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Cara Aduc... posso ancora raccontarti la mia storia?
Difendersi da oscuramento e censura
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
1 luglio 2007 0:00
 
Sempre piu' spesso l'Aduc, e con lei i consumatori e i lettori che ai suoi consigli si affidano, subisce le pressioni di chi non accetta di leggere il proprio nominativo fra le lettere che giungono in redazione e che vengono pubblicate. Questa l'ennesima vicenda giudiziaria in cui la nostra associazione si e' trovata di fronte all'alternativa fra eliminare uno scritto dal proprio sito oppure difendere la liberta' di espressione propria e dei propri lettori.
Pubblichiamo la memoria depositata al Tribunale di Palermo dai legali dell'associazione, in opposizione al tentativo di oscuramento di una lettera proveniente da una signora che ha raccontato la propria esperienza con un'officina meccanica e chiesto consigli in proposito.


TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.
L' A.D.U.C. - Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, con sede in Firenze, Via Cavour 68, in persona del legale rappresentante p.t., Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Emmanuela Bertucci, Avv. Claudia Moretti del foro di Firenze e dall' Avv. Pietro Milio del Foro di Palermo presso il cui studio, in Palermo, via Catania 166, elegge domicilio, come da mandato in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0916262979.
(convenuta)
contro
Il Sig. [...], ............., nella qualita' di titolare della ditta "[...]", ..........
(ricorrente)
premesso che
1. Con atto notificato in data 19 giugno 2007 (doc. 1) il Sig. [...] chiedeva, con ricorso ex. art. 700 c.p.c. la cancellazione e la rimozione da parte di Aduc della lettera pubblicata sul relativo sito web (http://www.aduc.it), n. .... del ......, a firma ".....", e l'adozione di ogni altra consequenziale statuizione, con vittoria di spese di lite;
2. Gia' in precedenza [...] aveva, tramite legali, fatto pervenire una richiesta di oscuramento della lettera in questione, alla quale Aduc ha esaurientemente risposto (doc. 2) assicurando da un lato la propria disponibilita' alla pubblicazione di smentite e controrepliche, osservazioni, deduzioni, dall'altro evidenziando come la riposta fornita al consumatore, fosse prudenziale e consigliasse allo stesso di valutare se quanto raccontato potesse esser sostenuto e provato;
3. Ad oggi nessuna risposta a tale invito e' mai pervenuta ad Aduc ne' ai suoi legali;
con il presente atto si costituisce in giudizio e espone i propri motivi difensivi.
In merito al fumus boni iuris.
Gli scopi e le modalita' operative del sito www.aduc.it e della rubrica Cara Aduc.

