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Multe coronavirus. Un esempio di scritti difensivi in caso di attività motoria in Toscana
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Comunicato di Redazione
30 aprile 2020 12:18
 
  Le multe per le limitazioni alla mobilità sono state e continuano ad essere moltissime . Molte di queste sono per attività tipo jogging. Anche uno dei soci fondatori di Aduc ne è stato colpito nelle scorse settimane. Riportiamo il testo che è stato presentato (in questo caso al Prefetto di Firenze, tenendo conto che la normativa regionale non ha imposto vincoli diversi da quella nazionale) chè possa servire come guida per la compilazione in proprio da parte di chi ritiene di essere stato ingiustamente multato.

Qui le informazioni tecniche/burocratiche per presentare gli scritti difensivi

Ecco il testo degli scritti difensivi

Spettabile
Prefetto di Firenze
[email protected]
(l’indirizzo pec varia a seconda della sede della prefettura a cui si indirizzano gli scritti difensivi, che può essere inviato anche come raccomandata A/R)

Oggetto: scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 al verbale n. xxx del xxxx della GdF per “Violazione amministrativa - D.L. 25 Marzo 2020, n. 19”

Spettabile,
al sottoscritto, ….., nato a …. il …., e residente in …., è stata contestata, con il verbale in oggetto, lo svolgimento di attività motorie non in “prossimità” della propria abitazione poiché, come risulta dal verbale, al mattino, molto presto, di una domenica, assolutamente da solo, ho deciso di allungare la mia necessaria (in quanto soggetto a rischio di sindrome metabolica acuta) e quotidiana “camminata veloce” al fine di verificare se il supermercato al quale solitamente faccio la spesa fosse o meno aperto, così da poter acquistare successivamente dei beni di prima necessità.
Ritengo che i criteri utilizzati dagli accertatori siano stati assolutamente sproporzionati e che la sanzione non abbia alcuna giustificazione nella ratio della norma.

E’ evidente che tutta la questione ruoti attorno al termine “prossimità” previsto dal DL in oggetto. Un comune cittadino, come il sottoscritto, non ha nessun elemento oggettivo per determinare quando un luogo si possa definire o meno “prossimo” alla propria abitazione.
E’ chiaro che il termine si possa valutare diversamente a seconda dei criteri utilizzati e della funzione a cui viene applicato. Una legittima e possibile definizione del termine “prossimo” potrebbe essere quella di “un luogo facilmente raggiungibile a piedi senza bisogno di utilizzo di mezzi pubblici o privati”. La norma non indica nessun criterio quantitativo in base al quale valutare la legittimità o meno dello spostamento. Non indica 200m, 1km, 5km. Indica solo un criterio qualitativo, quindi da valutare caso per caso.

E’ del tutto evidente che la ratio di fondo del decreto legge sia quella di evitare assembramenti di persone.

Tengo ad evidenziare che il sottoscritto si è informato presso il sito del Governo prima di scegliere come modificare le proprie abitudini quotidiane per poter rispettare diligentemente le normative vigenti. Presso il sito del Governo, all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa è riportata la seguente domanda e risposta: “È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
Queste sono le informazioni aggiuntive, rispetto al testo della norma, che un cittadino diligente ha ricevuto dalla massima autorità pubblica.
Non si danno indicazioni quantitative, ma solo qualitative.
Più recentemente è stata aggiunta la risposta ad un domanda più specifica sulle passeggiate, ma si riferisce comunque al decreto del 22 Marzo:
Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume
Sì. È sempre possibile svolgere l’ attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020 , con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – esempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico , come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.
Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.
La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.”

Appare evidente da queste parole che l’interpretazione del concetto di “prossimità” più autentica, espressa dal Governo, non sia di tipo quantitativo, ma qualitativo. La risposta del Governo indica che è possibile fare passeggiate in luoghi non “chiusi al pubblico” ed il criterio è che non si renda necessario “l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati”.
Naturalmente rispettando comunque il distanziamento sociale e facendolo individualmente.
Per queste ragioni ritengo di non aver assolutamente violato la normativa che mi è stata contestata e chiedo che venga archiviato il verbale in oggetto.
Distinti saluti

Allegato n .1. verbale n. xx del xxxx della ... (GdF, Polizia, Carabinieri, etc)



 
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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