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Il Condominio. Paletto dissuasore ad ingresso strada: limiti con passo carrabile?
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Articolo di Laura Cecchini
9 gennaio 2022 13:03
 
L'apposizione di paletti dissuasori è sempre più frequente e svolge una pluralità di funzioni, quali la delimitazione d. posti auto, impedire la sosta in una determinata area, oltre ad inibire l'accesso carrabile in una strada, ipotesi quest'ultima oggetto della vertenza portata all'attenzione del Consiglio di Stato (sentenza n. 07944/2021).
È indubbio come l'installazione di un elemento, quale il paletto dissuasore, realizzando una potenziale limitazione alla circolazione o al parcheggio di veicoli debba essere autorizzato con provvedimento del Comune competente.
Sotto tale profilo assurge importanza la valutazione che investe la legittimità o meno del suddetto atto in relazione alla sussistenza di una eventuale compromissione dell'interesse legittimo di un terzo ed al necessario contemperamento tra le due contrapposte posizioni.

Paletto dissuasore e provvedimento del Comune: la vicenda
Il titolare di permesso di passo carrabile, rilasciato per poter accedere con veicoli alla di lui proprietà ed indispensabile a tal fine, ha impugnato, avanti al TAR, il provvedimento del Comune con cui quest'ultimo aveva acconsentito alla installazione di un paletto dissuasore, all'ingresso della via ove era ubicato, di tal guisa interrompendo la possibilità di esercizio dello stesso.

A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha documentato la esistenza di idonea autorizzazione contestando l'intervenuta autorizzazione alla apposizione del paletto dissuasore per eccesso di potere, in considerazione della carenza di istruttoria e di contraddittorio, essendo stata accolta la relativa richiesta senza alcuna preventiva doverosa indagine sulle conseguenze che avrebbe comportato al suo diritto di passo carrabile.
I condomini in favore di quali era stato concesso il provvedimento ed il Comune hanno resistito.
Il TAR ha accolto l'impugnazione, annullando il suddetto atto, tenuto anche conto che il Comune aveva dichiarato espressamente che il medesimo poteva ritenersi valido solo se «compatibile con l'utilizzo del passo carrabile».
Avverso tale decisione, uno dei condomini ha promosso appello formulando le seguenti doglianze: (i) non tempestività del ricorso, (ii) omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di giurisdizione, (iii) inesistenza di servitù di passo nei confronti del titolare del passo carrabile.
Il Comune ha ritenuto di concludere per l'improcedibilità dell'appello in quanto aveva ottemperato alla sentenza del TAR, addirittura adottando successivamente un provvedimento ad hoc con il quale ha riconosciuto che l'efficacia del provvedimento a suo tempo emanato doveva essere subordinata alla facoltà di esercizio del passo carrabile rilevando che, in assenza di tale condizione, il paletto doveva essere rimosso.
Il titolare del passo carrabile ha depositato le proprie difese dando atto dell'accoglimento della domanda di reintegra nel possesso e manutenzione promossa avanti al Tribunale ordinario.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia oggetto di lite annullando senza rinvio la sentenza emanata dal TAR all'uopo ordinando all'autorità amministrativa di eseguire la determinazione assunta.

Quando ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo?
Per una analisi compiuta del percorso logico-giuridico che ha portato il Consiglio di Stato ad annullare la sentenza del TAR, ravvisando la sua giurisdizione, è utile rammentare il principio in forza del quale si attua il riparto di competenza tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario stante la censura mossa dall'appellante.
Sulla questione è costante l'indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità in ragione della quale per poter procedere alla corretta individuazione del Giudice competente occorre guardare al petitum sostanziale e non alla prospettazione della domanda compiuta dalla parte in giudizio in quanto «deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati» (ex pluribus multis Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2020 n.416).
Parimenti, è opportuno sottolineare che per attendere alla corretta individuazione della situazione giuridica soggettiva occorre porre in rapporto la posizione del privato ed il potere esercitato dalla pubblica amministrazione per verificare se può ritenersi attribuita la connotazione di interesse legittimo alla medesima ove sia in relazione con l'azione amministrativa.
Ne deriva che possono presentarsi due situazioni diverse ed opposte: l'una in cui il privato manifesta un interesse legittimo di natura conservativa (legittimo oppositivo) rispetto al bene oggetto del provvedimento che si vuole ottenere dalla autorità, l'altra ove detto interesse è posto per conseguire il medesimo bene (legittimo pretensivo).
In entrambe le ipotesi risulta, dunque, essenziale accertare se è imprescindibile la attività di interlocuzione e di intermediazione con la pubblica amministrazione ricordando come il potere conferito a quest'ultima è posto a tutela dell'interesse pubblico.
Nella fattispecie de qua, appare evidente che la situazione giuridica dedotta in giudizio possa assurgere ad interesse legittimo in considerazione del fatto che le posizioni delle parti richiedevano obbligatoriamente l'esercizio del potere di autorizzazione del Comune in relazione al provvedimento contestato inerente la installazione del paletto dissuasore.
Addirittura il conflitto tra le parti ha sicuramente fatto emergere la natura di interesse legittimo proprio in quanto la interlocuzione con la Pubblica Amministrazione avrebbe prodotto effetti nella loro sfera giuridica a seconda della autorizzazione o meno alla permanenza del paletto dissuasore.

Paletto dissuasore e requisiti di compatibilità nella tutela di contrapposti interessi legittimi
Nel caso in esame, il Comune ha rivalutato integralmente la situazione e, con essa, gli interessi delle parti coinvolte integrando il provvedimento emanato in un primo tempo ed opposto dal titolare del passo carrabile.
Sotto tale profilo, non può dubitarsi che la nuova determinazione del Comune seppur adottata in occasione della sentenza del Giudice Amministrativo possa assumersi come autonomo ed ulteriore esercizio del potere amministrativo.
Invero, dopo la sentenza del TAR, il Comune ha adottato provvedimento integrativo del precedente con il quale ha determinato che per poter ritenere compatibili entrambe le autorizzazioni concesse, una alla installazione del paletto dissuasore e l'altra al passo carrabile, l'esercizio di quest'ultimo doveva essere consentito, per cui la prima era, di fatto e diritto, condizionata e subordinata alla realizzazione in concreto della seconda.
Alla luce di quanto sopra, appare condivisibile la pronuncia in commento laddove in virtù del suddetto nuovo provvedimento ha ritenuto il ricorso improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

(da Condominioweb.com)
 
 
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