1. In primo luogo, e prima ancora di entrare negli argomenti difensivi, occorre chiarire e circoscrivere esattamente gli scopi e le modalita' con le quali si svolge il servizio di Aduc verso i propri lettori consumatori, affinche' si abbia ben presente il contesto.
Lo scopo associativo e' quello di fornire, con la massima trasparenza possibile tutte le informazioni di interesse consumeristico, da quelle fornite dalle agenzie di stampa, a quelle dei siti istituzionali, fino a quelle che gli stessi consumatori intendono far conoscere agli altri consumatori.
"Cara Aduc" e' una rubrica che raccoglie molte, tendenzialmente tutte, le lettere di richiesta di consigli che giungono all'associazione pubblicate assieme alle relative risposte dei propri consulenti. La funzione che ricopre e' quella di creare un luogo dove i consumatori raccontano e mettono a disposizione degli altri consumatori le proprie vicende ed esperienze, i propri dubbi e le proprie domande. Le "proprie" esperienze, appunto, con tutto il connotato di soggettivita' e parzialita' proprio di un racconto personale. Personali ma cio' non di meno importanti, tanto piu' nelle corrispondenze e assonanze fra gli stessi, in quanto spesso permettono di scoprire o prevenire truffe colossali, disservizi pluriripetuti e generalizzati, tipici di un'epoca come questa, dove la vera debolezza del singolo utente ha come prima causa la disinformazione e il disorientamento normativo.
Consapevole di cio', Aduc, non interviene moderando o censurando in "Cara Aduc" cio' che spesso puo' anche apparire inesatto, improbabile o persino antipatico, ma invita tutti coloro che intendono smentire o replicare a farlo, e a farlo proprio da quelle stesse pagine web, affinche' l'informazione ne emerga piu' equilibrata possibile, approfondita e compiuta proprio grazie allo stesso contraddittorio fra le parti.
La rubrica in questione, dunque, non ha certo pretese giornalistiche o di cronaca, svolte invece nella sezione in home page, "comunicati", bensi' di scambio di esperienze fra lettori del sito. Chi legge "Cara Aduc", e chi ha un minimo di buon senso, conosce il meccanismo, il grado di affidamento e la funzione che le singole rubriche e sezioni ricoprono all'interno del sito. Per questo sa se e come soppesare le parole che provengono da altri lettori.
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2. Il ruolo di Aduc nel fornire le risposte a chi richiede consiglio, del resto ne e' piena prova. Infatti, il racconto del consumatore e la sua richiesta di aiuto, non assume certo per Aduc, e di conseguenza per chi legge, funzione di notizia. Tutt'altro! Aduc risponde in modo del tutto astratto e avulso dal contesto personale sussumendo dal caso particolare il caso generale (che e' il solo che interessa all'associazione e ai suoi lettori) e fornendone chiave di lettura e soluzione giuridica del tutto teorica, a mo' di caso di scuola. Per questo, a fronte di fatti narrati dal singolo, Aduc non consiglia tout court di agire in giudizio o di procedere a denunce, esposti od altro, ma richiama lo scrivente a provare quanto assume, fornendogli, nel caso, le dritte e le modalita' operative che potrebbero consentirgli di risolvere la sua controversia, della quale rimane del tutto estranea. Al pari di un parere giuridico che potrebbe trovarsi su un libro di testo universitario, o che potrebbe essergli fornito da qualunque esperto in materie giuridiche.
Dunque, il racconto e il quesito del singolo serve ed e' strumentale al caso astratto e si accorpa inscindibilmente (e solo cosi' del resto viene pubblicato su Cara Aduc) alla risposta di Aduc, senza la quale non avrebbe ragione di esser letto dai lettori, se non, appunto, come racconto personale. Il contenuto della pubblicazione dunque consta delle due parti inscindibili: premesse, domanda e risposta, e cosi' non puo' che esser letto e percepito dai fruitori del sito.
Nel caso di specie, e' accaduta la medesima cosa. Chi ha scritto ha raccontato una sua vicenda, la quale Aduc non ha -e non intende in questa sede prender diversa posizione- ne' confermato ne' smentito, ma si e' limitata a richiamare la consumatrice alla necessita' di provare quanto assume, che altro non e' se non il principio primo del funzionamento di ogni sistema giudiziario al mondo. Alla richiesta di oscuramento effettuata dai legali del [...], Aduc ha espressamente invitato quest'ultimo a contraddire, replicare e smentire la propria controparte, ma ad oggi, nessuno, ne' i legali ne il ricorrente stesso ha accolto l'invito.
In ogni caso, non si puo' applicare a Cara Aduc, per le ragioni ora esposte, il rigore previsto per la pubblicazione di notizie, quali non hanno certo la pretesa di essere i racconti soggettivi dei consumatori che scrivono all'associazione.
E come potrebbe accadere altrimenti, senza censurare e paralizzare totalmente il servizio di scambio di esperienze e informazioni fra consumatori?
Le norme e i principi richiamati dalla controparte in merito alle scriminanti delle condotte diffamatorie per le notizie date a mezzo stampa non potrebbero essere applicate al "Cara Aduc" senza di fatto impedirne totalmente l'esistenza e la libera espressione garantita dall'art. 21 della Costituzione. Come potrebbe mai Aduc, per ogni singola lettera che contenga commenti o informazioni anche negative su altri soggetti, scoprire come si siano svolti realmente i fatti, assicurarsi della serita', integrita' della fonte dal quale il racconto proviene, come invece e' tenuto a fare chi, pretendendo di pubblicare una notizia vera, deve -e giustamente- fare? Non sarebbe materialmente possibile, e la rubrica "Cara Aduc" sarebbe ridotta al silenzio e alla costante censura.
Con cio' non ne deriverebbe solo un grave pregiudizio per Aduc, ma soprattutto una ferita alla liberta' di espressione e circolazione di informazione fra consumatori, oggi unica arma effettiva contro la disinformazione -anche giuridica- del cittadino medio, resa grave da un sistema complesso, cavilloso e burocratico dal quale il singolo cittadino e' incapace di difendersi. La censura che se ne vorrebbe in questa sede, comporterebbe la fine di uno strumento prezioso, l'unico libero non manipolato ne' filtrato da chi ne ha l'interesse e il potere, in grado di aiutare l'utenza a difendersi da se' cosi' come a responsabilizzarsi, a conoscere i propri diritti tanto quanto i propri doveri, a comprendere i gangli del sistema giuridico in cui si muovono i propri rapporti. A renderlo in definitiva cittadino piu' consapevole della propria azione e dunque socialmente piu' maturo.
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Per quanto attiene al periculum in mora si osserva quanto segue.
Il danno imminente che controparte ritiene di subire, patrimoniale e non patrimoniale, non e' stato in alcun modo provato, neppure per presunzioni. In ogni caso, a tale danno, per le ragioni su esposte, avrebbe concorso e tutt'oggi eventualmente concorre e determina la stessa controparte, che si rifiuta, pur essendo stata invitata a farlo, di affiancare, unire e integrare la propria tesi e i propri rilievi in contraddittorio con la consumatrice, si' da inglobare il racconto della stessa in una propria ricostruzione dei fatti. Chiede la censura, anziche' il confronto, il silenzio, anziche' il ristabilirsi di quella che ritiene esser la verita' dei fatti.
Per questi motivi
l'Aduc -Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, come sopra rappresentata e difesa- chiede che il Tribunale adito rigetti le richieste di oscuramento e le deduzioni avversarie, con vittoria di diritti, onorari e spese della presente lite.
Si allega:
1. Ricorso ex. Art. 700 c.p.c. notificato e relativo decreto di fissazione udienza
2. Risposta di Aduc alla richieste stragiudiziali di [...].

Firenze, 20 giugno 2007

Vincenzo Donvito
Avv. Claudia Moretti
Avv. Pietro Milio
Avv. Emmanuela Bertucci
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS