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Accertamenti con apparecchiatura "photored":
occorre la contestazione immediata?
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
1 settembre 2006 0:00
 
Se pur passata sotto silenzio, la sentenza della Cassazione riportata nel titolo, costituisce un precedente giudiziario apparentemente allettante per il consumatore, che tuttavia puo' trarre in inganno. Chi si e' visto notificare un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, per aver proceduto con il semaforo rosso, rilevato dal c.d. "photored", potrebbe ricorrere ed ottenere l'annullamento invocando come vizio l'art. 201 c.d.s., ossia la mancata contestazione immediata. La Corte, infatti, ha ritenuto che il "photored", il marchingegno utilizzato in molte strade che accerta e fotografa gli automobilisti che transitano con il rosso, non possa esser utilizzato senza la presenza necessaria in loco dell'agente accertatore. A parere della Corte, sarebbe strumento troppo imperfetto e inidoneo ad assicurare una corretta rivelazione del fatto illecito. Pertanto, non ha ritenuto di dover applicare il regolamento attuativo del codice della strada (art. 384) che ne avrebbe giustificato l'uso anche in assenza degli agenti, in quanto fonte di legge secondaria, in contrasto con la legge primaria, cioe' l'art. 201 c.d.s.
Attenzione pero', la Cassazione, se pur con questa pronuncia recente e ben argomentata, invoca il principio della necessarieta' della contestazione immediata e della presenza degli agenti, crea un precedente valido solo in relazione alle multe rilevate prima della riforma avvenuta con legge n. 214/2003, entrata in vigore l'12 agosto del 2003 (la multa oggetto del contendere, infatti, era stata elevata in data 2002!)
Dopo l'intervento del legislatore, invece, i principi oggi invocati dalla sentenza, non valgono piu', ne' per gli autovelox ne' per le apparecchiature "photored". Sono stati infatti introdotti i seguenti commi all'art. 201 comma 1 c.d.s. in riforma al principio tanto caro alla Corte, che riportiamo integralmente (le parti in grassetto evidenziano le modifiche relative al "photored"):
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.


Cosi' facendo, il legislatore ha "spostato" i contenuti del regolamento nella legge primaria, eliminando cosi' le argomentazioni che hanno portato la Corte a pronunciare la sentenza citata.

Ad oggi, dunque, non sarebbe e non sara' piu' ottenibile una pronuncia come quella della Cassazione su menzionata, che rischia, se mal interpretata, di costituire un pericoloso precedente per i consumatori.
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