testata ADUC
 ITALIA - ITALIA - TIM, Vodafone e Wind Tre. Multa Agcom per consumi non richiesti
Scarica e stampa il PDF
Notizia 
22 gennaio 2020 17:08
 
Se l'utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell'offerta, gli operatori non bloccano piu' il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volonta' espressa dall'utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati. Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica. Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle societa' TIM, Vodafone e Wind Tre. L'Autorita' ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non e' necessaria l'accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi. Come verificato dall'Autorita' nel corso di un'approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata e' risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un'espressa manifestazione di volonta' da parte dei clienti.
L'Autorita' ha altresi' accertato la violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile. Nel caso di WindTre, e' stata sanzionata anche l'introduzione di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb allorche' sia stato esaurito il bundle dati associato all'offerta sottoscritta. Con la decisione assunta, l'Autorita' si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale: "l'art. 70, comma 4, del Codice, non puo' applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni gia' contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio".    
 
 
NOTIZIE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS