Quando un consumatore acquista un prodotto difettoso incorre spesso in difficoltà per il corretto esercizio dei propri diritti legati alla garanzia.
La difficoltà più comune si ravvisa nella corretta individuazione di quelli che sono gli obblighi del produttore e gli obblighi del fornitore.
O ancora può capitare che incorra in difficoltà o confusione legate al nome del fornitore molto simile a quello del marchio ergo del produttore.
Su questi aspetti ha fatto chiarezza la Corte Ue nella causa C-157/23 riguardante la nota casa automobilistica Ford.
Il Caso
Un consumatore si recava presso una concessionaria italiana e procedeva all’acquisto di un’autovettura del marchio Ford.
La vettura risultava prodotta dalla Ford Wag, società con sede in Germania, e fornita alla citata concessionaria tramite Ford Italia.
Dopo qualche mese il consumatore rimaneva vittima di un sinistro e con sua sfortuna prendeva atto del mancato funzionamento dell’airbag.
Egli, quindi, citava in giudizio la concessionaria Italiana per chiedere il risarcimento del danno ma Ford Italia resisteva dicendo di non avere nessuna responsabilità in quanto il veicolo era stato realizzato in Germania dalla Ford Wag.
Il dubbio
Alla luce della difesa di Ford Italia, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte UE in virtù dei dubbi dalla stessa nutriti sulla interpretazione da dare alla nozione di produttore.
La risposta della Corte UE
Preliminarmente la Corte di Lussemburgo ha chiarito la direttiva 85/374/CEE, stabilendo che la nozione di «persona che si presenta come produttore» deve includere anche il fornitore, se il suo nome o un elemento distintivo di quest’ultimo corrisponde al nome del fabbricante e al nome, al marchio o a un altro segno distintivo presente sul prodotto.
E ciò perché il fornitore sfrutta tale coincidenza per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e ottenere la fiducia del consumatore, come se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore.
Si crea di fatto un legittimo affidamento che influisce sulla determinazione del consenso all’acquisto da parte del consumatore.
La Corte, sulla base del predetto principio, conclude affermando che il legislatore dell’Unione ha voluto che la responsabilità di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore.
Il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale.
La tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore.
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