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INPDAP: UNA TASSA CERTA PER UN CREDITO IPOTETICO. OVVERO: QUANDO INVECE CHE "DI DIRITTO" SAREBBE MEGLIO DIRE "D'UFFICIO"
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La pulce nell'orecchio di Annapaola Laldi
13 luglio 2007 0:00
 

ATTENZIONE, NOVITA' IMPORTANTE
ovvero (sottotitolo) Evviva! Finalmente il buon senso e la giustizia hanno vinto!

Il decreto del Ministero delle Finanze 45 del 7/3/07 e' stato modificato dalla legge 222/07 che ha convertito il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008 (d.l.159/07). L'art. 3-bis della stessa ha di fatto annullato le disposizioni che prevedevano l'automaticita' dell'iscrizione dei dipendenti e pensionati INPDAP alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie. In pratica dal 3/12/07 tale iscrizione diventa volontaria, da comunicarsi in forma scritta, e quindi le iscrizioni automatiche gia' avvenute -nonche' le comunicazioni di “non adesione” gia inviate- si annullano.
Si riparte dall'inizio, e ci auguriamo che tutti i soggetti interessati vengano presto informati dettagliatamente al riguardo.


La pulce nell'orecchio, questa volta, me l'ha messa una nota inserita ai primi di luglio nella rubrica "Di' la tua", dove si denuncia la silenziosa introduzione di un prelievo mensile dello 0,15% a carico dei pensionati INPDAP (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche), a meno che la persona interessata non notifichi la propria opposizione.
Dato che quella nota reca tutti i dati utili per individuare il Decreto Ministeriale che e' alla base di tale prelievo, sono riuscita a pescarlo e, una volta letto, ho fatto qualche altra ricerca in merito, recandomi anche, il 4 luglio, alla sede INPDAP di Firenze, disposta a fare una lunga coda per parlare con un impiegato. La coda pero' mi e' stata risparmiata da due fatti: in primo luogo, l'usciere mi ha consegnato il fac-simile per manifestare la propria volonta' contraria, e, in secondo luogo, ho notato un grande cartello scritto a mano, in cui si dice che l'INPDAP inviera' quanto prima a tutti i suoi pensionati una comunicazione a proposito di questo argomento. In calce, la data entro la quale va espresso il proprio rifiuto (25 ottobre 2007), l'indirizzo telematico dell'Istituto (clicca qui), dove non si trova granche', e il numero verde dello stesso: 800105000 che invece funziona bene.
Caduto, cosi', il primo motivo di tensione/tenzone, cioe' quello relativo alla "silenziosita'" dell'operazione, mi sono potuta dedicare con calma all'approfondimento della questione. Prima di riferirne, passo per passo, devo pero' anticipare che, oltre ai pensionati dell'INPDAP, sono soggetti alla novita' del prelievo (sempre con possibilita' di revoca entro la data predetta) anche i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP (per esempio, i ferrovieri che sono iscritti all'INPS). Per tutti i pensionati l'aliquota mensile ammontera' allo 0,15% della pensione, per i dipendenti in servizio, invece, allo 0,35% della "retribuzione contributiva". Tutte queste categorie hanno pero' facolta' di revoca. I dipendenti pubblici iscritti gia' all'INPDAP (insegnanti e molti altri), invece, pagano da anni questo fatidico 0,35%; per loro, dunque, non cambia niente, ne' hanno facolta' di revoca.

Ma da dove scaturisce questa ulteriore gabella per categorie prima non soggette? Scaturisce da un fatto apparentemente positivo: l'INPDAP, che prima offriva crediti (cessione del quinto dello stipendio, piccoli prestiti, mutui, ecc.) e servizi sociali soltanto ai suoi iscritti in attivita' di servizio, ha esteso queste agevolazioni anche ai pensionati e agli altri dipendenti pubblici, ma, per poter accedere a questa possibilita', le nuove categorie ammesse devono dare un contributo, per cosi' dire, di solidarieta'.
Niente di male, evidentemente, se non fosse per il fatto che il Decreto Ministeriale 7/3/2007, n. 45 e' partito col piede sbagliato. Invece di proporre alle nuove categorie l'iscrizione alla "gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", ve le iscrive d'ufficio, lasciando solo aperta per un tempo limitato la possibilita' di rifiutare quello che nella norma viene chiamato pomposamente "diritto".
Che la cosa abbia un vago odore di bruciaticcio nessuno puo' negarlo. L'operazione sembra purtroppo dettata dalla speranza che molti non si accorgano di niente (chi legge davvero con attenzione le comunicazioni che riceve?) e diventino quindi contribuenti inconsapevoli di questa gestione che, tra l'altro, eroga prestiti e crediti soltanto "periodicamente sulla base delle disponibilita' di bilancio", (Allegato 1). E sinceramente, specie a questi lumi di luna, in cui ci si ritrova utenti di tutt'un po' senza avere espresso alcun assenso esplicito, che anche un ministero usi questo sistema surrettizio da' parecchia noia.

Veniamo dunque al famigerato Decreto Ministeriale (del Ministero dell'Economia e Finanze) (D.M.) 7/3/2007, n. 45 (Allegato 2) che s'intitola: "Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP", e il cui testo e' pubblicato sulla G.U. 10 aprile 2007, n. 83.
E' uno di quei decreti gineprai, in cui ci si deve districare tra un mucchio di rimandi a leggi precedenti, come del resto anticipa proprio il titolo. Infatti, questo D.M. scaturisce in particolare da due disposizioni di legge, la prima delle quali risale addirittura al 1996. Infatti, l'art. 1 comma 245 della L. 23.12.1996 stabiliva:
"comma 245: E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari" (clicca qui).
Bisogna aspettare nove anni perche' un'altra legge di fine anno, la L. 23.12.2005, n. 266 (articolo unico comma 347) dia il mandato di fissare i dettagli dell'operazione: "comma 347: Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP" (clicca qui).
Il D.M. che ci interessa non fa, dunque, che dettare il regolamento di qualcosa che era gia' stato imbastito in passato. In particolare, appunto, estende i benefici creditizi e sociali a delle categorie che finora non potevano usufruirne, in particolare: ai pensionati INPDAP (art. 1/1/a) e ai "dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP" (art. 1/1/b).
L'art. 2 -quello incriminato- stabilisce l'iscrizione di diritto alla "gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" che era stata istituita, come abbiamo visto, nel lontano 1996, detta l'obbligo del versamento dei contributi e fissa anche i termini per notificare la disdetta da parte degli interessati.
A quanto si capisce, la disdetta puo' avvenire in due tempi. O "in anteprima", cioe' entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. (art. 2/1) -cioe' entro il 25 ottobre 2007-, oppure successivamente, e cioe' "entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita' di retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di cui all'art. 3". Il terzo comma dello stesso articolo 2 stabilisce infine che "la contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile".
L'art. 3 fissa le aliquote contributive: lo 0,35% "della retribuzione contributiva" per i dipendenti in servizio (parificandoli ai dipendenti statali gia' iscritti all'INPDAP che pagano questa aliquota da sempre) (comma 1), e lo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione per tutti i pensionati (comma 2).
L'art. 4 entra nel merito del "prolungamento della cessione" e non riguarda il nostro argomento.

Questo e' tutto per quanto concerne il meccanismo del decreto.

Un ulteriore problema riguarda l'individuazione delle categorie interessate. Non tanto i pensionati INPDAP, che sono ben circoscrivibili, quanto gli altri pensionati e dipendenti in servizio. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato nell'articolo 1/1/b del nostro D.M. (Allegato 3) spiega che cosa si intende per "amministrazioni pubbliche", ma il punto e' che da esso non si evince quali di questi enti ed amministrazioni siano gestiti, ai fini pensionistici, dall'INPDAP o da un altro istituto.
Inoltre non si sa neppure se tutti questi altri pensionati e dipendenti, che per ora sono estranei all'INPDAP, riceveranno una comunicazione personale che li ragguagli sulla novita' che li aspetta. Come ho detto all'inizio, il cartello letto alla sede INPDAP di Firenze assicura che l'istituto avvertira' i propri pensionati (ma quando?), ma gli altri interessati chi li avvertira', e come e quando? Infatti, vana sarebbe una comunicazione che arrivasse troppo a ridosso della data di scadenza prevista per esprimere la volonta' contraria… ammesso che non si perda nei meandri delle nostre poste.
Ne consegue che ogni persona deve informarsi bene da se' circa la propria posizione e agire di conseguenza rispetto al D.M. di cui stiamo parlando.
Tutti quanti, poi, quindi anche i pensionati INPDAP, devono valutare attentamente se l'iscrizione di diritto alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" rappresenta per loro un onore o un onere. Se, cioe', l'offerta creditizia e sociale dell'INPDAP sia per loro una possibilita' positiva che merita di essere pagata col contributo richiesto, o se, invece, essa sia superflua, nel qual caso il contributo imposto diventerebbe una perdita secca.
Una volta stabilito tutto cio', la persona potra' operare piu' serenamente la sua scelta: non fare niente, e accettare l'iscrizione "di diritto" alla "Gestione unitaria" con la possibilita' futura di usufruire del servizio offerto, oppure opporsi all'iscrizione con una raccomandata A.R. (Allegato 4) entro i termini gia' citati. Un'ultima cosa mi pare importante. In tutta questa incertezza sulla comunicazione della novita' a ciascun interessato, trovo opportuno che chi e' gia' al corrente della questione chiami in causa i sindacati di categoria, le associazioni di utenti e consumatori e, perche' no, anche deputati e senatori allo scopo di fare pressione sul ministero dell'Economia e Finanze e le altre competenti amministrazioni affinche' sia resa obbligatoria la comunicazione ad personam e sia spostato il termine per la disdetta.
A meno che... A meno che non ci si voglia mobilitare per chiedere la revoca di questo insidioso decreto e la sua sostituzione con un altro piu' corretto e civile, in cui pensionati e dipendenti in servizio che lo ritengono opportuno siano invitati a iscriversi alla “Gestione unitaria”.
Ed e' cosi' che personalmente chiamo in causa l'Aduc e l'onorevole Donatella Poretti affinche' si attivino per quanto ritengono di loro competenza per far luce su questa vicenda non limpida e avanzare le proposte di modifica parziale o radicale che riterranno piu' opportune.

(a cura di Annapaola Laldi)

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