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 ITALIA - ITALIA - Titel/Alfabyte corsi informatica. Tar sospende provvedimento Antitrust per pratica commerciale scorretta
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Notizia 
6 agosto 2012 16:55
 
***Aggiornamento: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso delle società Titel, Pafal, Web Europe e Technoschool contro il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qui sotto riportato. Qui la sentenza del Tar. Le società hanno proposto appello al Consiglio di Stato che, nelle more del giudizio di merito, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento dell'Agcm, che pertanto rimane valida ed efficace.

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Bollettino Antitrust del 06/08/2012
PS6576 - TITEL-CORSO DI INFORMATICA
Allegato al Provvedimento n.23744

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 luglio 2012;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
[omissis]
VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Pafal S.r.l. (di seguito, anche Pafal), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Pafal è attiva nella gestione del marchio “Titel” e nella promozione dei contenuti della didattica informatica. [omissis]

2. Alfanet S.r.l. (di seguito, anche Alfanet), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Alfanet è attiva prevalentemente nella prestazione di servizi di marketing e pubblicitari, nella progettazione di prodotti software e nell’organizzazione e svolgimento di corsi di formazione. [omissis]

3. Alfabyte S.r.l. (di seguito, anche Alfabyte), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Alfabyte opera nella prestazione di servizi di ricerca di mercato e nella progettazione di prodotti software e nell’organizzazione e svolgimento di corsi di formazione aziendale. [omissis]

4. Titel S.r.l. (di seguito, anche Titel), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Titel è attiva nella produzione, progettazione e commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti hardware e software e nell’organizzazione e svolgimento di corsi di formazione. [omissis]

5. Tecnoschool S.r.l. (di seguito, anche Tecnoschool), in qualità di professionista, ai sensi dell’art.18, lettera b), del Codice del Consumo. Tecnoschool opera nella progettazione e commercializzazione di servizi telematici, nella prestazione di servizi di ricerca di mercato, nella progettazione di prodotti software e nell’organizzazione e /o svolgimento di corsi di formazione.
[omissis]

6. Web Europe S.r.l. (di seguito, anche Web Europe), in qualità di professionista, ai sensi dell’art.18, lettera b), del Codice del Consumo. L’attività svolta da Web Europe consiste prevalentemente nella prestazione di servizi di ricerca di mercato ed elaborazione dati, nella progettazione di prodotti software e nell’organizzazione e svolgimento di corsi di formazione. [omissis]

7. Le sei società sopra elencate, pur giuridicamente ed economicamente autonome, sono riconducibili alla famiglia Tittozzi

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

8. In sede di comunicazione di avvio del procedimento i comportamenti contestati in quanto posti in essere dai professionisti, consistono:
A) nell’aver diffuso, tramite telemarketing, visite al domicilio dei consumatori, un opuscolo informativo e il sito internet www.titel.it, informazioni ingannevoli e omissive finalizzate a pubblicizzare dei corsi di informatica a pagamento, che prevedono un esborso economico di importo variabile da 2.600 e 3.300 euro.

[omissis];

Pratica A) Le informazioni diffuse

[omissis]

9. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento risulta, in primo luogo, che nel corso della telefonata si sollecitano i consumatori ad accettare la visita a domicilio con la proposta di un incontro “senza impegno” per la presentazione di corsi di informatica, con la possibilità di effettuare stage lavorativi presso enti pubblici o società private, di conseguire titoli riconosciuti a livello mondiale o “master” effettuati anche con la collaborazione di prestigiose università.
[omissis]
10. Le direttive impartite agli operatori telefonici non contengono alcuna indicazione in merito alla necessità di chiarire l’effettivo scopo della successiva visita a domicilio, consistente nella sottoscrizione di un contratto per un corso di formazione a pagamento del costo variabile da 2.600 e 3.300 euro. [omissis]
11. Il consumatore non è quindi nella condizione di poter conoscere, sin dal primo contatto telefonico, la reale natura, le caratteristiche e le effettive condizioni della proposta commerciale, essendo indotto a ritenere che l’iniziativa promozionale riguardi semplicemente una visita a domicilio “senza impegno” per chiarimenti su corsi di informatica in modalità e.learning.

[omissis]
RITENUTO pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale di cui al paragrafo II, lettera A), del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni commerciali lacunose e non veritiere, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche e alle condizioni economiche dei corsi di formazione pubblicizzati, nonché alla spendibilità dei titoli rilasciati;

[omissis]
RITENUTO infine necessario, in ragione della attualità della pratica commerciale di cui al punto II, lettera A) disporre, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, la pubblicazione per estratto del presente provvedimento a cura e spese delle società Pafal S.r.l., Alfanet S.r.l., Alfabyte S.r.l., Titel S.r.l., Tecnoschool S.r.l., e Web Europe S.r.l., su alcuni quotidiani a tiratura nazionale e locale, nonché nel sito internet delle società (www.titel.it);
DELIBERA
a) che la condotta descritta al paragrafo II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Pafal S.r.l., Alfanet S.r.l., Alfabyte S.r.l., Titel S.r.l., Tecnoschool S.r.l., e Web Europe S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b) e d) e 22, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

[omissis]

c) che per la violazione di cui al punto a) sia di irrogata:
- alla società Pafal S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro);
- alla società Alfanet S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro);
- alla società Alfabyte S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro);
- alla società Titel S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);
- alla società Tecnoschool S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro);
- alla società Web Europe S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro);

[omissis]

 
 
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