
La molestia via e-mail non e' perseguibile di per se', così come avviene per una telefonata o un sms. Il messaggio ingiurioso pervenuto tramite posta elettronica non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne' veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita' del secondo". Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio "perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato" la condanna al pagamento di un'ammenda di 200 euro inflitta ad un 41enne dal tribunale di Cassino: l'imputato era stato accusato di molestie per aver inviato con la posta elettronica a una donna un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignita' e dell'integrita' personale e professionale" del convivente della destinataria.
La Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.24510) non ha condiviso le conclusioni del giudice del merito, secondo il quale l'articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone, "con la dizione 'telefono' comprende gli 'altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza'". Per gli 'ermellini', la posta elettronica "utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, ne' costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalita' sincrona, di voci o di suoni". La modalita' della comunicazione via mail, si osserva nella sentenza, e' invece "asincrona" e "l'invio di un messaggio di posta elettronica, esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne' veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita' del secondo". Dunque, "l'evento immateriale o psichico - sottolineano i giudici di piazza Cavour - del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 660 c.p. devono concorrere alternativamente gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicita' (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato". Il caso del telefono e' ben diverso da quello delle e-mail, poiche', secondo gli alti giudici, "il mezzo telefonico assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non puo' sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria liberta' di comunicazione, costituzionalmente garantita".
Stesso discorso del telefono, va fatto per gli sms, dato che, ricorda la Cassazione, il destinatario "e' costretto a percepirli" prima di poterne individuare il mittente". Percio', conclude la Corte, "la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto della tranquillita' della persona incontra il limite coessenziale della legge penale, costituito dal principio di stretta legalita' e di tipizzazione delle condotte illecite", sancito anche dalla Costituzione.