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Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione. Quale richiedere?
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Famiglia e individuo di Claudia Moretti
1 luglio 2009 0:00
 
Con l'entrata in vigore della legge che ha istituito la figura dell'amministratore di sostegno quale istituto a tutela degli incapaci, una delle prime questioni sorte riguarda l'ambito di applicazione, il rapporto con le figure del tutore e del curatore nei casi di interdizione e di inabilitazione.
Chiunque ha avuto a che fare con questi ultimi istituti previsti dal codice civile,sa che le procedure previste portano con se' tutti i difetti, le disfunzioni, le inefficienze e le storture dell'apparato giudiziario. Sono cause civili impegnative, spesso lunghe, con la convocazione di molti soggetti e con accertamenti tecnici di non poco rilievo. Al contrario, la procedura al giudice tutelare di recente introduzione e' concepita come snella, veloce e, per cosi' dire, di pronta soluzione, anche attraverso lo strumento della nomina dell'amministratore provvisorio. Del resto, nel caso della tutela e curatela si ha una diminuzione della capacita' di agire del soggetto incapace che, non essendo in grado di provvedere ai propri interessi personalmente, ha un rappresentante che legalmente lo sostituisce. Diversamente, l'amministratore di sostegno non si sostituisce al beneficiario ma si aggiunge ad esso per coadiuvarlo nella cura dei propri interessi. I vecchi e il nuovo istituto hanno effetti diversi, ma hanno in comune la creazione di un rappresentante legale per la persona incapace (1).
Da qui il dubbio: puo' un soggetto incapace di intendere e di volere (nella specie un malato di Alzheimer) che non e' piu' in grado di svolgere le minime azioni quotidiane per conto proprio, ne' tanto meno quelle attinenti la propria sfera giuridica e patrimoniale, esser rappresentato e coadiuvato da un "mero" amministratore di sostegno? Oppure, nei casi di inacpacita' definitiva e grave, occorre applicare (con tutte le procedure e gli accertamenti aggravati che comportano) i vecchi istituti?
La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che le nuove regole si attagliano anche ai casi di incapacita' piu' gravi, ma esiste una residua giurisprudenza di merito che continua a rigettare le richieste di nomina in questione adducendo la propria incompetenza in favore del giudice e della procedura ordinaria di interdizione o inabilitazione.
Noi siamo convinti che il nuovo istituto, per la sua snellezza, praticita', flessibilita' e non invasivita', debba esser applicato ad amplissimo raggio, perche' fornisce finalmente la risposta pratica, oltre che teorica, ad un problema che non puo' per sua natura essere risolto in ritardo: la tutela dell'incapace e la sua rappresentanza legale, nelle situazioni anche di emergenza. Siamo convinti che questo avesse in mente l'estensore della legge n. 6 del 2004.
Proponiamo, dunque, un atto di appello contro la pronuncia di diniego del giudice tutelare del tribunale di Firenze, sez. distaccata di Pontassieve, che contiene le ragioni a sostegno della tesi maggioritaria, accolto dalla Corte d'Appello di Firenze, nella speranza che, chi incorresse in un diniego analogo, possa meglio far valere le ragioni dell'incapace, anche nella sua qualita' di utente della giustizia.

 
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
RECLAMO EX ART. 720 bis e 739 C.P.C.
