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La telefonia fra servizio pubblico essenziale e contratto fra privati
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
15 agosto 2007 0:00
 
Avere la possibilita' di comunicare tramite il telefono non e' solo una delle tante possibilita' contrattuali che il mercato offre, a costo x piuttosto che a costo y, e' un diritto. Diritto nel senso tecnico del termine, diritto che ha delle delimitate e normative caratteristiche di efficienza e di economicita'.
Da quando il settore della telefonia si e' aperto al mercato, ed alla Sip si e' sostituita la Telecom e cosi' via, si sono susseguiti numerosi interventi legislativi, sia in ambito europeo che italiano. Ancora nel 1988 il gestore nazionale dei servizi di telecomunicazione era in monopolio legale non soltanto nella fornitura di tutti i servizi, ma anche nella vendita dei telefoni e dei modem! Il monopolio si estendeva ben al di la' degli eventuali ambiti del monopolio naturale. Le prime direttive comunitarie hanno eliminato le restrizioni dai mercati che piu' rapidamente potevano essere aperti alla concorrenza, ma hanno anche provveduto a ribadire il carattere essenziale per la collettivita' che certi servizi -fra i quali anche quelli telefonici e radiotelevisivi- rivestono. Per questo, e a seguito di direttive comunitarie, l'Italia e' intervenuta nel 1998 liberalizzando il mercato (seppur Telecom permane ad oggi in posizione dominante) e regolandolo, costituendo l'Autorita' Garante delle Comunicazioni (Agcom) e emettendo normativa di contegno e controllo alla concorrenza, quale l'attuale Codice delle Comunicazioni (legge 259 del 1993).
Questa duplice veste che caratterizza il rapporto fra privati cittadini utenti e le aziende che offrono sul mercato i propri servizi di telefonia, si traduce anche in un diverso grado e diversi strumenti di tutela: uno privatistico che trova la propria fonte giuridica nel contratto di somministrazione e fornitura e in tutta la normativa generale sui contratti, l'altro pubblicistico che deriva direttamente dalla legge che riserva alla materia un'attenzione particolare. Ad ognuno di questi aspetti corrisponde una situazione giuridica dell'utente e una distinta modalita' di azione.
Per capire meglio, esiste una stratificazione delle fonti che regolano il contratto di telefonia:
- condizioni generali del contratto (ad esempio quelle che si trovano anche sull'Avanti Elenco o anche quelle che si trovano sul web);
- disposizioni del contratto di fornitura e somministrazione previste dal codice civile;
- disposizioni sui contratti fra consumatori e professionisti (se del caso) previsti dal codice civile;
- disposizioni generali sui contratti (es. obblighi di buona fede, modalita' di conclusione del contratto, inadempimento ecc...) previsti dal codice civile;
- disposizioni previste in favore degli utenti dal codice delle comunicazioni (dagli artt. 53 e segg. del Codice delle Comunicazioni);
- disposizioni del codice penale che vietano l'interruzione di pubblico servizio.
Non tutte le inadempienze contrattuali violano la disciplina vincolistica di settore derivante dalla qualifica di servizio pubblico essenziale e dunque anche il codice penale in caso di sospensione dello stesso. Nel caso di mancata fornitura di servizio di telefonia fissa, ad esempio, si potranno invocare persino le norme penalistiche sull'interruzione di pubblico servizio mediante esposto alla Procura della Repubblica, non altrettanto -ad oggi- sulla mancata copertura Internet (adsl) della propria zona, in quanto quest'ultimo sevizio non e' considerato alla stregua di un servizio pubblico essenziale. In quest'ultimo caso non si puo' obbligare la compagnia a fornire la prestazione, che' essa decide autonomamente -semmai proponendola contrattualmente- di fornire. Certo e' che se, nonostante le deficienze di rete, la stessa si obbliga lo stesso e poi si rende inadempiente, allora si potranno far valere le regole sull'inadempimento contrattuale.
In Svizzera, la ComCom (l'equivalente della nostra Agcom) ha di recente promosso di grado fra i servizi universali (quei servizi di telecomunicazione che devono essere offerti su scala nazionale a tutte le cerchie della popolazione con un buon livello di qualita' a prezzi convenienti) anche la copertura Internet a banda larga.
E cosi' sara', si spera, anche da noi, prima o poi. Mano a mano che il livello tecnologico nel campo delle telecomunicazioni si sviluppa, infatti, e' auspicabile la riconduzione dei servizi di maggior rilievo sociale (quale ormai pare essere indubbiamente l'adsl) nell'ambito pubblicistico di "essenzialita'" e di ""universalita'", affinche' godano, come visto, di piu' compiuta protezione giuridica.
 
 
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