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VACANZE: PRENOTARE UN ALBERGO
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Comunicato 
17 luglio 2001 0:00
 



Roma, 17 luglio 2001. Dovrebbe essere la cosa piu' facile del mondo e con regole chiare per il cittadino e l'albergatore. Ma non e' cosi'-dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- e a complicare le cose e' intervenuto il decreto legislativo sulle vendite a distanza di beni e servizi (n.185/99). Il decreto infatti detta norme per le prenotazioni alberghiere e la facolta' di ripensamento ma solo se l'utente non ha comunicato con precisione la data di arrivo e di occupazione della camera d'albergo. Insomma una occasione persa. Le regole continuano ad essere dettate dalle Camere di Commercio che variano da luogo a luogo. In generale alla prenotazione viene richiesto un acconto di circa il 25% della somma complessiva e la camera rimane a disposizione del cliente fino alle 12 del giorno successivo all'arrivo. Se il consumatore disdice la prenotazione l'albergatore trattiene la caparra, come risarcimento ma nella situazione opposta, quando cioe' e' l'albergatore a disdire, non e' previsto alcun risarcimento al cittadino. Inoltre se l'albergatore riesce ad affittare ad altri, la caparra non viene restituita. Non e' previsto un limite di tempo per esercitare il diritto ripensamento, cosi' disdire un mese o un giorno prima e' la stessa cosa e la caparra e' comunque persa. E' evidente che la bilancia pende a favore degli albergatori e chi rimane con il classico cerino tra le dita e' il consumatore.
 
 
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