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Violenza sessuale in famiglia: il rapporto coniugale non giustifica i comportamenti violenti
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Famiglia e individuo di Claudia Moretti
15 agosto 2009 0:00
 
Sembra ovvio, ma non lo e'. Esistono ancora uomini che pretendono l'adempimento dei doveri coniugali con o senza la volonta' della compagna, convinti di poter vantare un diritto alla prestazione sessuale per il solo fatto di aver contratto matrimonio.
Sembra incredibile dover riferire di una recente sentenza della Corte di Cassazione penale (la n. 26345 del 18 marzo 2009) chiamata a sgombrare il campo dal dubbio giuridico (che rivela il retaggio vetero maschilista nel quale tutt'oggi evidentemente viviamo) in merito alla possibilita' di violenza sessuale fra coniugi. Il caso e', purtroppo, classico: il marito che picchia, maltratta, minaccia e violenta la moglie.
Ma nell'unione matrimoniale che si fonda sugli obblighi di soddisfazione sessuale reciproca e' corretto parlare di vera e propria “violenza sessuale” (reato previsto e punito severamente dall'art. 609 bis codice penale) oppure le violenze in questione possono rimanere nell'alveo, meno drammatico, dei generici “maltrattamenti in famiglia”? Insomma, in altre parole, visto che i rapporti sessuali fra coniugi sono dovuti, il fatto che siano il risultato di una violenza, puo' esser considerato un fatto accidentale, e semmai da punirsi come “violenza tout court”, e non come “violenza sessuale”?
Cio' che apparirebbe grottesco, se non fosse che purtroppo viviamo intrisi di macismo all'italiana e dunque ne siamo offesi, e' la difesa dell'imputato, che ricorre per Cassazione con i seguenti motivi riportati poi nella parte narrativa della sentenza:
Osserva che non integra il reato di violenza sessuale ma quello di maltrattamenti in famiglia la condotta del marito che, in costanza di relazione familiare, sentimentale e sessuale, imponga alla moglie prestazioni oltre il desiderio della stessa. La stessa G. ha riferito che intratteneva col marito rapporti sessuali consenzienti e che talora le erano richieste prestazioni che non gradiva (amplessi durante il ciclo sessuale, con frequenza troppo elevata). Solo in qualche caso si sarebbe opposta al marito, mentre a volte avrebbe avuto un comportamento concludente di diniego ed altre volte lo avrebbe lasciato fare. Ora, tale comportamento e' un'altra manifestazione della condotta di maltrattamento. E' infatti ipotizzabile che l'atteggiamento della donna, in costanza di normali rapporti accettati e voluti, sia stato male interpretato dall'uomo, che non voleva violentare la moglie ma solo forzare la sua ritrosia femminile.”
Forzare la sua ritrosia femminile. Ritrosia femminile.
La sentenza per fortuna chiarisce con efficacia (ci auguriamo una volte per tutte) che una violenza sessuale fra due soggetti e' tale anche se li lega il vincolo matrimoniale:
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, "in tema di reati contro la liberta' sessuale, integra la violazione dell'art. 609 bis cod. pen. qualsiasi forma di costringimento psico - fisico idonea ad incidere sull'altrui liberta' di autodeterminazione, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un diritto all'amplesso, ne' conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale" (Sez. 3, 4.2.2004, Riggio, m. 228448). Inoltre "in tema di reati contro la liberta' sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando e' provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali. (Nella fattispecie sì trattava di due episodi di violenza sessuale, perpetrati dal marito nei confronti della moglie - dalla quale viveva da anni separato - costretta ad incontrarlo a seguito di ripetute minacce di morte e di comportamenti aggressivi)" (Sez. 3, 7.3.2006, Mansi, m. 234171).
Bene, si e' arrivati ad equiparare ai fini sanzionatori la moglie ad una donna sconosciuta. A prescindere dai suoi rapporti giuridici o sentimentali con il violentatore. Un indubbio successo, a giudicare da dove veniamo.
Si potrebbe, pero', andare oltre. Le violenze sessuali protratte nelle famiglie non hanno minor effetto devastante nella personalita' di una donna, non sono certo un minor dramma, anzi. A volte, si potrebbe azzardare, i legami familiari costituiscono un'aggravante di cui tener conto nel giudicare i piu' o meno ambigui rapporti ed episodi fra coniugi. La paura, la sudditanza psicologica, i sensi di colpa, i figli, la dipendenza economica, il tetto dove si vive, il retaggio culturale, rendono la violenza sulle donne ancor piu' diabolica. Perche' sommersa di omerta' e di paure, ricatti e disperazione dovuti proprio a quei legami coniugali dietro cui comodamente la si vorrebbe nascondere. Sarebbe forse il caso di interrogarsi se “forzare la ritrosia femminile” della propria compagna, non costituisca forma di violenza sessuale ancor piu' bieca e ignobile. Quella forma di violenza che nasce dai rapporti di forza squilibrati fra l'uomo e donna, dall'antica prepotenza di un genere sull'altro e dalla diffusa e silenziosa accettazione della propria condizione subalterna che ancora condiziona l'agire e il subire di molte molte donne, di ogni parte del mondo.
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