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Rette Rsa. Atto di citazione contro le illegittime pretese economiche di RSA e Comune
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Osservatorio legale di Emmanuela Bertucci, Claudia Moretti
15 novembre 2007 0:00
 
Dopo la vittoria avanti al TAR Toscana, che ha sospeso il pagamento delle rette per la parte posta a carico dei parenti delle persone anziane non autosufficienti ricoverate in RSA, parte un nuova azione legale per contrastare le richieste illegittime delle RSA nei confronti di questi ultimi. Un utente dell'Aduc si e' trovato a dover firmare un atto di impegnativa al pagamento della quota sociale per il ricovero di sua madre, atto necessario al ricovero e al mantenimento nella struttura. Dopo qualche anno, la RSA sulla base di quell'impegno, gli ha richiesto il pagamento dell'intera quota sociale, chiedendo e ottenendo un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. I nostri legali si sono opposti al decreto ingiuntivo, spiegando al giudice perche' la richiesta e' illegittima e l'atto di impegnativa invalido, chiamando in causa anche il Comune di Firenze. Di seguito l'atto di citazione.


TRIBUNALE DI FIRENZE
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Il sig. XXX, e residente in XXX rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci del foro di Firenze, con studio in Firenze, Borgo Pinti, 75/R presso le quali elegge domicilio, giusto mandato in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

- con ricorso per decreto ingiuntivo la RSA YYY chiedeva al Tribunale di Firenze l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'attore, per ottenere il pagamento della somma di ¤ 10.668,46 (saldo fattura n. 379 del 1 febbraio 2007; saldo fattura n. 874 del 1 marzo 2007; saldo fattura n. 1404 del 2 aprile 2007; saldo fattura n. 1895 del 2 maggio 2007; saldo fattura n. 2519 del 9 giugno 2007; saldo fattura n. 2939 del 4 luglio 2007; saldo fattura n. 3415 del 7 agosto 2007) oltre gli interessi legali e le spese di lite (Doc. 1);
- che in data 25 settembre 2007 il Tribunale di Firenze emetteva il richiesto decreto ingiuntivo, notificato in data 8 ottobre 2007;
- con il presente atto di citazione l'attore intende chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per i motivi che seguono:

IN RITO

- Nullita' assoluta del decreto ingiuntivo per difetto insanabile della procura alle liti conferita dal ricorrente YYY RSA.

La procura conferita all'avvocato yyy per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e' invalida per incertezza ed indeterminabilita' assoluta della persona fisica che ha firmato la stessa. Essa non contiene alcun elemento dal quale si possa evincere e accertare la titolarita' del potere di rappresentanza in giudizio di YYY RSA da parte del sottoscrittore.
L'atto infatti non contiene ne' l'indicazione delle generalita' della persona fisica che rappresenta la societa', ne' l'indicazione della carica societaria, dell'organo o dell'ufficio che ha firmato la procura. Ne' di per se' la firma, illeggibile, ne consente l'individuazione. Cio' rende impossibile la verifica della sussistenza del potere di rappresentanza. La giurisprudenza ha infatti chiarito e ribadito quali siano gli elementi essenziali di una procura validamente conferita da parte di una societa': "La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde) dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura" (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2006, n. 13018; ex multis Cassazione civile , sez. trib., 12 novembre 2003 , n. 16991; Cassazione civile , sez. I, 02 aprile 2003 , n. 5054).
Inoltre, si consideri che ogni verifica in ordine a tale titolarita' e' altresi' preclusa dall'assenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo come nella procura, di data. Cio' preclude infatti un accertamento su chi, al momento della sottoscrizione della procura, fosse effettivamente e legalmente titolare del diritto di agire in giudizio in nome e per conto della societa'.
Si tratta di nullita' assoluta, rilevabile d'ufficio, che avrebbe dovuto esser rilevata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo; decreto che deve per questo motivo esser dichiarato nullo e/o annullato, revocato e comunque dichiarato inefficace.

NEL MERITO

Seppur il Giudice adito ritenesse non assorbente l'eccezione formulata, si intende contestare nel merito le pretese di controparte, che necessitano di una premessa fattuale sulla vicenda.

IN FATTO
Nel 2000 la signora ZZZ, madre dell'attore, fu ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (d'ora in poi "RSA") YYY, struttura convenzionata con il Comune di Firenze, in quanto persona ultra-sessantacinquenne non autosufficiente con invalidita' del 100% per sindrome da immobilizzazione grave, sindrome di Parkinson ipocinetica, involuzione cerebrale da atrofia cortico-subcorticale (Doc. 2).
All'atto della ammissione della signora ZZZ nella RSA fu sottoposto alla firma dell'attore, e presentato allo stesso come necessario presupposto per l'ingresso nella struttura, il documento prestampato posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto (Doc. 3). In tale scrittura il sig. XXX si sarebbe impegnato al pagamento della quota sociale "posta a proprio carico di £ 50.000 giornaliere", e successive integrazioni della stessa disposte dal Comune di Firenze.
Fino al 2004 le somme di quota sociale richieste per il ricovero della signora ZZZ in compartecipazione erano di importo inferiore agli emolumenti previdenziali (pensione di reversibilita' e indennita' di accompagnamento) percepiti dalla stessa (Doc. 4-7). Il sig. XXX dunque ogni mese provvedeva al ritiro degli emolumenti e al versamento delle somme richieste dalla RSA. Nel 2005, a decorrere dall'ottobre 2004, viene Comunicato l'aumento della quota a carico dell'utente, determinata in misura ben superiore alle possibilita' economiche della signora ZZZ.
Il sig. XXX inizia allora a versare alla RSA l'intero importo della pensione materna e dell'indennita' di accompagnamento, ossia tutti gli averi della madre. Cio' non e' comunque sufficiente a coprire l'importo della retta. Infatti, a fronte di circa ¤ 1.300,00 mensili di introito la RSA ne richiede circa ¤ 1600,00. I pagamenti effettuati nel corso del tempo vengono dunque via via imputati alle fatture cronologicamente pregresse non ancora integralmente saldate e dunque rimaste parzialmente scoperte. Si arriva cosi' alla situazione attuale, in cui le fatture delle quali e' richiesto il pagamento sono quelle elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo (Doc. 8).

***


IN DIRITTO
1) Nullita'/annullabilita'/revoca/inefficacia del decreto opposto per mancanza assoluta di prova scritta del credito.

La somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo attiene ad un debito della signora ZZZ individuato sulla base di una determina del Comune di Firenze che, come si legge nel ricorso di controparte, "aveva stabilito la quota definitiva, totalmente a carico dell'utente, signora ZZZ, in ¤ 51,13 giornaliere", a far data dal 1 ottobre 2004. Non si comprende a che titolo la pretesa creditoria della RSA sia stata rivolta all'odierno attore. Infatti, l'impegnativa firmata dallo stesso in data 29 agosto 2000 aveva ad oggetto l'impegno da parte del signor XXX al pagamento delle quote di retta "a suo carico" (doc. 3). Il ricorso per decreto ingiuntivo non contiene alcun riferimento a debiti propri dell'attore nei confronti della RSA, pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e/o dichiarato nullo/annullabile e comunque inefficace poiche' il credito non e' fondato su prova scritta. Infatti le determinazioni comunali relative alla compartecipazione dell'assistito nel pagamento della quota sociale vengono, in linea generale, adottate sulla base dell'apposito "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004. Tale regolamento non prevede quote a carico dei parenti (Doc. 9); prevede piuttosto (e tale previsione e', per inciso, illegittima, come evidenzieremo in seguito) che nel calcolo di tali quote siano considerati i redditi dei parenti, non direttamente obbligati.
Ne' prova scritta del debito "a proprio carico" del XXXX, ed invero di alcuna posizione debitoria anche a carico della signora ZZZ, puo' esser ritenuto l'allegato n. 2 di controparte, che viene definito nell'atto "determina del Comune di Firenze n. 1148 del 3 febbraio 2005", ma che e' in realta' un foglietto, o meglio una tabella, sul quale sono riportate a mano alcune cifre. In nessun punto del foglio se ne evince la provenienza istituzionale, ne' la paternita' dell'atto, ne' la data, ne' l'oggetto, ne' e' sottoscritto da chicchessia (Doc. 10). Il foglio prodotto difetta di tutti i requisiti necessari per poterlo definire "documento", e dunque meno che mai puo' fondare una pretesa creditoria, ne' l'emissione di un decreto ingiuntivo!
2) Nullita' dell'impegnativa sottoscritta dall'attore.
Il legislatore dal 1998 ha voluto accollare i costi delle prestazioni in oggetto a totale carico delle istituzioni (Asl e Comune), in quanto prestazioni sociosanitarie rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti a prescindere dalla propria, personale, situazione economica. Laddove quest'ultima lo consenta, lo Stato impone al cittadino di contribuire alla spesa della prestazione, in misura proporzionale ai propri redditi. Diversamente dalla disciplina di altri settori, il legislatore ha specificato - per le prestazioni di degenza di persone anziane ultra-sessantacinquenni non autosufficienti e handicappati gravi - che nella determinazione della quota si debba tener conto dei soli redditi dell'assistito e che in nessun modo i parenti possano essere chiamati a pagare in quanto soggetti tenuti agli alimenti. Questa chiara scelta di politica sociale pone a carico delle casse comunali un onere economico di enorme portata, cui la maggior parte dei Comuni d'Italia non ha saputo far fronte. In conseguenza di cio' i Comuni hanno messo in atto una regolamentazione locale della materia con la quale si "autorizzano", contra legem, a scaricare tali oneri sui parenti dell'assistito. Cio' e' accaduto anche nel Comune di Firenze.
2.1) La normativa nazionale
Infatti, secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti e' ripartita per il 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002).
Per tale eventuale compartecipazione il legislatore rimanda al d.lgs. 109 del 1998, normativa che individua in via generale le modalita' con cui si determinano criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, includendo - sempre in via generale - in detta valutazione anche i redditi prodotti dai familiari del richiedente. Tale principio prevede tuttavia una eccezione: le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a:
- persone con handicap permanente grave;
- ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.
Il legislatore ha dunque ritenuto che per queste specifiche situazioni non si debba conteggiare anche il reddito dei familiari, ma esclusivamente quello del soggetto richiedente. Tale previsione normativa e' contenuta all'art 3, comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998, che prevede che la determinazione della situazione economica del richiedente tali prestazioni sociali agevolate debba avvenire tenendo in considerazione "la situazione economica del solo assistito".
La scelta politica del legislatore di escludere i parenti dal pagamento di somme relative alla prestazione e' altresi' trasposta in una ulteriore norma dello stesso decreto il cui scopo e' sgombrare il campo dai tentativi illegittimi da parte di RSA e Comuni di accollare ai parenti dette somme in quanto tenuti agli alimenti ai sensi del 433 e ss. c.c. Infatti, l'istituto civilistico dell'obbligo alimentare previsto agli artt. 433 e ss. c.c. e' diritto attivabile esclusivamente dal soggetto che versa in stato di bisogno, ovvero da chi ne fa le veci (tutore, amministratore di sostegno) e la sua determinazione, in caso di contrasti, spetta all'autorita' giudiziaria. In alcun modo, l'amministrazione pubblica o la RSA puo' sostituirsi all'interessato sia chiedendo direttamente ai parenti alcunche' a tale titolo, sia determinandone unilateralmente l'ammontare. L'art. 2 comma 6 d.lgs n. 109 del 1998 prevede infatti che: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
2.2) La normativa regionale della Toscana e l'applicazione fiorentina

La normativa nazionale prevede infine che la percentuale di compartecipazione dell'assistito al pagamento della prestazione sia stabilita dalle singole Regioni: per la Toscana, il riferimento e' alla Legge regionale n. 41 del 2005 che a sua volta (art. 47) demanda l'individuazione di dette percentuali ai Comuni.
Nel Comune di Firenze la materia e' stata disciplinata con il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" gia' menzionato. L'illegittimita' del regolamento fiorentino emerge, sin da subito, dal rovesciamento e dalla mistificazione dell'intero impianto normativo nazionale, che vede il Comune obbligato al pagamento dell'intera quota sociale (DPCM 14 febbraio 2001 allegato 1), salva la possibilita' di determinare una "eventuale" quota di compartecipazione a carico dell'utente. Nonostante il dettato normativo sia chiaro e preciso, questa disposizione viene cosi' recepita nel Regolamento fiorentino, all'art. 4: "l'amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che [...] non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale della retta di ospitalita' giornaliera", e ancora all'art. 8 "La misura dell'intervento economico integrativo, concesso dall'amministrazione comunale, e' stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta di ospitalita' giornaliera e la capacita' di provvedere alla sua copertura integrale". Assistiamo - in buona sostanza - al rovesciamento dei criteri di ripartizione economica delle quote: chi "eventualmente" compartecipa non e' piu' il cittadino, ma il Comune!
Ancora, contrariamente a quanto impone la normativa nazionale, il regolamento espressamente include i redditi dei familiari nel calcolo della quota in compartecipazione, in particolare ai seguenti articoli: Art. 5, "criteri generali per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale"; art. 6 "la definizione di nucleo familiare convenzionale ristretto e di nucleo familiare dei figli"; art. 7 "Indicatore della situazione economica", art. 8 "Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale"; Allegato 1 "Definizione dell'indicatore della situazione economica".
2.3) Nullita' dell'atto di impegnativa per illiceita' della causa; contrarieta' a norme imperative; inesistenza/impossibilita' e illiceita' dell'oggetto.
L'atto di impegnativa sottoscritto dall'attore contrasta radicalmente con la ratio, gli scopi, l'oggetto e le modalita' attuative della normativa posta a tutela degli anziani non autosufficienti e degli handicappati gravi.
L'impegnativa sottoscritta e' pertanto nulla per contrarieta' a norme imperative e per illiceita' della causa.
La RSA lavora nel caso di specie, e per tutte le prestazioni incluse fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in convenzione con le istituzioni e offre un servizio pubblico essenziale, sanitario prima ancora che sociale, per il quale il legislatore ha dettagliatamente individuato modalita', casi, costi della prestazione, soggetti sui quali tali costi devono gravare. Appare ovvio che se il legislatore avesse voluto rimettere al libero mercato la determinazione di quanto costi una prestazione socio-sanitaria e chi debba pagarla, non avrebbe disciplinato in modo cosi' puntuale la materia. Il quadro normativo su enucleato non ammette deroghe ed e' nulla ogni pattuizione che lo contrasta ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c.. E' evidente e lampante che l'impegnativa in questione costituisce il mezzo per eludere l'applicazione della normativa nazionale in materia di ripartizione dei costi di permanenza degli anziani non autosufficienti nelle RSA e dunque la stessa e' nulla altresi', ai sensi degli artt. 1418, comma 2, 1343 e 1344 c.c., in quanto stipulata in frode alla legge, per eluderne l'applicazione nonche' per contrarieta' della causa a norme imperative.
