testata ADUC
Codice della Strada. Automobilisti, attenzione ai cavilli della Corte di Cassazione! Ricorsi fai da te a rischio
Scarica e stampa il PDF
Osservatorio legale di Claudia Moretti
15 marzo 2007 0:00
 
E' stata pubblicata (1) in questi giorni una sconcertante sentenza della Corte di Cassazione seconda sezione civile, n. 1010/07 del 10 ottobre 2006 che ritiene inammissibile (nullo cioe' per vizio formale, a prescindere dal merito) il ricorso contro una sanzione amministrativa per l'annullamento di un verbale della Polizia stradale.
La sentenza risulta particolarmente odiosa perche' ci rammenta quanto lontana sia la giustizia dal cittadino comune. Come le impugnazioni del cittadino vadano in fumo prima ancora di entrare nel merito per ragioni formali, i cosiddetti cavilli.
Nel caso di specie, il cittadino aveva fatto ricorso contro il verbale della Polizia stradale, contro la Prefettura, che e' organo periferico dello Stato, e in particolare del Ministero dell'Interno. Ebbene, la Corte di cassazione, rilevando d'ufficio il vizio del "difetto di legittimazione passiva", ha dichiarato inammissibile l'opposizione perche' non doveva indicarsi sul ricorso la Prefettura ma il Ministero dell'Interno.
Come sapra' chi ha avuto esperienza diretta di impugnazione di multe, il Giudice di Pace che riceve il ricorso (spesso su modulistica fai da te) e' anche quello incaricato per legge, a mezzo della relativa cancelleria, di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza al ricorrente e "all'autorita' che ha emesso l'ordinanza" -nella fattispecie la multa (art. 23 legge 689/81 che regola il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, richiamato dall'art. 204 codice della strada).
Cio' significa che, anche ammessa la svista del cittadino, senza dubbio ha sbagliato in primo luogo la cancelleria dell'ufficio giudiziario, che ben poteva e doveva rilevare quale fosse l'autorita' che aveva emesso la multa per procedere alla comunicazione dell'udienza. Non avrebbe del resto avuto difficolta' a farlo, visto che il verbale impugnato e' allegato agli atti di causa pena nullita'.
Ma non e' tanto l'errore dell'ufficio che e' grave, quanto che la diversa indicazione da parte del comune cittadino sull'atto di ricorso, fra Prefettura e Ministero dell'Interno, enti facenti parte della stessa branca dell'amministrazione pubblica (seppur l'uno periferico l'altro centrale) comporti la nullita' radicale dell'impugnazione! E tutto questo con il verbale allegato al ricorso stesso dove si legge chiaramente chi ha emesso il verbale!
Si consideri che la questione e' tanto piu' grave, quanto la nullita' rilevata a nostro parere non corrisponde -come dovrebbe ogni nullita' insanabile del processo- ad una limitazione del diritto di difesa altrui, nella specie del Ministero dell'Interno. Infatti la Prefettura viene investita della vicenda giudiziaria attraverso la notifica di cancelleria all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ossia quel corpo specializzato di legali sul territorio appartenenti alla p.a. che sono in stretta comunicazione fra di se' e con quelli del relativo ufficio Centrale.
Riteniamo davvero gravissimo questo stop della Cassazione, fino a consideralo anche nella sostanza un vero e proprio diniego di giustizia. Forse, ma e' una semplice opinione personale, censurabile persino dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che come si sa, non ha in simpatia le cavillosita' giuridiche italiane che si ritorcono cosi' vessatoriamente sul cittadino.
Lo riteniamo grave anche per un ulteriore motivo. La giustizia, come piu' volte denunciato dalla nostra associazione, soffre di un filtro -l'intermediazione del legale- che rende molte azioni giudiziali antieconomiche e di fatto impedisce al cittadino di difendersi tutte le volte che sarebbe necessario. Tale mediazione affonda le ragioni in: 1) una mentalita' corporativa, che vuole imporre l'intercessione tecnica della casta del professionista; 2) nelle oggettive difficolta' dell'attuale procedura, in parte semplificabili dal legislatore, in parte no.
Cio' non di meno, per fortuna, esisteva una categoria di azioni al Giudice di Pace che il cittadino ha imparato, con l'aiuto degli uffici giudiziari che mettono a disposizione moduli, con l'aiuto dei giudici pronti a verbalizzare oralmente le citazioni, a far da se'. Sono i ricorsi contro le multe del codice della strada.
Con questa sentenza si torna ad una situazione in cui il cittadino non se la sentira' piu' di far da se', e come dargli torto! "L'errore" evidenziato dalla cassazione era passato indisturbato agli occhi della cancelleria e del giudice di primo grado! Ora il comune automobilista si attrezzi e studi! Dovra' esser a conoscenza di come si sviluppano e si articolano i tentacoli della pubblica amministrazione, capire a che ministero si rifanno i Carabinieri, piuttosto che la Polizia Municipale o Stradale. Ma non bastera'. Una volta individuato il Ministero, occorrera' capire se l'amministrazione periferica lo "rappresenta esternamente" o meno. In questo caso infatti la Prefettura non rappresentava il Ministero dell'Interno. In altri casi, invece, ad esempio la Questura -anch'essa riconducibile al Ministero dell'Interno- in materia di immigrazione (materia di competenza esclusiva statale) sta in giudizio da se' e per se'.
Insomma, pare proprio che le mere irregolarita' siano tali finche' commesse dall'amministrazione, e divengano nullita' radicali se commesse dal cittadino.
Attenzione, dunque, al cavillo!
(1) La sentenza per esteso:
clicca qui
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS