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Ticket sanitari Regione Toscana e autocertificazione fascia di reddito: cosa cambia dal 1 Dicembre
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Articolo di Rita Sabelli
10 ottobre 2014 10:28
 
Dal 1 Dicembre 2014 (*) nella Regione Toscana non sarà più possibile autocertificare la propria fascia di reddito sulla singola ricetta medica, in farmacia all'atto dell'acquisto dei farmaci o presso gli ambulatori all'atto della fruizione della prestazione.
Il termine, prorogato per due volte, era in un primo tempo stato fissato al 1 Ottobre, data di passaggio dalla tradizionale ricetta medica cartacea a quella elettronica e dell'attivazione del sistema di attribuzione automatica della fascia di reddito sulla ricetta stessa, rappresentata da un codice (si veda la tabella più avanti).

Fino al 30 Novembre continuerà ad essere operativo il sistema attuale, ovvero la possibilità, per il cittadino che si presenti in farmacia o presso un ambulatorio con una ricetta errata o incompleta, di modificare la fascia di reddito con un'autocertificazione fatta direttamente sulla ricetta o sul promemoria rilasciato dal medico (in caso di ricetta elettronica dematerializzata). Nel caso di visite ambulatoriali gli operatori sanitari potranno regolarizzare la posizione inserendo nel sistema informatico la fascia corretta.
Dal 1 Novembre questo sistema non sarà più attivo, e quindi NON sarà possibile modificare la fascia assegnata automaticamente sulla ricetta nel momento in cui la stessa è rilasciata, con possibili ripercussioni in termini economici (se non è stata attribuita alcuna fascia si deve pagare il ticket massimo, mentre se è attribuita una fascia più bassa di quella reale si potrebbe in futuro dover pagare il ticket evaso).

E' bene, quindi, sfruttare il tempo rimasto per verificare ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Ma da dove viene presa la fascia di reddito assegnata in automatico?

L'archivio da dove proviene la fascia attribuita in modo automatico è collegato al “sistema tessera sanitaria” e incrocia i dati dell'Agenzia delle entrate relativi alle dichiarazioni dei redditi redatte nell'anno precedente e i dati dell'INPS relativi agli ISEE.
Considerando che ai fini del ticket il reddito da prendere in considerazione è quello “familiare fiscale” (dell'anno precedente), è senz'altro possibile che il dato che viene attribuito automaticamente sulla ricetta, relativo alla singola persona, non sia veritiero.
In molti casi il sistema potrebbe addirittura non attribuire alcuna fascia, sia nel caso in cui dagli archivi risultasse un reddito superiore a 100.000 euro ma anche a causa di disguidi od errori, con la spiacevole conseguenza di dover pagare il ticket massimo.

Come si può modificare la fascia di reddito?
Nei casi suddetti, o comunque in caso di errore, per modificare la fascia occorre presentare un'autocertificazione alla ASL. Lo si può fare
- telematicamente, sul sito www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/servizi-attivati con accesso tramite la carta sanitaria elettronica e lettore smart card.
oppure
- recandosi di persona presso un punto SI (www.regione.toscana.it/-/puntosi)
oppure
- rivolgendosi agli sportelli di assistenza delle ASL.
La Regione Toscana ha annunciato che per un certo periodo gli sportelli resteranno aperti più a lungo, in alcuni casi anche il Sabato e la Domenica. Per informazioni si può chiamare il numero verde regionale 800 556060.

Ovviamente, le verifiche e le modifiche della fascia “automatica” devono riguardare tutti i componenti del nucleo familiare, secondo il reddito familiare fiscale (vedi sotto) o quello ISEE del nucleo.

Quali sono le fasce e come si calcola il reddito familiare fiscale?
Per la Regione Toscana le fasce, con relativo codice identificativo e ticket, sono:

Fasce economiche reddito familiare fiscale ER o ISEE

Codice per fasce di reddito (ER)

Codice per fasce indicatore ISEE (EI)

Ticket farmaci

Ticket visite specialistiche ambulatoriali

0 - € 36.151, 98

ERA

EIA

zero

zero

€ 36.151, 99 - € 70.000

ERB

EIB

2 a confezione, max € 4 a ricetta

10+38

70.001 - € 100.000

ERC

EIC

3 a confezione, max € 6 a ricetta

20+38

oltre € 100.000

assente

assente

4 a confezione, max € 8 a ricetta

30+38


Per “reddito familiare fiscale” si intende la somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti del nucleo familiare nel corso dell'anno precedente. Vi vanno sommati anche i redditi da fabbricati, inclusa la prima casa e i redditi da locazione (assoggettato a irpef o a cedolare secca). Concorre anche il reddito di coniugi non legalmente separati, anche se residenti altrove.
Se c'è un ISEE va preso in considerazione il dato (indicatore) da esso risultante.

Il “nucleo familiare fiscale” è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (senza reddito proprio o con reddito proprio inferiore a 2840,51 euro), anche non conviventi, risultanti nell'anno precedente.

L'attribuzione della fascia giusta nell'archivio, se quella assegnata automaticamente non va bene, andrà quindi fatta per ogni componente, figli compresi.

Come posso verificare la mia fascia e quella dei miei familiari?
Teoricamente si dovrebbe verificare la fascia “automatica” annualmente, o comunque prima di recarsi dal medico per il rilascio della ricetta.
La verifica preventiva può esser fatta presentandosi ad uno sportello ASL od anche telematicamente, collegandosi al sito www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/servizi-attivati e accedendo tramite la carta sanitaria elettronica e il lettore smart card.
La verifica annuale è necessaria in quanto le autocertificazioni hanno validità fino al 31 Marzo dell'anno successivo, e le certificazioni ISEE un anno dalla compilazione.

Attenzione! Quanto sopra NON vale per i cittadini esenti da ticket rientranti in determinate categorie (invalidi, ciechi, sordomuti, disoccupati, pensionati al minimo,etc.). 

Quali sono le conseguenze nel caso di autocertificazioni false?
Per chi presenta autocertificazioni false può scattare, oltre al recupero del ticket non pagato (o pagato in misura inferiore), l'addebito di sanzioni amministrative di circa il triplo del beneficio conseguito (art.316 ter codice penale).

(*) Il termine e' stato prorogato prima al 31 Ottobre e poi al 30 Novembre. Per l'ultima proroga si veda questo comunicato.

 
 
 
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