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MULTE: FARSI ASCOLTARE DAL PREFETTO
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Comunicato 
8 ottobre 2001 0:00
 



Roma, 8 ottobre 2001. Pochi sanno che quando si riceve una multa per infrazione al codice della strada, il cittadino puo' chiedere di farsi ascoltare dal Prefetto, il quale ha l'obbligo di sentirlo (1), pena l'annullabilita' della multa - dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc. Quando si riceve una multa si possono percorrere diverse strade: la prima e' quella di ricorrere al Giudice di pace, entro 30 giorno dal ricevimento del verbale, e la seconda e' quella di ricorrere al Prefetto (2), entro 60 giorni, illustrando i motivi della opposizione alla multa. Il cittadino nel ricorso al Prefetto puo' comunque chiedere di essere ascoltato per illustrare le proprie ragioni. Se Il Prefetto emette comunque l'ingiunzione di pagamento della multa, senza aver ascoltato il multato, questo puo' rivolgersi al Giudice di Pace chiedendo che l'ingiunzione stessa sia annullata.
Ricordiamo che i moduli per il ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace possono essere scaricati dal nostro portale, alla sezione SOS on line.
(1) Sentenza della Corte di Cassazione n.10658/1992;
(2) Scelta consigliabile solo in casi in cui si e' molto certi di aver ragione, perche' di solito il Prefetto si limita a chiedere conferma ai vigili, e se respinge l'istanza, comunque, raddoppia la multa.
 
 
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