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 ITALIA - ITALIA - Cassazione: il figlio non puo' 'rinunciare' al cognome del padre che lo ha abbandonato
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Notizia 
5 marzo 2009 0:00
 
Il fatto che un padre sia assente o negligente nei confronti dei figli, non consente che i minori possano privarsi del patronimico e portare il solo cognome materno al fine di evitare il danno di associare la propria identita' a quella del genitore 'latitante'. Lo sottolinea la Cassazione che ha bocciato la richiesta di una madre napoletana, Maria Giovanna C., che voleva che la figlia naturale Ginevra portasse solo il suo cognome dal momento che il padre naturale, Raffaele C., un tabaccaio, si era sempre disinteressato della bambina.
Secondo il legale della donna, 'la conservazione del cognome paterno in casi di gravi negligenze e trascuratezze puo' comportare per il minore un grave danno, perche' ogni volta che il bambino si presentera' con il cognome del padre coniughera' il proprio senso di identita' con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono'.
La Suprema Corte - come giu' stabilito dalla Corte di Appello di Napoli - ha replicato, con la sentenza 4819, che 'il diritto al cognome e' inviolabile e di conseguenza e' da escludere che tale diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni sulla correttezza del comportamento del genitore'.
 
 
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