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Regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione
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Osservatorio legale di Antonella Porfido
1 aprile 2009 0:00
 

Che cos'e' la clausola di regolamentazione del premio

Il contratto di assicurazione in quanto a prestazioni corrispettive, impone all'assicurato il pagamento del "premio", ovvero di una determinata somma di denaro. Il pagamento puo' essere determinato in una somma fissa e predeterminata oppure, cosi' come si verifica spesso nella pratica commerciale, le parti possono inserire nel contratto una particolare clausola, detta di "regolamentazione del premio".
I contraenti possono scegliere di assoggettare l'ammontare del premio assicurativo da corrispondere ad elementi di rischio variabili, non preventivabili, ne' quantificabili al momento della sottoscrizione del contratto o all'inizio del periodo assicurativo e che devono essere trasmessi periodicamente all'assicuratore. Nel contratto viene, dunque, indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria ed anticipato in un importo determinato, il quale alla fine del periodo assicurativo, e' regolato definitivamente sulla scorta di quelle variabili che sono oggetto di comunicazione. In definitiva, la polizza nasce con l'indicazione di un premio che l'assicurato dovra' pagare anticipatamente e con quella di un premio che dovra' essere, eventualmente, dovuto a conguaglio.
Tale clausola trova il proprio fondamento nel principio per cui tutti i contratti di assicurazione si basano su una determinazione commisurata fra rischio e premio. La valutazione del rischio deve, infatti, sempre essere oggettiva e puo', per questo, non necessariamente riferirsi al presente, ma puo' anche riferirsi ad un momento successivo.
 
Il contrasto giurisprudenziale anteriore all'intervento delle Sezioni Unite
In virtu' della clausola di regolamentazione del premio, a carico dell’assicurato sorge un obbligo di comunicazione ed e' opportuno comprendere se questo possa comportare, quale diretta conseguenza, la sospensione della garanzia contrattuale, cosi' come stabilita dal codice civile all’articolo 1901. Tale articolo, in caso di mancato pagamento del premio stabilisce che: "se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello delle scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e' risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita".
 
Sulla questione si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali, il cui contrasto e' stato poi risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4631 del 28 febbraio 2007.
Per un primo orientamento, del quale si puo' considerare espressione la sentenza della Corte di Cassazione n. 2495/1970, il premio dovuto dall’assicurato deve considerarsi un unicum non frazionabile. Ne deriva che l’omessa comunicazione dei dati variabili equivale al mancato pagamento del premio stesso. La comunicazione, infatti, si configura come un obbligo accessorio e strumentale rispetto al pagamento del premio, dal momento che e' preordinato alla sua determinazione, avendo ad oggetto elementi essenziali per la quantificazione della sua quota integrativa. Di fatto, la mancata o la tardiva comunicazione dei dati rende impossibile per l’assicuratore la determinazione esatta del rischio che costituisce oggetto del contratto e quindi del relativo premio, essendo l’obbligo di comunicazione complementare al pagamento di quest'ultimo. Trattandosi di un’obbligazione accessoria, segue le sorti di quella principale ed e' assoggettabile al medesimo regime giuridico e, dunque, anche anche alla clausola di regolamentazione del premio si applica la sospensione della garanzia di cui all’art. 1901 c.c., seguita dalla risoluzione di diritto al verificarsi dei presupposti previsti dalla stessa norma. Per tale ricostruzione, la comunicazione oggetto dell'obbligazione, dunque, si rende necessaria anche nel caso in cui non vi siano variazioni del rischio, perche' la regolazione del premio, per sua natura, e' in ogni caso ad essa subordinata.
Un tale principio si e' poi consolidato in numerose altre decisioni (ex multiis si vedano 1044/78; 3817/85; 10527/90; 4212/97; 19561/03; 8609/04; 19837/04).
Da tale orientamento, nel 2005, si e' discostata la sentenza n. 3370 della terza Sezione Civile della Cassazione che ha duramente criticato l’impianto argomentativo dell’unitarieta' e dell’equivalenza dell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del premio e dell’inadempimento dell’obbligazione accessoria di comunicazione. Per tale nuovo indirizzo, infatti, non e' possibile considerare l'obbligo di comunicazione una clausola complementare e accessoria a quella principale di pagamento del premio, posto che tra la comunicazione e il pagamento del premio non esiste una necessaria e costante correlazione. Basti pensare al fatto che in assenza di variazioni e, dunque, in caso di saldo negativo del computo, non vi e' alcun onere economico per il contraente.
 
L'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 461/2007
L'orientamento espresso con la sentenza del 2005, con alcune precisazioni, e' stato poi confermato dall‘intervento delle Sezioni Unite chiamate a dirimere il contrasto con la sentenza n. 4631 del 28 febbraio 2007. In quest'occasione, i giudici hanno osservato che la previsione del codice civile di sospensione della garanzia assicurativa e la sospensione della garanzia assicurativa per mancata comunicazione degli elementi variabili il cui obbligo scaturisce dalla presenza della clausola di regolamentazione del premio, non devono essere considerati in modo unitario. Presupposto della sospensione legale e' il mancato pagamento del premio, mentre presupposto della sospensione prevista pattiziamente e', al contrario, il pagamento della parte fissa del premio unita alla mancata comunicazione di quegli elementi che sono necessari per la quantificazione della quota integrativa dello stesso. Nei contratti con clausola di regolamentazione del premio, invero, si verifica che l’anticipo del premio per il periodo successivo, viene corrisposto prima che scada il termine stabilito per la comunicazione della variazione di quei parametri convenzionalmente stabiliti fra le parti, e l'assicuratore l'accetta come pagamento integrale. In buona sostanza, secondo il ragionamento dei giudici, la mancata comunicazione dei dati variabili costituisce la violazione di un obbligo pattizio, non riconducibile alla disciplina normativa di cui all’art. 1901 c.c.ma che deve, invece, essere valutato ai sensi delle regole che presiedono la valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili e, dunque, adoperando il metro della buona fede oggettiva da intendersi come quel comportamento leale ed onesto richiesto ad ogni contraente nell’esecuzione di un contratto. Occorre, infatti, tenere conto degli effettivi doveri giuridicamente rilevanti, nonche' del tempo in cui il comportamento dell’assicurato doveva essere tenuto. Da cio' ne deriva, necessariamente, che non potra' operare la sospensione della garanzia assicurativa qualora, pur essendoci stata una mancata comunicazione, non vi sia alcuna variazione tale da giustificare una modifica dell'importo del premio, oppure pur essendoci stata, sia tale da comportare una variazione di lieve entita'.
Ne deriva che l’assicuratore potra' rifiutare la sua prestazione, ma il suo rifiuto non dovra' risultare in contrasto col generale principio della buona fede. Tale non sarebbe la sospensione della garanzia che segue il mancato pagamento di un'alta cifra dovuta a conguaglio e si possa parlare, dunque, di un inadempimento di "importante" entita'.
 
 
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