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Danni da emotrasfusione e prelievi di sangue: i rimedi
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Articolo di Sara Astorino
2 febbraio 2018 14:39
 
Partiamo col precisare che la prima trasfusione fu effettuata nel 1492 a Papa Innocenzo VIII e che la stessa fu fallimentare.
Sia il paziente che i donatori, infatti, non riuscirono a sopravvivere.
Ad oggi moltissimi passi avanti sono stati fatti e sicuramente le trasfusioni sono diventate molto più sicure.
Può, tuttavia, accadere che a seguito di un prelievo di sangue ed ancora più spesso successivamente ad una trasfusione di sangue a distanza di tempo si scopra di aver contratto delle malattie quali, soprattutto, epatite ed HIV.
In questo articolo si cercherà di spiegare quali sono i rimedi e le tutele riconosciute alle vittime.

Quali sono i rimedi in caso di danni da prelievi o trasfusioni di sangue?
I rimedi previsti dalla Legge sono due. L’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 ed il risarcimento da trasfusione di sangue e da somministrazione di emocomponenti ed emoderivati infetti.

Cosa prevede la Legge 210/1992?
Preliminarmente occorre precisare che questa Legge non solo tutela i pazienti vittime di emotrasfusioni ma anche quei pazienti che abbiano avuto problematiche a seguito delle vaccinazioni.
La legge prevede che tutti i coloro i quali abbiano subito dei danni a causa di trasfusioni, vaccinazioni e prelievi abbiano diritto ad un indennizzo.
L’indennizzo è un assegno costituito da una somma, calcolata sulla base di apposite tabelle, che è cumulabile e non alternativo con qualsiasi emolumento, percepito a qualsiasi titolo sempre in virtù del predetto danno, e da una somma percepita a titolo di indennità integrativa speciale.
Solo le persone danneggiate dalle vaccinazioni obbligatorie possono, inoltre, presentare una domanda per ottenere un assegno, una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra la manifestazione della malattia e l’ottenimento dell’indennizzo.

E’ previsto un indennizzo per chi rimane contagiato anche senza aver subito una trasfusione o effettuato un vaccino?
Si, è previsto un indennizzo anche per le persone non vaccinate che in conseguenza di un contatto avuto con una persona vaccinata riportino menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica.
E’previsto un indennizzo per gli operatori sanitari che, in virtù del loro lavoro, abbiano contratto un’infezione da HIV o abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico fisica.
Infine è previsto un indennizzo per coloro i quali risultino contagiati da HIV o epatiti virali dal proprio coniuge che deve essere titolare di un diritto all’indennizzo, ai figli contagiati durante la gestazione spetta l’indennizzo.

Quale è il danno indennizzabile?
Il danno divenuto irreversibile ovvero si riconosce l’indennizzo a partire da quando si manifesta lo stato di cronicità e non da quando la patologia viene scoperta.

L’indenizzo è rivalutabile?
Si, l’indennizzo deve essere rivalutato ogni anno.

Che succede se a seguito del contagio la persona muore prima di aver ottenuto l’indennizzo?
In questo caso agli eredi ricevono una quota delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte.
Se il decesso avviene a seguito di vaccinazione i parenti aventi diritto possono presentare apposita domanda.
I parenti avente diritto sono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni ed i fratelli maggiorenni.
In questi casi i parenti posso decidere fra un assegno reversibile per 15 anni oppure un assegno una tantum.

Dove e come presentare la domanda?
La domanda di indennizza può essere inoltrata a mano, pec o raccomandata a/r al Distretto Sanitario di residenza oppure all’ufficio protocollo generale asl. Il tempo concesso all’Asl per decidere è di 90 giorni. Se entro 90 giorni la Asl non risponde allora deve essere presentato ricorso che deve essere decison in trenta giorni. Se la risposta non arriva in questo periodo allora la domanda dovrà ritenersi accolta. Ci troviamo, infatti, in una delle poche ipotesi di silenzio assenso.

Cosa è il risarcimento da trasfusione di sangue e da somministrazione di emocomponenti ed emoderivati infetti?
Il risarcimento è un rimedio diverso rispetto all’indennizzo precedentemente citato. L’indennizzo ha funzione assistenziale mentre nel caso di risarcimento si parte dal presupposto che sia stata accertata la responsabilità del Ministero della Salute.

Perché si fa riferimento al Ministero della Salute?
E’ onere del Ministero della Salute controllare non solo che il sangue venga correttamente conservato ma anche che lo stesso, prima di essere utilizzato, sia sottoposto a tutti i controlli necessari per evitare il contagio e la diffusione di malattie non dichiarate dal donatore o sconosciute allo stesso.
In realtà la richiesta di risarcimento è astrattamente proponibile anche nei confronti della struttura sanitaria e nei confronti della casa farmaceutica.
Essendo tre soggetti diversi la responsabilità agli stessi imputabili sono diverse.

Come si calcola il risarcimento?
Le voci di danno che compongono questa tipologia di risarcimento sono diverse.
Vengono ricompresi sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali.
Tra i danni non patrimoniali rientrano il danno morale, il danno alla salute ed il danno alla vita di relazione

Una versione di questo articolo è stata pubblicata su BL Magazine che ringraziamo.
 
 
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