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Processo civile. Nuove norme sulla semplificazione. Novita' per i consumatori
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Osservatorio legale di Emmanuela Bertucci
1 luglio 2009 0:00
 
La legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile" (norme sulla semplificazione e sul processo civile) introduce novita' di rilievo per i consumatori.  
Chiarezza dei testi normativi
A molti e' capitato di “avventurarsi” nella lettura di una qualsiasi legge e di non capirci un tubo -al di' la della terminologia tecnica- per tutti i richiami ad altre norme, che a loro volta ne richiamano e modificano altre ancora, in un gioco di scatole cinesi tale da scoraggiare persino i giuristi dalla lettura. Sul punto “potrebbe” esserci qualche novita'. La legge sulla semplificazione impone (artt. 3 e 4) che “ogni norma [...] diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” e che “ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare” (almeno in quest'articolo non ci sono scatole cinesi!).
 
Tempi piu' ristretti per l'adozione dei provvedimenti amministrativi
Abolito il termine massimo di novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il termine torna a30 giorni, che decorrono dal giorno del ricevimento della domanda da parte della pubblica amministrazione. Termini superiori, comunque non oltre novanta giorni, potranno essere individuati da decreti ministeriali e provvedimenti su tematiche specifiche.
 
Risarcibile il danno causato dal ritardo della pubblica amministrazione
Viene codificato un principio che era gia' stato accolto dalla giurisprudenza, secondo cui (art. 7) “Le pubbliche amministrazioni [...], sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”. Il cittadino potra' dunque chiedere all'amministrazione il risarcimento dei danni causati dal ritardo nella conclusione della pratica, con una domanda giudiziale ove si dimostri l'entita' del danno ma anche la colpa dell'amministrazione (escludendo cioe' l'errore scusabile, ad esempio l'applicazione di norme di difficile interpretazione).
 
Piu' trasparenza sulle retribuzione dei dirigenti della pubblica amministrazione e sull'assenza dal lavoro
Si statuisce l’obbligo (art. 21) per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
 
Modificata la competenza del giudice di pace
Viene modificata la competenza del giudice di pace, che si occupera' delle cause civili il cui valore arriva fino a 5.000,00 euro (resa purtroppo ancora invariato il tetto di valore massimo entro il quale i cittadini possono difendersi da soli in giudizio senza dover sostenere i costi di un avvocato, di 516,00 euro) per le cause aventi ad oggetto beni mobili e fino a 20.000,00 per il risarcimento dei danni da circolazione.
 
Spese di soccombenza nei giudizi civili
Il giudice dispone la soccombenza parziale (dunque l'accollo di parte delle spese di lite) nel caso in cui la parte, pur vittoriosa nella sentenza, abbia rifiutato senza giustificato motivo una proposta di conciliazione avanzata dalla controparte nel corso della causa parti o superiore a quanto poi “ottenuto” in sentenza. In questo caso la parte vincente dovra' accollarsi le spese per le attivita' processuali svolte dal momento della proposta in poi.
Ancora, viene reso piu' stringente l'obbligo di motivazione da parte del giudice nel caso in cui intenda compensare le spese di giudizio, cioe' disponga che ogni parte processuale paghi le proprie spese, nonostante la sentenza favorevole per una delle due parti. Nel codice di procedura civile all'art. 92 le parole: “o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, vengono sostituite con “o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione”. Cio' perche' finora la giurisprudenza difficilmente ha accolto (particolarmente quella di Cassazione) gli appelli sulle spese, ritenendo possibile riformare solo le sentenze nelle quali a fondamento della decisione di compensare le spese fossero state addotte dal giudice motivazioni palesemente illogiche o contraddittorie.
 
 
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AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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