Un ultimo profilo di nullita' della scrittura in questione attiene all'oggetto della stessa, oggetto chiaramente inesistente, impossibile e/o illecito, ai sensi degli art. 1418, comma 2, 1325 e 1346 c.c. L'impegnativa firmata dall'attore attiene infatti al pagamento "della quota sociale posta a proprio carico"; orbene, non esiste alcuna quota posta a carico del signor XXX: infatti nessuna determinazione comunale l'ha mai determinata. Del resto, qualunque determinazione in tal senso sarebbe stata impossibile, poiche' la legge prevede che il pagamento della quota sociale spetti al Comune, con l'eventuale compartecipazione economica dell'utente, cioe' la signora ZZZZ. Ogni eventuale determinazione comunale o pattuizione che, contrariamente alle norme, attribuisca il pagamento di quote ad altri soggetti diversi dall'utente, sarebbe di tutta evidenza illecita.
3) Annullabilita' dell'impegnativa per dolo e/o errore essenziale
Laddove le considerazioni fin qui svolte non fossero ritenute assorbenti, l'impegnativa sarebbe comunque annullabile per dolo e/o errore essenziale. L'intera vicenda si inquadra in una situazione di illegalita' sistematica, generalizzata e preordinata - da parte di Comuni italiani e RSA - a scaricare sulle famiglie i costi delle prestazioni sociosanitarie cui le istituzioni sono tenute. Il problema e' di rilevanza nazionale e ha investito organi istituzionali a tutti i livelli (difensori civici comunali, regionali, Autorita' garante per la protezione dei dati personali, interrogazioni parlamentari), la magistratura sia civile che amministrativa, le associazioni dei consumatori (Docc. 11-26). A voce unanime si e' denunciata la violazione di legge costante e sistematica operata dalla maggior parte dei Comuni italiani.
Ecco quanto accaduto al signor XXX, cosi' come nella maggior parte dei casi:
- Il signor XXX la cui madre e' persona anziana non autosufficiente, si e' rivolto agli assistenti sociali del Comune per chiederne l'ammissione in RSA;
- all'atto della presentazione della domanda, gli viene richiesto di produrre i redditi della madre, i suoi e quelli dei suoi familiari e affini, sulla base del vigente regolamento comunale (contrario alla legge);
- il Comune, sulla base della documentazione prodotta calcola le somme da pagare in compartecipazione (tale calcolo e' anche'esso evidentemente illegittimo, includendo nel calcolo i redditi dei parenti);
- conclusasi postitivamente l'istruttoria amministrativa, il giorno dell'ingresso della signora ZZZ in RSA, viene sottoposto alla firma del XXX un prestampato in cui si tenta di ottenere un "impegno spontaneo" a pagare somme che assolutamente non gli spettano; impegno spontaneo senza il quale - guarda caso - la mamma non verrebbe ammessa. Il XXX, evidentemente senza alcuna alternativa, spontaneamente accetta.
- Non solo. Ma la captazione dolosa della volonta' emerge evidente e per iscritto in un punto dell'impegnativa, dove si specifica che qualora il XXX non rispettasse il suo spontaneo impegno, ne conseguirebbe la dimissione della signora ZZZ. Merita ricordare che in questa fattispecie la RSA non ha rapporti contrattuali con l'utente, che gode di un servizio pubblico, ma con l'ente convenzionato. La RSA non puo' dunque dimettere l'assistito, rischierebbe le sanzioni penali che ne conseguono. L'errata convinzione ingenerata nel sottoscrittore circa la possibilita' che al mancato pagamento da parte sua conseguirebbe un grave danno alla madre, dimessa dalla RSA, dimostra la dolosita' del comportamento della struttura;
- consapevole della frode in atto, nonche' della impossibilita' giuridica di ottener lecitamente somme di denaro dal XXX, la RSA trova il modo di convincere il XXX che egli, in quanto figlio, e' tenuto a pagare gli importi richiesti. Tant'e' che l'attore si impegna:
- personalmente, MA "nella qualita' di figlio" (e' un impegno contrattuale o e' diretta conseguenza degli obblighi alimentari?);
- a pagare la "quota sociale posta a proprio carico," SEBBENE l'importo corrisponda alla quota sociale a carico della signora ZZZ (o piuttosto alla intera quota a carico del Comune?);