Nell'interesse dei Sig.ri AAA, nato a .....il......., residente in ............, Via ........, e BBB nato a .......il........., residente in ..........., P.zza ..........., rappresentati e difesi, come da mandato in atti (doc. 1), dagli Avv.ti Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci del foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze, Borgo Pinti, 75/R eleggono domicilio, e presso il quale si desidera ricevere avvisi e comunicazioni mediante fax al numero 0552345709,
AVVERSO
il decreto emesso dal ........., in funzione di giudice tutelare del Tribunale di Firenze - Sez. distaccata di Pontassieve, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2009 e notificato via fax a questo studio legale in data 15 gennaio 2009, che ha respinto l'istanza di nomina urgente di amministratore di sostegno provvisorio presentata dagli odierni ricorrenti in data 23 dicembre 2008 (doc. 1), nell'interesse della Sig.ra XXX, nata a ........ il ......, ricoverata presso Rsa............., ........... sita in ........................ (doc. 1 )
PREMESSO CHE
- la Sig.ra XXX, madre dei Sig.ri AAA, nata a ......il........... si trova ricoverata dal ........presso la RSA ............., in quanto persona non autosufficiente affetta dal morbo di Alzheimer, oltre che da insufficienza cerebro vascolare e cardiopatia ischemica (doc. 2 ricorso introduttivo);
- in data 25 febbraio 2007, la Sig. XXX, mentre si trovava nei locali del suddetto istituto, cadeva rovinosamente a terra fratturandosi il femore sinistro, a causa di una spinta datale da un altro ospite della struttura (doc. 3 ricorso introduttivo);
- a seguito di tale episodio, veniva inoltrata regolare istanza di risarcimento del danno alla Compagnia assicurativa ........., societa' assicurativa della RSA stessa, la quale, pur riconoscendo il sinistro, in piu' occasioni, si e' rifiutata di corrispondere l'offerta risarcitoria direttamente alla danneggiata asserendo che trattasi di persona incapace di intendere e di volere e, dunque, necessitante di un tutore (doc. 4 ricorso introduttivo);
- essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla data del sinistro, i Sig.ri AAA si adoperavano al fine di ottenere lo status occorrente ad attribuire loro il potere di definire stragiudizialmente la pratica di risarcimento del danno nell'interesse della propria madre, Sig.ra XXX;
- a tal fine, in data 23 dicembre 2008 presentavano istanza al Giudice tutelare del Tribunale di Firenze - Sez. distaccata di Pontassieve, al fine di essere nominati, con la massima urgenza, amministratori di sostegno della propria madre, al fine di poter conferire nel piu' breve tempo possibile, in via stragiudiziale, con la societa' ......... Assicurazioni in merito al sinistro descritto in precedenza e, dunque, definire la pratica risarcitoria, specificando che, qualora per ragioni di opportunita' il giudice tutelare intendesse procedere alla nomina di un solo amministratore di sostegno, la scelta ricadesse sul Sig. A AAA (doc. 1);
- in data 14 gennaio 2009, il Giudice tutelare rigettava il ricorso ritenendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno non idoneo rispetto alle condizioni di salute della madre dei ricorrenti "rilevato che la Sig. XXX Tina e' stata diagnosticata ripetutamente affetta da morbo di Alzhaimer con insufficienza cerebro vascolare, premesso che l'istituto dell'amministrazione di sostegno presuppone nell'assistito la capacita' di autodeterminarsi, situazione che la diagnosi esclude" (doc. 1).
***
La ratio e l'ambito di applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per comprendere l'errore in cui e' incorso il Giudice tutelare nell'emanazione del decreto oggi impugnato, considerando troppo gravi le condizioni della Sig.ra XXX per poter nominare in suo favore un amministratore di sostegno, occorre considerare quale sia la ratio dell'istituto negato nel caso di specie. Come noto, tale rimedio, introdotto dalla novella legislativa 6/2004, ha mutato i parametri di valutazione di cui il Giudice deve tenere conto nel momento in cui e' chiamato a decidere la misura da adottare nei confronti di un soggetto che abbia perso, in tutto o in parte, la propria capacita' di autodeterminazione.
Infatti, la complessiva disciplina inserita dalla legge 6/2004, affida al Giudice il compito di individuare quale sia l'istituto che nel caso concreto, risulti in grado di garantire alla persona la piu' adeguata tutela, al contempo, limitando nella misura minore possibile la sua capacita'. Per la novella legislativa, la scelta dell'intervento a favore della persona operata dal Giudice deve basarsi sul concetto di "protezione" e su un giudizio di adeguatezza tra gli strumenti di cui l'ordinamento dispone e le esigenze che gli stessi sono chiamati a tutelare e, non piu', sulla mera valutazione della maggiore o minore gravita', o della natura dell'infermita' del soggetto bisognoso di protezione.
