla finalità del legislatore di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all'altro.

La Corte d'appello di Maribor (Slovenia), aveva chiesto alla Corte europea di Giustizia di pronunciarsi sulla vicenda dell'affidamento della figlia minore dei coniugi Jasna Deticek, cittadina slovena, e Maurizio Sgueglia, cittadino italiano, tra i quali è in corso un giudizio di separazione. La coppia aveva risieduto in Italia per 25 anni.

Il 25 luglio 2007, il giudice competente di Tivoli (Italia), aveva provvisoriamente concesso l'affidamento esclusivo al padre della bambina, nata nel 1997, disponendo il temporaneo collocamento della minore in un istituto di accoglienza di Roma.
Lo stesso giorno, la signora Deticek lasciava l'Italia con la bambina per recarsi in Slovenia, dove madre e figlia vivono tuttora.

Successivamente, un giudice sloveno aveva dichiarato esecutiva l'ordinanza del Tribunale di Tivoli nel territorio della Repubblica di Slovenia, ma il procedimento per la restituzione della minore al padre non era stato portato a termine perch‚, facendo leva sul mutamento delle circostanze e sull'interesse della minore, un altro tribunale sloveno, adito dalla signora Deticek, aveva concesso a quest'ultima l'affidamento provvisorio della figlia. Il giudice sloveno, questa volta, aveva considerato che la bambina si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia, e che un ritorno in Italia, con un collocamento forzato in un istituto di accoglienza, sarebbe stato contrario al suo benessere e le avrebbe provocato traumi fisici e psichici irreversibili. Inoltre, nel corso del procedimento giudiziario svoltosi in Slovenia, la bambina aveva espresso il desiderio di restare con la madre.

A questo punto, la Corte d'appello di Maribor, su richiesta del signor Sgueglia, ha adito la Corte europea di giustizia, che oggi (sentenza C-403/09) ha dato ragione al padre della bambina, respingendo le argomentazioni secondo cui le circostanze specifiche della vicenda, l'urgenza e l'interesse della minore avrebbero giustificato un'eccezione, seppure temporanea, al principio generale comunitario del riconoscimento reciproco delle sentenze dei tribunali dei diversi Stati membri. La Corte ha applicato il regolamento Ue relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
 
 
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