Si e' subito un torto, un furto, o un tamponamento? Oppure ci si e' sentiti presi in giro dal negoziante che ha venduto fischi per fiaschi? O ancora, non e' stato consegnato un bene gia' pagato, o il vicino martella con una musica assordante da mattina a sera? Tutte situazioni, diverse ma accomunate dalle possibili conseguenze che esse lasciano, conseguenze da sanare e risarcire, anche se solo in termini di compensazione pecuniaria. Ma quali eventi comportano un risarcimento danni? Come provare in giudizio i danni che si lamenta di aver subito? E quanto chiedere?
Attenzione, non tutte le situazioni creano un danno risarcibile.
Qualunque contatto sociale puo' causare un pregiudizio, una sofferenza, ma non tutti gli eventi e non tutte le conseguenze negative di un fatto comportano la possibilita' di ristoro o di risarcimento. Ad esempio, se si hanno delle infiltrazioni dall'appartamento del vicino di casa si potra' ottenere un ristoro del danno provocato in casa propria; al contrario, non si potranno chiedere i danni perche' il vicino ci tratta in modo scortese.
LA RESPONSABILITA'
Il codice civile divide in due grandi aree la responsabilita' da cui deriva il danno, a seconda che si sia verificato nell'ambito di un rapporto contrattuale (es., una compravendita, un contratto di telefonia, un contratto di viaggio, etc.) o che provenga da situazioni extra-contrattuali (es. incidente stradale, vicino di casa rumoroso, etc.), regolandone diversamente sia il tetto massimo risarcibile, sia le modalita' per dimostrare il danno in caso di giudizio. In piu', esiste anche una responsabilita' precontrattuale, cagionata da comportamenti scorretti nelle trattative.
Responsabilita' contrattuale - Se il danno avviene in ambito contrattuale, questo e' risarcibile solo nella misura in cui e' astrattamente prevedibile. Un esempio: se ci e' stata ingiustamente sospesa la linea telefonica, non si potranno chiedere decine di migliaia di euro per aver perso la chiamata con cui mi veniva comunicata la vincita alla lotteria. Questo perche' cio' non era astrattamente prevedibile da parte del gestore telefonico. Se il danno avviene in ambito contrattuale, dimostrare la responsabilita' del danneggiante sara' piu' semplice. Il danneggiato dovra' provare in giudizio l'esistenza del contratto e spettera' all'altro contraente -il presunto danneggiante- provare di aver agito correttamente nei propri obblighi contrattuali. Infine, il danno che deriva da responsabilta' contrattuale, salvi i casi diversamente disciplinati per legge o da contratto, puo' esser richiesto in giudizio nei 10 anni dall'evento che lo hanno cagionato.
Responsabilita' extracontrattuale - Se si tratta di danno extracontrattuale, esso e' risarcibile nella misura in cui si riuscira' a quantificarlo e provarlo. Se ad esempio si e' investiti da un'automobile, si avra' diritto al risarcimento di tutto il danno patito, come l'impossibilita' di lavorare o svolgere altre attivita'. Diversamente dalla responsabilita' contrattuale, in quella extracontrattuale dovra' essere il danneggiato a provare il fatto ingiusto che ha causato il danno, oltre alla colpa o al dolo del danneggiante. In ogni caso, pero', il danno lamentato deve esser identificato nel dettaglio e provato da chi lo ha subito nella sua esistenza ed entita'. Infine, il danno che deriva da responsabilta' extracontrattuale, salvi i casi diversamente disciplinati per legge o per contratto, puo' esser richiesto in giudizio nei 5 anni dall'evento che lo hanno cagionato.
Responsabilita' precontrattuale - Anche i danni che derivano dalle trattative che non sono andate a buon fine o si sono protratte e non concluse con comportamenti scorretti e contrari alla buona fede possono esser risarciti, se provati. Ad esempio, se un proprietario si impegna a concludere un contratto di vendita di un immobile ma poi ci ripensa senza darne giustificato motivo, se il fatto ha causato nel potenziale acquirente una notevole perdita di tempo, denaro o altre opportunita', il danno potra' essere richiesto. La prescrizione e le modalita' per dimostrare il danno sono le stesse della responsabilita' extracontrattuale.
IL DANNO
Il danno patrimoniale - E' il danno economico sofferto da chi ha subito un fatto (contrattuale o extracontrattuale) illecito, consistente sia nella perdita (c.d. danno emergente) che nel mancato guadagno (c.d. lucro cessante). In un sinistro, ad esempio, si sara' riportata si' una lesione all'auto e una perdita economica per le radiografie all'arto fratturato, ma anche un mese di fatturato in meno se non si e' potuta svolgere la propria attivita' professionale.
La prova del danno e la sua quantificazione puo' avvenire:
- in via documentale: fatture delle visite mediche, fattura della carrozzeria, la propria iscrizione all'albo artigiani, etc.;
- per testimoni: un collaboratore che attesti che per un mese non ci si e' potuti recare a lavoro, etc.;
- per presunzioni: provare che in quel mese si sarebbe potuto guadagnare x euro portando la propria dichiarazione dei redditi e facendo un calcolo approssimativo di quanto guadagnato mensilmente, e cosi' via.