Dunque, non viene piu' in rilievo la capacita' del soggetto di attendere in maniera autonoma alla gestione dei propri interessi, quanto l'idoneita' di uno strumento, piuttosto che quella di un altro, a soddisfare le sue esigenze di protezione.
Un tale e importante principio e' stato espresso, a fugare ogni dubbio interpretativo che la normativa potesse presentare circa l'ambito di applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, in un primo luogo dalla Corte costituzionale, investita da questione di legittimita', con la sentenza n. 440/2005, poi dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 13584/2006 ha affermato che "…l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita' di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacita' di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa…".
Del resto, la conferma che la possibilita' che un soggetto abbia di essere affiancato da un amministratore di sostegno non dipenda dal suo maggiore o minor grado di incapacita', si evince dallo stesso dato normativo dal momento che l'articolo 404 c.c., indicando quale beneficiario dell'amministrazione di sostegno "la persona che per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi…" rende possibile, in modo inequivocabile, l'applicazione dell'istituto anche in quelle condizioni in cui vi siano soggetti che versino nella impossibilita' totale di provvedere ai propri interessi. La formulazione di tale articolo, di fatto, coincide con quella dell'incapacita' di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermita' di mente che viene richiesta dall'art. 414 c.c. per l'interdizione.
In buona sostanza, posto che l'incapacita' psichica del beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' anche essere totale, proprio come per l'interdetto, la maggiore o minore gravita' dell'infermita' psichica non discrimina necessariamente fra i due istituti. Dunque, per il nuovo impianto normativo, elemento discriminante fra l'adozione di un istituto piuttosto che un altro, non deve essere considerata la gravita' della condizione di incapacita' in cui versa il beneficiario, ma l'idoneita' o meno e l'efficacia protettiva che l'istituto adottato sia in grado di esplicare, rispetto alle esigenze che devono essere soddisfatte di volta in volta. Un tale principio risulta, per altro, espresso anche da una recente sentenza che ha affermato che "il discrimen tra l'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 404 c.c. e l'interdizione non e' qualitativo, ossia legato al grado di autosufficienza del soggetto interessato, ma funzionale e, dunque, e' modellato sulla maggiore idoneita' dell'uno o dell'altro strumento a soddisfare l'esigenza di tutela degli interessi della persona.
Pertanto, deve essere disposta l'amministrazione di sostegno nei confronti di soggetti che abbiano i requisiti per essere interdetti, qualora detto strumento si appalesi comunque idoneo a raggiungere lo scopo, ma con minore aggravio per la persona" (Tribunale Termini Imerese, 15 gennaio 2007). Proprio per questo, la novella legislativa relega l'ambito operativo dell'interdizione e dell'inabilitazione, strumenti ben piu' invasivi e incapacitanti, in posizione assolutamente residuale e di extrema ratio, a cui ricorrere solo in casi limite, solo per quei casi in cui le evidenziate esigenze di protezione del soggetto abitualmente infermo di mente e, dunque, incapace di provvedere ai propri interessi, non possano essere cautelate adeguatamente attraverso la nomina di un amministratore di sostegno. Si veda in tal senso la recente pronuncia del Tribunale di Bologna n. 6723 del 20 novembre 2006 che ha affermato che: "l'istituto dell'interdizione non potra' essere applicato quando cio' non sia strettamente necessario per assicurare alla persona un'adeguata protezione e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela. A seguito della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale. Infatti, al fine di tutelare le persone, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, e' stato introdotto il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno. Tale istituto e' volto a fornire una protezione commisurata alle concrete esigenze di tutela".
