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Rette RSA: la pubblica amministrazione deve determinarle ispirandosi a criteri di ragionevolezza
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Osservatorio legale di Francesco Trebeschi
15 aprile 2008 0:00
 
Pubblichiamo la sentenza del TAR Brescia del 2.4.2008 n. 350, in materia di rette per la degenza di persona portatrici di handicap in Comunita' Alloggio o Servizi alla Formazione all'Autonomia (SFA) ovvero Centri Diurni per Disabili (CDD), con il commento dell'avv. Francesco Trebeschi: clicca qui

Il TAR di Brescia, con sentenza 2.4.2008 n. 350, ha accolto i ricorsi proposti da Anffas Brescia e da numerose famiglie annullando i regolamenti che disciplinavano la compartecipazione al costo dei servizi CSE, CDD e SFA dei Comuni di Cellatica, Gussago e Ome e dell'Assemblea dei Sindaci del distretto sociosanitario dell'hinterland occidentale bresciano (che comprende anche i Comuni di Ospitaletto, Rodengo-Saiano, Castegnato, Travagliato, Berlingo, Torbole-Casaglia, Castelmella e Roncadelle).
La sentenza, che pur mantiene qualche elemento di criticita', assume un'importanza fondamentale perche', a dieci anni dall'approvazione, con D.Lgs 109/1998, della normativa ISEE, riconosce la fondatezza di quasi tutte le rivendicazioni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie in materia di compartecipazione al costo dei servizi e perche', per la prima volta in Italia, e prima ancora della sua ratifica da parte del Parlamento, applica la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilita' ed, in particolare, i principi di "dignita' intrinseca, autonomia individuale e indipendenza della persona con disabilita'".
Viene cosi' confermato che il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito e' immediatamente precettivo, e quindi vincolante per i Comuni anche in assenza del previsto decreto attuativo perche' "nelle situazioni di maggiore difficolta' come quelle che investono i soggetti diversamente abili le regole ordinarie dell'ISEE incontrano una deroga necessaria, dovendo obbedire alla prioritaria esigenza di facilitare il protrarsi della loro permanenza nel nucleo familiare ospitante", mentre la possibilita' di allargare la valutazione al nucleo di appartenenza viene limitata ad ipotesi assolutamente marginali, e deve tenere conto "delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata": i principi costituzionali di piena espressione della personalita', di uguaglianza formale e sostanziale e di capacita' contributiva" e la finalita' dichiarata dalla legge di "favorire la permanenza della persona diversamente abile nel nucleo di appartenenza, infatti, costituiscono puntuali ed inderogabili punti di riferimento per le scelte concrete degli Enti locali, nonche' parametro di valutazione della loro legittimita'".
L'evidenziazione economica del solo assistito deve inoltre essere effettiva e non meramente formale: la sentenza ha, infatti, ritenuto del tutto irragionevoli i regolamenti annullati che prevedevano una compartecipazione alla spesa anche in caso di redditi nulli, inferiori al minimo vitale, o comunque minimi colpendo il soggetto diversamente abile, in maniera del tutto sproporzionata rispetto alla propria capacita' contributiva. Devono, infatti essere salvaguardati il principio di indipendenza del disabile, che vieta di "compromettere ogni minima opportunita' di gestione del proprio reddito in autonomia" e l'obiettivo della legge di predisporre misure idonee ad alleviare gli sforzi economici della famiglia che ospita il disabile.
Per la determinazione delle soglie di contribuzione i giudici hanno sottolineato la necessita' di un approfondita indagine a sostegno delle proprie scelte che tenga conto di un bilancio medio di famiglia con handicap.
Non solo, il TAR ha sottolineato che la partecipazione delle Associazioni portatrici degli interessi dei diversamente abili alla fase di programmazione nella forma della "concertazione" costituisce un preciso obbligo giuridico, e che l'omesso coinvolgimento delle Associazioni appare oltremodo grave in un contesto nel quale la concertazione rappresenta un mezzo efficace non solo per sviluppare politiche il piu' possibile condivise ma anche per assumere decisioni con cognizione di causa, che tengano cioe' realmente conto delle condizioni e delle esigenze dei singoli soggetti che fruiscono dei servizi e dalle famiglie interessate.
E' stato inoltre precisato che i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale, esenti da IRPEF (quali pensioni di invalidita' e indennita' di accompagnamento) non solo costituiscono entrate non computabili nella determinazione dell'I.S.E.E., ma non possono nemmeno essere intesi quali criteri ulteriori di selezione dei beneficiari: tali entrate di natura assistenziale ed indennitaria – le quali appaiono insuscettibili di incrementare significativamente il benessere economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto agli sforzi indispensabili per sopperire alle condizioni psico-fisiche precarie del proprio congiunto, destinatario di cure e di interventi che contemplano spese talvolta superiori ai redditi medesimi.
Infine, rispetto alla discrepanza tra la quota sanitaria prevista dalla normativa nazionale e quella effettivamente riconosciuta dalla Regione, il TAR ha evidenziato che le possibili ripercussioni sull'utenza per effetto di oneri di compartecipazione piu' elevati – correlati ad un piu' elevato "peso" della quota assistenziale – debbono essere scongiurate proprio dai Comuni i quali, assumendo una funzione "calmieratrice" – sono chiamati da un lato a reperire contributi e finanziamenti anche sul versante socio-assistenziale e dall'altro a stabilire eque fasce di contribuzione alla spesa.
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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