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Tassa sui rifiuti e rimborsi Iva. L'intervento del Governo nella manovra finanziaria
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
9 giugno 2010 18:00
 
Nella recente manovra finanziaria il Governo ha inserito una norma interpretativa che riguarda la nuova “tariffa” sui rifiuti, la TIA (Tariffa Integrata Ambientale) contenuta nel testo unico sull'ambiente (Dlgs 152/2006).
Si precisa in sostanza che la nuova tariffa sui rifiuti -TIA- che va a sostituire la precedente TIA introdotta dal decreto Ronchi (d.lgs.22/97) al posto della TARSU, va intesa come “corrispettivo” di un servizio di smaltimento e non (come invece ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza che ha dato avvio alle richieste di rimborso Iva) come “tributo”.
Al momento in cui verra' richiesta dai Comuni la nuova TIA (per adesso non attuata), sull'importo richiesto sara' calcolata l'IVA e le controversie saranno gestite dal giudice ordinario anziche' dalle commissioni tributarie.
In primo luogo occorre chiarire che la disposizione e' probabilmente frutto di un errore del compilatore.
Aspirando a bloccare la spinosa situazione creatasi con la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso anno, per cui i consumatori possono chiedere i rimborsi dell'Iva pagata e non dovuta sui tributi per i rifiuti, ha forse citato una norma diversa rispetto a quella attualmente in vigore, ossia la norma della nuova TIA anziche' quella ad oggi non ancora superata della vecchia TIA della legge Ronchi.
Dunque la norma interpretativa non potrebbe comunque essere applicata se non nel momento in cui entrassero in vigore le discipline previste dal Dlgs 152/2006. Per adesso, pare evidente che nulla cambia, ne' in punto di qualificazione degli attuali tariffe (si tratta di tributi come ha chiarito la Corte Costituzionale) ne' in merito alla giurisdizione dei contenziosi.
In secondo luogo, abbiamo seri dubbi che cio' possa applicarsi anche rispetto alla nuova disciplina. Per l'utenza, a nostro avviso, giuridicamente non cambiera' nulla, neppure all'indomani dell'entrata in vigore della nuova TIA.
Sebbene il governo e alcune frange del Parlamento, si sforzino di cercare un modo per continuare a far pagare l'Iva sugli importi richiesti dai Comuni e dai loro delegati per la gestione dei rifiuti non pare che possano farlo con sole “dichiarazioni interpretative” e senza metter mano alla sostanza delle cose.
In proposito e' sufficiente confrontare la nuova TIA prevista all'art. 238 del Dlgs 152/2006 con la vecchia (TIA Ronchi) per comprendere come si tratti sostanzialmente della stessa tipologia di imposizione, e applicare alla nuova disposizione le regole interpretative dettate nelle pronunce su richiamate. Dall'esame emergera' con evidenza che i massimi organi della magistratura e della giustizia costituzionale, se nuovamente coinvolti in merito alla natura della tariffa TIA, questa volta della TIA nuova, inquadrerebbero e inquadreranno quest'ultima esattamente alla stregua della prima: un tributo.
Cosa distingue, dunque, un tributo da un corrispettivo?
Ecco i parametri individuati dalla giurisprudenza:
1. Di certo nulla conta che si chiami in un modo piuttosto che in un altro. Il cosiddetto nomen iuris, dato dall'estensore non e' sufficiente a decidere la natura della somma richiesta;
2. la doverosita' della prestazione, che non lascia scelta all'utente sul se e sul quanto deve pagare, rende la tariffa “tributo” anziche' “corrispettivo”;
3. se la somma che al cittadino e' richiesta e' esclusivamente parametrata alla sua produzione di rifiuti, si e' di fronte ad un "corrispettivo"; se invece si richiedono nella somma medesima anche importi a copertura del servizio di pulizia delle strade ad esempio, o altro che riguardi il territorio pubblico, allora si e' di fronte ad un'imposta;
4. l'individuazione di una somma che corrisponda alla sola “potenziale” produzione di rifiuti e non alla “effettiva” produzione degli stessi, la rende “tributo” anziche' “corrispettivo”.
Se valutiamo la norma relativa alla nuova TIA, verifichiamo che la tariffa non e' difforme dalla precedente e attuale tassa. Checche' ne voglia dire il legislatore, la nuova TIA sara' anch'essa una tassa.
E' infatti “doverosa”: il cittadino non si puo' sottrarre al pagamento della stessa. E' parametrata non solo agli effettivi rifiuti prodotti, ma al mero possesso di una casa o altra superficie che produce rifiuti. Nella sua determinazione non vi e' solo la quota relativa all'effettivo servizio di smaltimento dei rifiuti del cittadino, ma anche la quota relativa alla gestione della pulizia del suolo pubblico (rifiuti “esterni” dunque, oltre quelli “interni”).
Cio' rende assimilabile la tariffa nuova alla vecchia, e sembra destinata ad una sorte comune: ossia alla sua qualificazione come “tributo”, alla sua non imponibilita' ad IVA, alla giurisdizione tributaria.
Lo Stato dovra', dunque, se vuol chiedere il balzello ai cittadini, ripensare interamente la tassa sui rifiuti, lavorando proprio su quei parametri indicati, altrimenti rischia una nuova pronuncia del giudice delle leggi che rendera' inutile, come lo e' adesso, il suo intervento interpretativo effettuato nella scorsa manovra finanziaria.

Per approfondimento:
- la nostra scheda pratica
- il nostro comunicato di denuncia coi vari link a tutta la vicenda
 
 
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