Si al foro del consumatore nella lite con l'assicurazione per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza contro i danni. Decide il giudice del luogo dove risiede l'assicurato sulla domanda per far valere il diritto che sorge dal contratto fra la compagnia e la persona fisica, che in quanto tale rientra nell'ambito del codice del consumo: è escluso, infatti, che si configuri una fattispecie complessa. E ciò perché la realizzazione del rischio assicurato costituisce un requisito costitutivo del negozio, in quanto attinente alla causa, e non un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo esterno al contratto. Così la Cassazione civile, sez. terza, nell'ordinanza n. 29392 del 14/11/2024. Accolto il ricorso proposto dalla signora che risiede in Molise ed è caduta dalla bicicletta in Puglia: sbaglia il tribunale di Larino a dichiararsi incompetente sulla domanda di indennizzo all'assicurazione sul rilievo che competenti a conoscere della controversia sarebbero il tribunale di Roma, per via della sede legale dell'assicurazione, o di Foggia, per via del luogo del sinistro in cui sarebbe sorta l'obbligazione. Anzitutto non è vero che la signora nel ricorso introduttivo avrebbe dovuto spendere formalmente la qualità di consumatore: nei contratti fra professionista e consumatore, com'è quello fra assicurazione e persona fisica, il luogo di residenza della seconda è un criterio di collegamento per determinare la competenza per territorio e dunque il consumatore non deve indicare la sua qualità nell'atto introduttivo. Né l'omissione equivale a rinuncia. E vero: il foro del consumatore non vale quando la domanda è volta a far valere diritti che scaturiscono da una fattispecie complessa rispetto alla quale il contratto fra professionista e consumatore è soltanto uno tra più elementi costitutivi. Ma la signora, nella specie, chiede l'indennizzo per il sinistro, cioè l'evento che determina la realizzazione del rischio assicurato, il quale costituisce un elemento strutturale essenziale del contratto: ne integra, infatti, la causa e funge da parametro in base al quale si misura l'equilibrio tra le prestazioni. La parola passa al giudice del rinvio.
(Dario Ferrara su Italia Oggi del 19/11/2024)
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