- apponendo la propria firma in calce all'atto MA accanto ad una dicitura prestampata "Per l'Assistito";
- si crea una voluta ambiguita' in ordine a chi sia il debitore, a che titolo e relativamente a quali cifre. Ambiguita' il cui scopo evidente e' quello di far sentire obbligati sia la madre che il figlio. Ambiguita' che non viene risolta ma anzi viene alimentata con l'invio delle fatture da parte della RSA YYY. Le fatture infatti sono cointestate indistintamente a XXX e a ZZZ (doc. 27).
Appare ormai chiaro il disegno ordito dal Comune e dalla RSA cosi' come appare evidente che mai il signor XXX, non essendovi tenuto, avrebbe firmato l'impegnativa se non fosse stato convinto, con le buone e con le cattive, della necessarieta' della sottoscrizione. Sottoscrizione per questo viziata nel consenso per dolo determinante e/o errore essenziale.
4) Il quantum della quota in compartecipazione a carico dell'utente
Pur nella piena consapevolezza di non esser affatto tenuto a pagare alcunche' ne' in proprio ne' in qualita' di figlio, e per mero scrupolo difensivo, qualora il giudice non accogliesse nessuna delle deduzioni sin qui' svolte, e ritenesse pertanto accertato l'an, si contesta comunque il quantum debeatur cosi' come determinato dalla RSA nel ricorso per decreto ingiuntivo in ¤ 51,13 giornaliere, ossia in circa ¤ 1600,00 mensili. Questa quota sociale che oggi si pretende dal XXX si fonderebbe su determine comunali illegittime cosi' come illegittimo e' il regolamento di cui ne sono applicazione, per i motivi già' menzionati nel presente atto. Determine e regolamento che pertanto devono essere comunque disapplicate da questo giudice. Per dare idea del paradosso cui tale illegittimita' conduce, basti pensare che la signora ZZZ ha un reddito mensile di soli ¤ 1.300,00!
Dovra' allora il giudice accertare, anche tramite CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, se quanto gia' pagato mensilmente dalla signora ZZZ non esaurisca l'ammontare della quota in compartecipazione, nella massima misura che alla stessa puo' essere richiesta secondo legge.
5) Chiamata in causa del Comune di Firenze in garanzia
In denegata ipotesi, qualora il Giudice ritenesse che in ogni caso la RSA sia titolare di un credito di ¤ 51,13 giornalieri per la degenza della signora ZZZ, non e' certo all'attore che deve richiederne il pagamento.
Tanto meno puo' avanzare ulteriori pretese creditorie nei confronti dell'assistita, che già' versa alla struttura tutti i suoi averi (pensione e indennita' di accompagnamento).
Tale richiesta andava semmai avanzata, da parte della RSA, nei confronti del Comune di Firenze, soggetto che - come visto supra - e' tenuto al pagamento della quota sociale, salva la possibilita' di chiedere al "solo" utente una compartecipazione economica nei limiti del proprio (e solo) suo reddito. Si procede pertanto alla chiamata in causa del Comune di Firenze a garanzia di ogni eventuale pregiudizio economico che potesse derivare all'attore da un accertamento giudiziale della sussistenza del credito in favore della RSA. Qualora il giudice ritenesse che il signor XXX in proprio o in qualita' di figlio della signora ZZZ fosse tenuto al pagamento della somma richiesta, sia essa da considerarsi "a proprio carico" o "quota sociale a carico dell'utente", in favore della RSA, il Comune di Firenze sara' a sua volta tenuto al rimborso integrale di quanto accertato. Si consideri che la signora ZZZ gia' versa tutti - e ribadiamo tutti - i suoi redditi interamente alla RSA e che null'altro le rimane, per comprarsi neanche un vestito. Ogni ed ulteriore pretesa economica della RSA deve, per legge, essere corrisposta dal Comune, ente con il quale si accorda secondo procedure proprie dell'amministrazione, ovvero quest'ultimo deve tenere indenne l'attore per tutto quanto il Giudice ritenga dovuto.
Tutto cio' premesso, il signor XXX, come sopra rappresentato e difeso