A volte l'accertamento e la quantificazione del danno sono effettuabili solo tramite un esperto in determinate materie -come un geometra o un architetto per quantificare i danni da infiltrazioni. In tal caso sara' opportuno procedere ad una perizia o consulenza tecnica di parte, da professionista di propria fiducia.
Il danno non patrimoniale - Il danno morale consiste nelle sofferenze e afflizioni d'animo subite per un fatto illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale. Assai piu' complessa e' la sua risarcibilita', perche' una sofferenza o anche solo una gran rottura di scatole e' difficile da provare e da quantificare. Inoltre, in astratto (ma la giurisprudenza ha trovato via via nuovi spazi di risarcibilta' al danno non patrimoniale) il codice civile limita il risarcimento ai casi di danno derivante da reato. Per provare e quantificare il danno non patrimoniale occorrera' procedere con perizia psicologica, testimoni che riferiscano delle sofferenze subite, o anche ricorrere a presunzioni massime di comune esperienza e fatti notori. Ad esempio e' fatto notorio il dolore provocato dalla morte di un proprio caro. Nei casi in cui sia impossibile dare una cifra al danno non patrimoniale, occorrera' chiederne la
liquidazione in forma equitativa, il che' significa che il giudice la determinera' nel suo ammontare, secondo quanto sara' ritenuto di giustizia. Ma attenzione! Anche in quel caso, spettera' al danneggiato provare l'esistenza di un danno risarcibile. Quando si e' subito un danno biologico derivante da reato (il caso piu' comune e' sempre un incidente stradale dove si e' stati vitima di lesioni colpose) il danno morale che ne deriva e' calcolato in ragione di un terzo del danno biologico.
Il danno biologico - Consiste nella lesione alla salute, all'integrita' fisica e psichica del danneggiato. Esso e' risarcibile a prescindere dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato, per il solo fatto di aver subito detta lesione. La prova la si da' con certificati medici, perizia medico-legale che, oltre a certificare la lesione procede alla quantificazione tramite le tabelle indicative dei singoli tribunali o, in caso di microlesioni derivanti da sinistro stradale, mediante quelle predisposte con decreto ministeriale:
clicca qui
Il danno esistenziale - Un tipo di danno risarcibile che ricomprende in parte anche le lesioni summenzionate e' quello esistenziale, ossia il pregiudizio che l'evento ha causato di non poter svolgere attivita' ludiche o comunque le proprie attivita' quotidiane in pieno benessere. Tale danno e' risarcibile a prescindere dalla perdita economica e anche in presenza di un fatto che non sia reato. Si tratta di una categoria che ancora non e' stata stabilmente accettata e definita dalla giurisprudenza, e che ancora viene ricompresa a volte nel danno morale, a volte nel danno biologico.
Lo si accerta e prova con perizia psicologica attestante il risvolto emotivo-relazionale dell'accaduto sulla vita del danneggiato, per testimoni, per presunzioni, per massime di comune esperienza. Anche in questo caso la liquidazione avverra' in forma equitativa, essendo impossibile trasferire in cifre (e non esistendo tabelle anche indicative come nel danno biologico).
Il danno in re ipsa - Il termine
in re ipsa ("in se' stesso") sta a significare che non e' richiesta una prova del danno, in quanto il fatto e' di per se' considerato un danno. Cio' accade quando ad esser compromessi sono quei diritti della persona di rilevanza costituzionale, o comunque tutte quelle situazioni di vita in cui la persona e la personalita' si realizza.
Alcuni esempi di danno
in re ispa, sono il danno all'immagine, al nome, all'identita', alla reputazione, alla riservatezza, alla professionalita'.
Stante la difficile quantificazione, la valutazione spetta al giudice che potra' liquidare il danno in via equitativa.
Altri tipi di danno - Esistono poi il danno estetico, il danno alla vita di relazione (consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso), il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacita' lavorativa generica. La prova e la quantificazione possono avvenire con perizia medico legale, con un medico del lavoro, un sessuologo, oltre che con testimoni e presunzioni. Anche qui, stante la difficile quantificazione, la valutazione spetta al giudice che potra' liquidare il danno in via equitativa.
COME PROCEDERE PER OTTENERE UN RISARCIMENTO
1. La prima cosa da fare e' individuare il danno subito, nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali.
2. Raccogliere tutte le fonti di prova in proprio possesso (fatture, scontrini, documenti vari attestanti spese, documenti dai quali si evincano i mancati guadagni)
3. Raccogliere testimonianze sull'accaduto (sia sui fatti, che sugli aspetti della malafede dell'eventuale proprio contraente, sulla colpa o il dolo, sul danno subito)
4. Procedere alle perizie di parte opportune all'individuazione e quantificazione del danno se necessarie.
5. Quantificare il danno, tenendo conto di tutti gli aspetti dello stesso individuati e forfaitizzando cifre nel caso di danni non patrimoniali, che siano ragionevoli e motivati (ad esempio individuando la somma x per ogni giorno di pregiudizio subito)
6. Intimare il pagamento dei danni al danneggiante, con raccomandata ar di messa in mora:
clicca qui
7. Se non si ottiene nulla occorrera' agire in giudizio.