Legittimamente l'Agcom nel 2017 ha diffidato Sky Italia in merito alla periodicità della fatturazione e dei costi relativi alle proprie offerte; così come legittima è la sanzione di 180mila euro inflitta nel luglio 2018 per inottemperanza alla diffida. Così il Tar del con una sentenza con la quale ha deciso un ricorso proposto dall'azienda televisiva nel 2017, con motivi aggiunti presentati nel 2018. In sintesi accadde che nell'ambito della propria attività di vigilanza, l'Agcom ricevette, a partire dalla fine di luglio 2017, numerose segnalazioni da parte di utenti riguardanti la variazione delle condizioni contrattuali, a partire dal 1 ottobre 2017, disposta ricorrente in merito alla periodicità della fatturazione e dei costi relativi alle offerte. Sostanzialmente, secondo l'accusa, Sky avrebbe comunicato ai propri abbonati, dal 24 luglio all'8 agosto 2017, che, a partire dal 1° ottobre 2017 ci sarebbero stati: una modifica della cadenza (da mensile a quadri-settimanale) della fatturazione dei singoli ratei dell'abbonamento annuale; l'aumento del costo dell'abbonamento annuale pari all'8,6%. L'Agcom avviò un'attività istruttoria conclusa con una diffida, e successivamente con una nuova delibera sanzionò Sky per inottemperanza alla diffida stessa. Di qui il ricorso al Tar, con proposizione di motivi aggiunti all'esito della sanzione. I giudici amministrativi, preliminarmente respingendo l'eccezione d'incompetenza a provvedere di Agcom, hanno ritenuto che non colgono nel segno il primo e secondo motivo di ricorso, "non potendosi esaurire l'esercizio dell'attività della ricorrente nella riduttiva definizione che la stessa ricorrente ha dato di sé ("un impacchettatore di programmi televisivi a pagamento"). Infatti, anche a voler condividere tale qualificazione, occorre considerare che i fornitori di servizi di pay-tv sono parimenti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 70 del Codice in materia di trasparenza e completezza delle informazioni contrattuali, nonché in tema di tempi e modalità di esercizio del diritto di recesso". Infondato è, pure, il terzo motivo, esaminabile congiuntamente al sesto perché afferenti alla contestata violazione delle medesime disposizioni legislative. Quanto al resto, il Tar ha richiamato le recenti pronunce del Consiglio di Stato che, su ricorso proposto anch'esso da Sky Italia, ha evidenziato come "la periodicità temporale d'uso per i pagamenti nei contratti di somministrazione continuativi di beni e di servizi" sia "sempre stata il mese o suoi multipli (p. es., il bimestre o il trimestre)". Ecco perché, secondo i giudici amministrativi, le deliberazioni dell'Agcom "sono da ritenere pienamente idonee a conformare la disciplina amministrativa in tema di fatturazione e di regolazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso".
(ANSA)
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