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Pignoramento auto, conto corrente, stipendi: da oggi sarà più veloce
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Articolo di Rita Sabelli
11 dicembre 2014 13:00
 
Da oggi 11/12/2014 i nuovi procedimenti di pignoramento che riguardano i veicoli (auto e moto) e i crediti del debitore presso terzi (stipendi, conti correnti bancari, etc.) diventano più snelli e veloci in conseguenza a quanto prevede la Legge di conversione del DL 132/2014 (Legge 162/2014).

La principale novità, per la quale in realtà è atteso un decreto ministeriale, è la ricerca telematica dei beni potenzialmente pignorabili, con successiva attivazione “d'ufficio” delle relative procedure. L'ufficiale giudiziario, infatti, su istanza del creditore e con autorizzazione del giudice, può eseguire ricerche telematiche su tutti gli archivi della pubblica amministrazione (Pra, anagrafe tributaria, anagrafe conti correnti, archivi di enti previdenziali, etc.).

Altra novità e' che per i pignoramenti di veicoli e presso terzi il foro competente e' sempre il domicilio del debitore.

Per le novità specifiche vediamo i dettagli.
Pignoramento auto e moto
Tecnicamente parlando il pignoramento di auto e moto rientra nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore, disciplinata dal codice di procedura civile (art.513 e segg.). Deve preventivamente esser stato notificato un titolo esecutivo e un precetto, a meno che il veicolo non sia già stato ipotecato.

Fino ad oggi la difficoltà -per gli ufficiali giudiziari- era quella di rintracciare il veicolo oggetto di pignoramento, con necessità di autorizzazioni particolari se lo stesso si trovava in strada anziché nell'area di proprietà del debitore. Con le nuove norme queste difficoltà sono superate. Esse prevedono infatti la notifica al proprietario/debitore di un atto di intimazione a consegnare il veicolo entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie del luogo, decorsi i quali l'eventuale circolazione con lo stesso e' punibile con il sequestro e successiva consegna all'istituto vendite giudiziarie. La procedura infatti prevede che il pignoramento venga iscritto al PRA e che da quel momento il veicolo non possa più circolare, come per il fermo amministrativo.

Pignoramento crediti presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti)
Disciplinato dal codice di procedura civile agli art.543 e segg., riguarda beni del debitore, o suoi crediti, in possesso di terzi (datore di lavoro, banche, etc.). Si esegue mediante un atto da notificare al debitore e al terzo con il quale si indicano le cose o somme dovute e si intima al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

La novità è che con questo atto il terzo non viene più direttamente convocato davanti al giudice (insieme al debitore) per consegnare la lista delle cose -o crediti- in suo possesso ma viene invitato a fare la comunicazione per raccomandata a/r o pec entro 10 giorni, anche tramite il proprio avvocato. In mancanza scatta la convocazione, e se anche in questa occasione non viene resa la dichiarazione si prendono per buoni i crediti e i beni dichiarati dal creditore, che diventano incontestabili.

Si ricorda che il pignoramento presso terzi è leggermente diverso nel caso segua il mancato pagamento di una cartella esattoriale (pignoramento esattoriale). In questo caso il terzo (che puo' essere anche un inquilino per il pagamento di fitti scaduti) deve consegnare le cose -o versare le somme di cui e' debitore- direttamente all'agente per la riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Il riferimento e' il Dpr 602/73 artt.72 e segg.

Anche riguardo all'impignorabilità degli stipendi le due procedure sono diverse:
- nel pignoramento classico disciplinato dal codice di procedura civile gli stipendi sono pignorati nella misura decisa dal giudice per massimo un quinto (cpc art.545).
- nel pignoramento esattoriale l'agente per la riscossione può pignorare fino al 10% degli stipendi, indennità o trattamenti di fine rapporto non superiori a 2.500 euro, fino ad un settimo per quelli tra 2.500 e 5.000 euro e fino ad un quinto per quelli superiori a 5.000 euro. Non e' mai pignorabile l'ultimo stipendio accreditato sul c/c (Dpr 602/73 art.72ter).

Per ogni approfondimento si veda la scheda IL PIGNORAMENTO
 
 
 
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