CITA

la RSA YYY, in persona del lega rappresentante p.t.,

E CITA

il Comune di Firenze, in persona del sindaco p.t., con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, a comparire davanti al Tribunale di Firenze, nei locali di sua abituale residenza, all'udienza del 5 marzo 2008, ore di rito, giudice designando, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata (ovvero di quella differita ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c.) nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini implica le preclusioni e decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procedera' in sua contumacia per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento della presente opposizione:
[I] IN VIA PRELIMINARE E IN RITO:
accertare e dichiarare la nullita' assoluta e/o inesistenza della procura alle liti conferita da YYY RSA nel ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
[II] NEL MERITO, IN TESI E OCCORRENDO ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto assoluto di prova scritta del credito, per i motivi di cui in narrativa;
[III] IN IPOTESI E OCCORRENDO ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:
accertare e dichiarare nulla l'impegnativa sottoscritta dall'attore per illiceita' della causa e/o contrarieta' a norme imperative e/o inesistenza e/o impossibilita' e illiceita' dell'oggetto, e per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
[IV] IN SUBORDINATA IPOTESI E OCCORRENDO ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:
previo accertamento del vizio del consenso dell'impegnativa sottoscritta dall'attore, annullare quest'ultima per dolo e/o errore essenziale, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
[V] IN ULTERIORE IPOTESI E OCCORRENDO ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:
qualora il Giudice ritenesse sussistente, in capo all'attore, la posizione debitoria pretesa da controparte, previo accertamento dell'illegittimita' e conseguente disapplicazione del "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004 e di ogni determina del Comune di Firenze in merito alla determinazione della quota in compartecipazione a carico dell'utente, signora Ida ZZZ, per violazione di legge, determinare, nella misura di legge, il quantum dovuto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
[VI] IN DENEGATA IPOTESI:
qualora il Giudice ritenesse l'attore debitore della somma stabilita nel decreto ingiuntivo opposto, accerti, in via riconvenzionale e per effetto della chiamata in causa del terzo in garanzia, che le somme in questione, per i motivi di cui in narrativa, sono ad esclusivo carico del Comune di Firenze e, per l'effetto, condanni quest'ultimo alla rifusione delle somme cui il Giudice dovesse condannare l'attore".
IN OGNI CASO : con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si producono i seguenti documenti:
1) decreto ingiuntivo opposto;
2) Documentazione medica e accertamento dell'invalidita' della sig.ra ZZZ;
3) Atto di impegnativa;
4) Cud della sig.ra ZZZ dal 2002 al 2007;
5) Prestazioni INPS sig.ra ZZZ in dettaglio mensile 2007;
6) Riepilogo delle prestazioni INPS dal 2001 al 2007;
7) Prospetti riepilogativi INPS ZZZ 2004-2007;
8) Prospetto dei pagamenti richiesti dalla RSA e dei relativi saldi dal 2000 alla fine del 2007;
9) "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004;
10) Foglio corrispondente alla produzione n. 2 di controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
11) Interrogazione parlamentare dell'on. Donatella Poretti del 28 marzo 2007;
12) Risposta all'interrogazione parlamentare del 19 aprile 2007;
13) Parere del difensore civico della Regione Marche;
14) Parere del difensore civico del Comune di Jesi del 6 luglio 2004;
15) Parere del difensore civico della Regione Marche;
16) Parere del difensore civico della Regione Marche;
17) Articolo di Massimo Dogliotti, prof. Di diritto civile persso l'Universita' di Gennova - Magistrato della Corte d'Appello di Genova;
18) Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2006;
19) Nota del Garante per la protezione dei dati personali;
20) Nota del Garante per la protezione dei dati personali;
21) TAR Sicilia - Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007;
22) Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006;
23) Parere del difensore civico della Regione Toscana del 13 aprile 2004;
24) Parere del difensore civico della Regione Veneto del 13 gennaio 2004;
25) Parere del difensore civico della Regione Toscana del 16 febbraio 2004;
26) Parere del difensore civico di Scandicci del 23 febbraio 2006;
27) Fattura n. 379 del 2007 di YYY RSA.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa e' di valore pari ad ¤ 10.668,46. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero del fax 0552345709.

Firenze, 13 novembre 2007

Avv. Claudia Moretti
Avv. Emmanuela Bertucci
 
 
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