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Obbligo di cura paziente in stato vegetativo. La sentenza del Tar
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
30 settembre 2009 9:27
 
Con sentenza n. 8650 del 12 settembre 2009 (1), il Tar Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul decreto all'impugnazione promossa dal Movimento Difesa del Cittadino contro il decreto del Ministero del Lavoro salute e Politiche comunitarie del 16 dicembre 2008 (2).
All'indomani della sentenza con cui si autorizzava il padre e tutore di Eluana Englaro, sig. Beppino Englaro, ad interrompere l'alimentazione e idratazione artificiale forzata alla figlia, il Ministro Maurizio Sacconi, con un colpo di coda del potere, ha tentato l'atto di imperio: impedire che il dettato della Corte di Cassazione si realizzasse. In sintesi, il Ministro, richiamando i principi di non discriminazione del soggetto disabile, chiede che le regioni considerino tutte, in modo omogeneo fra loro, l'obbligo di cura e di alimentazione/idratazione, alla stregua di espressione del suddetto principio. In altre parole, interrompere l'alimentazione forzata ai pazienti in stato vegetativo significhera' discriminare il paziente disabile.
Si sarebbe trattato del solito becero e gretto tentativo di mediatizzare il proprio punto di vista, nulla di piu', se non fosse contenuto in un atto governativo di indirizzo generale, destinato ad esplicare i propri effetti a pieno titolo nelle amministrazioni dello Stato e oltre le stesse.
Con la prepotenza dell'autorita' il Ministro ricordava cosi' a tutti chi comanda, e mostrava alle gerarchie vaticane la piena aderenza ai dettami della Chiesa.
Il documento pero' non e' piaciuto affatto al Movimento Difesa del Cittadino che lo ha correttamente ritenuto contrario alle previsioni costituzionali di cui all'art. 2 e 32 comma 2, ossia i precetti di liberta', libera scelta terapeutica e di divieto di trattamenti sanitari obbligatori.
Il Tar Lazio, nella sentenza in questione, ha valutato solo le questioni preliminari, ed ha chiuso il processo per cosi' dire "in rito", ossia dichiarando il difetto di giurisdizione e la competenza del giudice ordinario a decidere sul merito della controversia.
Ci pare, purtroppo, una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici decidono di non decidere e adottano il miglior escamotage per lavarsene le mani, l'odioso riparto fra giurisdizione ordinaria e amministrativa. Decidono, quello si', di lasciare in vita un atto amministrativo ministeriale contrario alla Costituzione e a quanto stabilito gia', in altra sede, ad esempio, dalla Corte di Cassazione.
Ad avviso dei giudici, infatti, il diritto che si presume leso attinente alla sfera dei diritti soggettivi e non anche degli interessi legittimi (regola aurea per distinguere la giurisdizione), non si puo' procedere al giudizio di annullamento richiesto.
Al cittadino, che si trovi di fronte ad una violazione della liberta' di scelta terapeutica (cosi' come al presunto diritto oppure anche all'obbligo di alimentazione e idratazione) ad opera di chi invoca detta interpretazione normativa ministeriale, avra' come rimedio la disapplicazione al proprio caso specifico, davanti al giudice ordinario.
Proprio cosi'. Disapplicato, semmai, caso per caso. Ma in vigore.
Che differenza fa? Molta: l'atto ministeriale in questione, seppur viziato rimane in vita e dispiega i propri effetti in via generale, salvo disapplicazioni specifiche operate su casi singoli dai giudici ordinari. Diverso sarebbe stato se il Tar Lazio avesse riconosciuto la illegittimita' e contrarieta' alle norme costituzionali, annullando per tutti il provvedimento in questione.
Certo, ne sarebbe significato stigmatizzare, scegliere una strada piuttosto che un'altra, insomma decidere come hanno loro malgrado fatto altre corti, da che parte stare.
Ma allora, un Ministro in materia di diritti soggettivi, puo' dire qualunque cosa, in dispregio della legalita', senza che l'atto possa essere espunto dall'ordinamento giuridico?
E se nemmeno gli atti di indirizzo generale di un Ministro della Repubblica sono impugnabili al Tar (ergo, non annullabili in toto), che senso ha parlare di giustizia amministrativa?
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