Analogo principio risulta espresso dal decreto del Tribunale di Modena del 3 febbraio del 2005 che ha sancito che "…la legge oggi varata sposta l'attenzione sulla preminenza della tutela e della protezione della persona dando contenuti concreti alla nuova intitolazione del titolo XII del libro primo del c.c.: "Misure di protezione delle persone". Ne consegue che se l'interdizione non "deve" oggi essere piu' pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva l'abrogato testo dell'art. 414 c.c.) ma soltanto allorché il Giudice ne ravvisi l'indispensabilita' per assicurare alla persona "adeguata protezione", del pari il procedimento di inabilitazione potra' avere corso soltanto nei casi in cui venga fornita la prova che un'ablazione generale e stabile della capacita' di agire risulta piu' protettiva, per l'individuo, del flessibile e generale strumento dell'amministrazione di sostegno. La misura dell'inabilitazione (cosi' come del resto quella dell'interdizione) e' diventata, percio', piu' che un rimedio residuale, un ramo ornamentale…" (In senso conforme si vedano Tribunale Milano 21 marzo 2005 n. 3289; Tribunale di Modena 13 luglio 2005 e 2 settembre 2005; Tribunale Bologna 8 marzo 2005; Tribunale Bologna 11 luglio 2005; Tribunale Bologna 3 ottobre 2006).
Come i suddetti siano principi ormai ampiamente assimilati, lo si vede dall'analisi dalla copiosa e costante giurisprudenza che, anche nel caso di incapacita' assai gravi, che rendono le persone prive di autonomia, finanche in casi di malattia cosi' grave da portare ad escludere ogni contatto del soggetto col mondo esterno, si dimostra incline a privilegiare il piu' agile e flessibile istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto alle tradizionali figure dell'interdizione e dell'inabilitazione proprio per la sua capacita' di adattarsi e di soddisfare numerose e diverse esigenze di tutela, oltre che maggiormente rispettoso dei principi costituzionali.
Cosi' come si e' espressa una recente sentenza, infatti. "appare emblematicamente significativa la varieta' delle condizioni integranti il presupposto per l'attivazione della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto a quelle relative alle pronunzie di interdizione e inabilitazione: esse consistono, in sostanza, in qualsivoglia infermita' o menomazione fisica o psichica, che determini l'impossibilita', anche parziale o temporanea, per la persona di provveder ai propri interessi e, quindi, di esercitare compiutamente i propri diritti: disturbi psichici, anziani, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati, morenti; in certi casi, deve ritenersi, anche analfabeti, extracomunitari, detenuti; soggetti nei cui confronti e' ora possibile approntare uno strumento i protezione piu' duttile e non necessariamente incidente sullo status, propositivo e non interdittivo, espansivo e non inibitorio, personalizzato, modulabile e non standardizzato, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme al precetto costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2 costituzione); in quanto tale atto a garantire la tutela in conformita' del principio di proporzionalita' ed adeguatezza degli interventi a tal fine concorrenti, cui e' ispirato l'istituto in esame, in rapporto, per l'appunto, alle effettive e concrete esigenze di "sostegno" della persona bisognosa di protezione" (Tribunale di Reggio Emilia 13 settembre 2006). Espressione del medesimo principio, si veda la pronuncia del Tribunale di Bologna, Sez. 1, 31 gennaio 2008, che specifica come possa applicarsi la misura di protezione costituita dall'amministrazione di sostegno, anziché l'interdizione, anche qualora l'impossibilita' di provvedere ai propri interessi sia totale e definitiva, nonché, ad essa conformi, antecedenti e successive, il decreto del Tribunale di Pinerolo del 4 novembre 2004; l'ordinanza del Tribunale di Modena del 15 novembre 2004; il decreto del Tribunale di Torino del 15 maggio 2004; il decreto del Tribunale di Palmi del 24 maggio 2004; la pronuncia del Tribunale di Milano n. 3289 del 21 marzo 2005; il decreto emesso dal Tribunale di Roma del 28 gennaio 2005; la pronuncia del Tribunale di Modena del 19 marzo 2008.
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Alla luce di quanto detto, appare in tutta evidenza che il Giudice tutelare rigettando l'istanza degli odierni ricorrenti, si sia posto in aperto contrasto con una giurisprudenza ormai ben radicata e costante che dimostra non escludere a priori che in presenza di patologie particolarmente gravi possa farsi ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, se tale strumento risulti assolutamente in grado di soddisfare le esigenze di protezione che il singolo caso concreto presenti. E, piu' precisamente, si e' posto in aperto contrasto con alcune recenti pronunce che hanno concesso che l'istituto in questione potesse affiancare soggetti affetti da morbo di Alzheimer, stessa malattia che attanaglia da tempo la madre degli odierni ricorrenti, come il decreto del Giudice tutelare di Roma del 28 gennaio 2005; il decreto n. 630 del Tribunale di Bari del 3 settembre 2008; ma anche il decreto del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia del 17 luglio 2007, nonostante in questo caso la patologia dell'amministrando "demenza di tipo misto a rapido peggioramento" sia stata considerata suscettibile di un'evoluzione peggiorativa, piuttosto che di miglioramento.
A questa difesa preme, invece, rilevare che nulla parrebbe escludere la possibilita' per la Sig.ra XXX di essere affiancata da un amministratore di sostegno, seppur la sua capacita' di autodeterminazione risulti grandemente scemata. Le esigenze di esercizio di un diritto della stessa, posto a fondamento della richiesta dagli odierni ricorrenti, risultano senza ombra di dubbio fronteggiabili con la nomina di un amministratore di sostegno, strumento di certo adeguato a soddisfare una tale esigenza. Esigenza per la soddisfazione della quale appare, al contrario, assolutamente eccessivo, oltre che non necessario, lo strumento meno duttile e stigmatizzante dell'interdizione. I figli della Sig.ra XXX, infatti, se nominati amministratori di sostegno della stessa, in tale veste, ben potrebbero conferire con l'ente assicuratore al fine di ottenere il risarcimento del danno dovuto alla propria madre in conseguenza del sinistro subito in RSA.
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L'amministrazione di sostegno e il suo rapporto con la tutela del diritto di difesa. La giurisprudenza del Tribunale di Firenze.
Oltre all'ampio ambito di applicazione dell'istituto fin qua analizzato, risulta degno di pregio considerare quelle che sono le sue caratteristiche procedurali che la rendono preferibile all'interdizione, in quanto strumento, oltre che piu' flessibile, caratterizzato da una maggiore agilita' nella procedura applicativa. La procedura per la nomina di amministratore di sostegno, come noto, si svolge dinanzi ad un solo giudice, quello tutelare, sia nella fase che porta alla nomina dell'amministratore, sia in quella che ha a che fare con la sua gestione.
Differentemente, la procedura che porta alla dichiarazione di interdizione e di inabilitazione di un soggetto, si compone di due fasi che si svolgono dinanzi a due diversi soggetti: la prima, quella della istituzione del tutore, dinanzi al Tribunale ordinario, o a quello minorile, a seconda dell'eta' dell'interdicendo o dell'abilitando; la seconda, quella della gestione, dinanzi al Giudice tutelare. Dunque quella ideata dalla novella normativa e' una procedura assai piu' breve delle precedenti, che deve concludersi entro 60 giorni, e, sebbene percepisca alcune regole di quelle proprie dell'interdizione e dell'inabilitazione, e' caratterizzata, in buona sostanza, dalla velocita' del rito in camera di consiglio. La caratteristica della velocita' del procedimento medesimo emerge anche dal fatto che si prevede una legittimazione concorrente a promuovere lo stesso fra pm e servizi sociali, per ovviare ai vari fenomeni di inerzia del pm che sono noti nei casi di interdizione e inabilitazione. Inoltre, avendo il procedimento natura di volontaria giurisdizione, non obbliga alla nomina della difesa tecnica, rendendo il tutto piu' veloce sia in fase applicativa che esecutiva.
La celerita' che caratterizza l'adozione di tale misura, rende l'istituto dell'amministrazione di sostegno, rispetto a quello che porta all'interdizione di un soggetto, assolutamente adeguato e da privilegiarsi, in quei casi in cui l'esigenza da tutelare sia l'esercizio del diritto di difesa che, costituzionalmente garantito in ogni grado e stato del procedimento, puo' dirsi tutelato solo se esercitato in modo immediato e tempestivo. Infatti, in tal modo si rende possibile a soggetti con ridotta o scemata capacita' di esplicare le proprie facolta' mentali, di difendersi, cosa che altrimenti si troverebbero impossibilitati a fare, non potendo attendere l'esito di un giudizio civile per una pronuncia di interdizione o inabilitazione, senza incorrere, in molti casi, in inevitabili prescrizioni dell'esercizio del diritto stesso.
Esprime, ormai in modo costante un tale orientamento, la giurisprudenza che si e' consolidata nel medesimo Tribunale del Giudice che ha emesso il decreto oggi impugnato, che affianca a soggetti con scemate capacita' di autodeterminarsi, amministratori di sostegno, in via meramente urgente e strumentale all'esercizio del diritto di difesa, in particolar modo in presenza di termini di prescrizione assai brevi, come nel caso di impugnative dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Senza una tale pronuncia, infatti, i suddetti soggetti sarebbero assolutamente impossibilitati a difendersi e, il dovere necessariamente attendere i lunghi tempi per una pronuncia che li interdica o li inabiliti, si tradurrebbe in una palese violazione dei loro diritti costituzionalmente garantiti.
Anche nel caso di specie, dunque, cosi' come nei precedenti casi decisi dal medesimo Tribunale fiorentino (si vedano, ex multis, i decreti VG n. 16/2009 del 13 gennaio 2009; decreto del 27 novembre 2007; decreto VG n. 3727/2008 del 30 settembre 2008), tale strumento renderebbe possibile alla Sig.ra XXX, attraverso i suoi figli, l'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'ente assicuratore che, nella sua condizione le nega il risarcimento dei danni che, invece, le spetta, nel concreto conferendo immediatamente in via stragiudiziale per il recupero del credito, non solo nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, ma anche dell'art. 3 che, riconoscendo il diritto di eguaglianza sostanziale di tutti i soggetti, indipendentemente dalle condizioni personali, risulterebbe leso nel caso in cui si rendessero ulteriormente piu' lunghi per un soggetto, i tempi di esercizio di un diritto.
Tutto quanto premesso, i Sig. ri AAA, come sopra rappresentati e difesi
chiedono
che la Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia revocare il decreto emesso in data 14 gennaio 2009 dal Giudice tutelare presso il tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve, notificato agli odierni ricorrenti in data 15 gennaio 2009 e, conseguentemente, nominare i sigg.ri AAA congiuntamente come amministratori di sostegno in favore della madre, Sig.ra XXX, nata a ....., residente in ......, per poter conferire in via stragiudiziale con la societa' .......l Assicurazioni riguardo al sinistro occorso in data 25/2/07 dalla madre, ed eventualmente definire la pratica risarcitoria. Laddove, per ragioni d'opportunita', si intenda procedere alla nomina di un solo amministratore di sostegno, i fratelli AAA concordano che sia designato il sig. AAA, ovvero ordinare al Giudice tutelare competente la nomina dell'amministratore di sostegno.
Si riserva l'integrazione del fascicolo con il provvedimento impugnato in copia conforme.
Si offrono in comunicazione mediante il deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1.ricorso presentato dai Sig.ri AAA in data 23 dicembre 2008 con in calce decreto di rigetto;
2. documenti allegati al ricorso per la nomina di amministratore di sostegno 2008 e del 9 settembre 2008.
Con osservanza,
Firenze, ......
Avv. Claudia Moretti
Avv. Emmanuela Bertucci

 
(1) Qui una scheda pratica sull'amministratore di sostegno:
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FAMIGLIA E INDIVIDUO IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS