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 ITALIA - ITALIA - Farmacie. Antitrust: no ai vincoli di orario
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Notizia 
15 novembre 2009 13:33
 
I vincoli di orario all'apertura al pubblico degli esercizi farmaceutici e i poteri di intervento degli organismi rappresentativi dei farmacisti sulle decisioni delle amministrazioni di derogare a tali vincoli 'restringono la concorrenza'. Lo ribadisce l'Antitrust in una segnalazione inviata alla Regione Calabria in merito alla normativa regionale sull'apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali.
Anche se appaiono giustificati orari (e turni) minimi di vendita, in quanto tesi ad assicurare l'obiettivo di interesse pubblico della piena reperibilita' dei prodotti farmaceutici, scrive l'Autorita', 'i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi oltre detti orari (e turni) minimi appaiono restringere ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie e la concorrenza tra canali distributivi'. La preclusione ai farmacisti della facolta' di prestare il servizio al di la' degli orari (e turni) minimi prefissati costituisce un ostacolo all'adozione di strategie differenziate a seconda delle caratteristiche della domanda nell'ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e, quindi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori'.
L'Antitrust sottolinea inoltre che e' ugualmente 'ingiustificata e anche discriminatoria' la norma regionale che prevede un limite massimo di orario di apertura settimanale per le farmacie rurali (per le quali il limite e' pari a 35 ore settimanali) inferiore a quello stabilito per le farmacie urbane (per le quali il limite e' pari a 40 ore settimanali). Tra l'altro il Comune di Marano Principato, che ha sollevato la vicenda, e' limitrofo alla citta' di Cosenza, e pertanto la norma in esame 'limita ulteriormente la concorrenza tra l'unica farmacia di questo Comune e quelle urbane e gli altri operatori autorizzati alla vendita di farmaci'.
Un ulteriore elemento di problematicita' si riscontra, infine, nella previsione che riconosce un potere consultivo agli organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione delle deroghe ai limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie. L'Autorita' ribadisce infine 'che la natura di associazioni di imprese di tali entita' comporta il rischio che i pareri in tema di orari possano essere volti a mantenere l'uniformita' dell'attivita' degli associati, precludendo l'iniziativa autonoma ed individuale del farmacista che richiede la deroga a tali limiti'.

 
 
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