"E' un referendum che dovrebbero firmare tutti coloro che si sono detti favorevoli alla riforma della cittadinanza durante il mese di agosto. Noi abbiamo grande fiducia nel Parlamento ma sappiamo che le condizioni attuali dei numeri non ci consentono di stare tranquilli e probabilmente porteranno questa legislatura ad essere l'ennesima senza che una riforma della cittadinanza ci sia". Così ai giornalisti Riccardo Magi, + Europa, all'uscita dalla Corte di cassazione dopo il deposito del quesito referendario, che intende abrogare una delle norme della legge del 1992, per ridurre da dieci a 5 anni il termine di residenza legale ininterrotta in Italia per diventare cittadino italiano. "La riforma della legge sulla cittadinanza non riguarda solo chi vive questa condizione ma il futuro dell'Italia, la possibilità di dare un futuro a questo Paese", commenta. "Noi mettiamo a disposizione uno strumento concreto che è quello referendario con un protagonismo delle associazioni di italiani senza cittadinanza", con "una riforma ragionevole ma anche rivoluzionaria allo stesso tempo": "Un provvedimento come lo Ius Scholae di cui si parla molto - spiega Magi - riguarderebbe 500mila persone più 6-7 mila l'anno che completano il ciclo di studi. Lo ius soli riguarderebbe invece un milione e centomila persone oltre a 40-50mila bambini che ogni anno nascono da entrambi i genitori stranieri. Qui noi parliamo invece di un provvedimento che può toccare i due milioni e 300mila persone, più i loro figli che sono altri 500mila. Quindi la platea è molto più ampia". "Alla retorica di FdI contrapponiamo la speranza e il messaggio positivo delle figlie e dei figli d'Italia, delle loro storie che sono storie preziose anche quando non vincono le Olimpiadi, anche quando studiano, lavorano, si formano, decidono di vivere nel nostro Paese - conclude il leader di +Europa - Ed alla retorica del 'prima gli italiani', contrapponiamo 'italiani prima', cioè qualche anno prima di quello che prevede la legge".
(Labitalia)
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Il quesito depositato oggi in Corte di cassazione per il "Referendum cittadinanza", "riduzione a 5 anni di residenza legale del termine per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini extra Ue", "mira al ritorno al termine di 5 anni di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni; tale termine è previsto in molti altri Stati della Ue e la legislazione italiana in materia di cittadinanza lo prevedeva dal 1865 al 1992, quando la legge n. 91/1992 ha introdotto un'irrazionale penalizzazione per i cittadini di qualsiasi Stato extra Ue (per i quali si passò dall'esigere almeno 5 anni all'esigere almeno 10 anni) inserendo una facilitazione a 4 anni per i cittadini degli Stati Ue, che ovviamente presentano un numero inferiori di domande, visto che la cittadinanza europea si aggiunge alle cittadinanze degli Stati Ue".
E' quanto si legge nelle motivazioni al quesito depositate oggi in Corte di cassazione.
Le cifre Istat sono molto chiare - prosegue il documento - circa i 2/3 dei cittadini di Stati extraue legalmente residenti in Italia (pari a circa 2.300.000 persone) sono titolari del p.s. Ue per soggiornanti di lungo periodo che è rilasciato proprio a chi è soggiornante da almeno 5 anni ininterrotti, non ha condanne o carichi pendenti, né costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, ha dimostrato la conoscenza della lingua italiana, dispone di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e di un alloggio: si può trattare sia del titolare, sia del coniuge, sia dei figli minori conviventi, i quali acquisirebbero la cittadinanza automaticamente quando l'avessero acquistata i genitori con cui convivono. Tali requisiti sono molto vicini ai requisiti richiesti dalla prassi e dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della concessione della cittadinanza italiana. L'esperienza dimostra che comunque non tutti ne fanno richiesta, essendo volontaria la scelta e prevedendo alcuni Stati la perdita della cittadinanza per chi acquista altra cittadinanza. La manipolazione referendaria non modifica la natura concessoria di questo tipo di acquisto della cittadinanza, che perciò potrà mutare soltanto con una nuova legge". " Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione" e lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?", domanda il quesito. Al comma 1 dell' Art.9 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 si legge: "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica".
(AdnKronos)
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