Il signor R.V.T. stipulava con la società finanziaria la Fiditalia S.p.A., un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura per un importo pari ad € 8.450,00.
Nonostante il signor R.V.T avesse pagato l’intero importo finanziato e nonostante risultasse -addirittura- creditore di €157,51 nei confronti della stessa Fiditalia, quest’ultima comunicava, illegittimamente, la poca affidabilità creditizia del sig. R.V.T. ad istituti di credito, banche e finanziarie (attraverso sistemi di informazioni creditizie).
Come conseguenza il signor R.T.V. non poteva più avere accesso al credito.
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Giuliana Giuliano, con sentenza n. 1057/2010 dichiarava illegittimo il comportamento di Fiditalia e condannava quest’ultima alla restituzione della somma di € 157,51 e al risarcimento dei danni pari ad € 5.000,00 oltre interessi legali dall’evento al soddisfo.
Il Giudice ha giustamente condannato Fiditalia S.p.A. al risarcimento del danno atteso che una segnalazione erronea, alla Crif S.p.A., di poca affidabilità creditizia determina una lesione del diritto d’impresa e potrebbe comunque comportare al risparmiatore un effetto a catena di mancati affidamenti o, peggio, di revoca di quelli già concessi.
Pertanto appare opportuno, prima di stipulare contratti con società finanziarie che siano queste ultime affidabili!!!!
Qui la sentenza
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