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Rappresentante di condominio
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Lettera 
30 maggio 2016 0:00
 
Mi riferisco ad un Consorzio composto da 470 famiglie raggruppate in più amministrazioni (per ogni singola palazzina) a capo di ciascuna delle quali è stato posto dall’Assemblea condominiale un Amministratore di condominio. Il Consorzio ha poi un suo Amministratore generale che, nel mio caso specifico, coincide con l’Amministratore del condominio cui appartengo, formato da otto condomini in una delle tante palazzine.
Per deliberare su una grossa spesa del consorzio relativa alla realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza dell’intero complesso si richiede la volontà positive o negative di ogni singola amministrazione condominiale e per questo si indica come necessaria la nomina di un Rappresentante di condominio, in più e diverso dall’Amministratore di condominio e si cita questo personaggio come eleggibile e previsto dalla legge 220, riscontro che mi è stato difficile riscontrare leggendo la legge.
La mia richiesta di consulenza riguarda appunto la presenza nella legge di questa figura e, nel caso in cui compaia, le funzioni che le devono essere per legge attribuite.
Nel ringraziare distintamente saluto.
Vincenzo, da Roma (RM)

Risposta:
il Consorzio, nel vostro caso, ci pare possa coincidere con un vero e proprio supercondominio. L'articolo di riferimento, aggiunto con la recente modifica del codice civile, è il n. 67 delle disposizioni attuative (scorra alla fine del documento):
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/IlCondominioNelCodiceCivile.pdf
Come vedrà, per la gestione delle parti comuni quando è coinvolto più di un condominio, viene creata una assemblea i cui componenti sono i rappresentanti dei singoli condomini. Nulla vieta che questa persona sia anche l'amministratore del singolo condominio.
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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