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Black out energia elettrica: per il risarcimento del danno ci si rivolge al Giudice amministrativo e non al Giudice di pace
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
15 settembre 2008 0:00
 
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21765 del 2008) stabilisce il giudice competente per il risarcimento del danno da black out di energia elettrica. Se gia' le cause per importi modesti sono antieconomiche allo stato attuale nella giustizia ordinaria (avvocato, contributo unificato, tempo nelle cancellerie ecc...), lo sono a maggior ragione in quella amministrativa!
Il quesito era gia' stato sollevato e risolto dalle Sezioni Unite della Corte nell'ordinanza n. 13887 del 2007, con la quale si decideva che spettasse al giudice amministrativo stabilire responsabilita' ed eventuali risarcimenti da attribuirsi in capo al gestore concessionario del servizio pubblico di gestione della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, nei casi di abbassamento di tensione.
La vicenda era partita da alcuni utenti che, in occasione del black out occorso il 27 e 28 settembre 2003, si erano rivolti al giudice di pace di Chiaravalle Centrale (CZ) per chiedere il risarcimento dei danni subiti, secondo le generali regole in materia di competenza e giurisdizione previste dal nostro ordinamento. Regole secondi cui, a fronte di un danno subito, tanto piu' se all'interno di un rapporto contrattuale quale quello in materia di somministrazione dell'energia, si procede di fronte al giudice ordinario competente per valore. Il gestore si e' difeso invocando l'esistenza e l'applicazione di alcune materie per le quali, la classica distinzione fra diritti soggettivi (nascenti appunto da un danno subito o da un contratto) - su cui decide il giudice ordinario - e interessi legittimi (quelli che si fanno valere nei confronti dell'amministrazione che agisce nell'ambito dei suoi poteri discrezionali) - su cui decide il giudice amministrativo, non vale piu'. Esiste infatti la cosiddetta "competenza esclusiva" per la quale alcune materie, ove e' coinvolta la pubblica amministrazione, sono interamente devolute a Tar e Consiglio di Stato.
Fra queste vi sono anche le decisioni giudiziali in merito "le controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni di pubblici servizi... ovvero relativi a provvedimenti adottati... dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/90 con esclusione di quelli concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi" (art. 33 e 35 del d.lgs 80/98 e successive riforme).
Dunque, sostiene la Corte di Cassazione, a prescindere dalla natura privata del soggetto chiamato in causa, il fatto che si tratti di un esercente un pubblico servizio, lo rende soggetto che determina la giurisdizione del giudice amministrativo. Non si applicherebbe invece quella esclusione che, almeno sugli aspetti piu' propriamente contrattuali, concernenti appunto indennita', canoni e "altri corrispettivi" che garantisce all'utenza un giudice ordinario. Ma come mai un risarcimento del danno da black out non puo' esser compreso proprio in quegli "altri corrispettivi" che consentirebbero di fatto al cittadino di farsi giustizia?
La risposta che la Cassazione fornisce e' in apparenza ineccepibile, se non fosse che i suoi risvolti sia teorici che pratici, in termini di certezza del diritto e della possibilita' concreta per l'utenza di ottenere giudizialmente quanto gli spetta, sono gravi e costituiscono le premesse per una impunita' di fatto del gestore inadempiente o negligente. Sostiene infatti la Corte che, il black out non deriva da un'inadempienza contrattuale tout court, ma da scelte discrezionali dell'ente preposto che ha il compito di gestire tutta la rete nazionale, anche ricorrendo all'abbassamento della tensione, in favore della conservazione di una riserva energetica che possa occorrere in emergenze particolari. Insomma, in altre parole, il cittadino utente e contraente in una fornitura di un pubblico servizio, laddove subisca un danno per una ingiustificata sospensione del servizio deve:
-         adire il Tar;
-         ivi affrontare l'istruttoria sulla legittimita' dell'operato discrezionale del gestore in merito al black out stesso, rischiando non solo di non veder un centesimo di risarcimento (per il danno che pur ha subito!), ma anche, in caso di istruttoria favorevole al gestore, di pagare tutte le ingenti spese di un giudizio al Tar comprese le spese di istruttoria stessa!
Ci pare che in tema di pubbliche forniture, evidentemente ancora una volta occorre "subire" piu' che "agire": quando si ha a che fare con i disservizi o danni cagionati dalla pubblica amministrazione (e i suoi concessionari) come dire... meglio che il cittadino chiuda un occhio. E se questa non era l'intenzione della Corte di Cassazione, sicuramente questo ne e' l'effetto, sia teorico che pratico.
 
 
 
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